Cassazione Civile, Ordinanza n. 27525/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coerede)
La controversia
Una coerede conveniva in giudizio alcuni fratelli chiedendo di essere designata assuntrice del maso chiuso appartenuto al padre deceduto, con determinazione del prezzo di assunzione e revoca del certificato di eredità. Sosteneva di possedere il requisito della formazione professionale agraria e deduceva che il maso non fosse più direttamente coltivato dalla famiglia. I convenuti resistevano e proponevano domanda riconvenzionale per ottenere la designazione di un altro coerede quale assuntore. I giudici di merito avevano ritenuto applicabile l’ordine di preferenza previsto dalla legge provinciale sui masi chiusi, valorizzando la partecipazione abituale alla conduzione e coltivazione del maso nei due anni anteriori all’apertura della successione, e avevano attribuito la preferenza al coerede che aveva continuato tale partecipazione. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 20 della legge provinciale n. 17/2001, assumendo che la Corte d’appello avesse errato nel considerare integrato il requisito della partecipazione abituale alla conduzione, poiché il maso era stato dato in affitto o comodato a terzi e si trovava in stato di abbandono; 2) omesso e contraddittorio esame delle contestazioni rivolte al parere della commissione locale dei masi chiusi; 3) omesso e contraddittorio esame del possesso, in capo alla ricorrente, del diploma di scuola professionale agraria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d’appello aveva correttamente interpretato l’art. 14, comma 1, lett. b), della legge provinciale n. 17/2001: la partecipazione abituale alla conduzione e coltivazione del maso non richiede necessariamente un’attività agricola diretta in senso stretto, e la concessione di parte dei fondi a terzi con affitto o comodato non esclude di per sé il requisito, specie se riferita a periodi non rilevanti o successivi all’apertura della successione. Inoltre, la ricorrente aveva riconosciuto in interrogatorio formale, con valore confessorio, che il coerede favorito aveva partecipato abitualmente alla conduzione del maso. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché non colpivano la ratio decidendi: il parere della commissione locale non era stato decisivo nella sentenza impugnata, essendo stata la decisione fondata sull’esito dell’istruttoria giudiziale; quanto al diploma agrario della ricorrente, esso non poteva sovvertire l’ordine legale di preferenza, venendo in rilievo solo come criterio residuale dopo la verifica del requisito di cui alla lett. b). La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 14 legge provinciale n. 17 del 2001
comma 1, lett. b); lett. c)
tra più coeredi cresciuti nel maso è preferito chi, nei due anni antecedenti l’apertura della successione, ha partecipato abitualmente alla conduzione e coltivazione del maso; il criterio della formazione professionale agraria opera solo in via residuale, se persistono più aspiranti con pari requisiti rilevanti.
art. 20 legge provinciale n. 17 del 2001
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’idea che la conduzione del maso richieda attività agricola diretta, ma la Corte ne esclude una lettura così restrittiva.
Massime di principio
- Nel procedimento di attribuzione dell’assunzione del maso chiuso, la "partecipazione abituale alla conduzione e coltivazione" non va intesa in senso meramente formalistico o come esclusivo svolgimento materiale di lavoro agricolo diretto: possono rilevare anche attività connesse alla gestione del maso.
- La concessione in affitto o in comodato di singoli fondi non esclude automaticamente il requisito della partecipazione abituale alla conduzione del maso, ove la gestione complessiva e il periodo considerato siano incompatibili con la tesi dell’abbandono.
- Quando la legge prevede un ordine di preferenza tra coeredi, il criterio successivo opera solo se il criterio precedente non consente di individuare il soggetto preferito; i titoli di formazione professionale assumono rilievo solo in via residuale.
- In cassazione sono inammissibili le censure che non aggrediscono la ratio decidendi della sentenza impugnata o che mirano a rivalutare elementi istruttori non decisivi rispetto al fondamento effettivo della decisione.
- La confessione resa in interrogatorio formale può assumere valore decisivo nel comprovare la partecipazione abituale alla conduzione del bene oggetto di successione.
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