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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20795/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che aveva confermato la sua condanna per tentato furto. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sul mancato riconoscimento del tentativo non punibile; con il secondo ha censurato la mancata esclusione della recidiva; con il terzo ha contestato il diniego della sostituzione della pena detentiva. La Corte ha rilevato che tutte le censure erano generiche e sostanzialmente riproduttive di questioni già esaminate e disattese in appello con argomentazioni giuridiche corrette, e dunque non proponibili in sede di legittimità nei termini formulati.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Il fatto di reato oggetto del giudizio è il tentato furto, richiamato come titolo di responsabilità confermato in appello.

  • art. 56 c.p.

    Il ricorso contestava il mancato riconoscimento del tentativo non punibile, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché generica e già scrutinata dal giudice di merito.

  • art. 99 c.p.

    Il ricorso investiva il mancato esonero dalla recidiva; la Corte non entra nel merito, ritenendo la doglianza meramente riproduttiva e quindi inammissibile.

  • art. 59 d.lgs. 150/2022

    La censura relativa alla mancata sostituzione della pena detentiva è stata ritenuta inammissibile per genericità e riproposizione di questioni già decise.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, quando queste siano state respinte con argomentazione giuridica adeguata.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo generico, ma richiede specifiche critiche puntuali alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La doglianza sul mancato riconoscimento del tentativo non punibile, sulla recidiva e sulla sostituzione della pena non è scrutinabile in cassazione se formulata in modo astratto o meramente ripetitivo, senza confrontarsi con le motivazioni della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

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