Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 28/12/2017 n. 31033 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La CTR del Veneto aveva annullato la cartella relativa a IVA, IRPEF e IRAP per l'anno 2002, ritenendo illegittima la mancata indicazione del responsabile del procedimento. Equitalia ha contestato tale decisione sostenendo che, per le cartelle riferite a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, l'indicazione del responsabile del procedimento non era prevista a pena di nullità. La società ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo ulteriori vizi relativi alla sottoscrizione della sentenza, alla notifica e al contenuto della cartella.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale di Equitalia, ritenendo che la mancata indicazione del responsabile del procedimento non comportasse la nullità della cartella, poiché la relativa sanzione è stata introdotta dal D.L. n. 248 del 2007, applicabile ai ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, mentre la controversia riguardava un ruolo anteriore. La Corte ha inoltre escluso che tale omissione incidesse sulla motivazione della cartella. Il ricorso incidentale della società è stato rigettato: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile, il secondo e il terzo infondati e gli altri assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, nell'ambito del quale è stata emessa la cartella.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Impone determinati requisiti di trasparenza e motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria, ma, secondo la Corte, prima dell'intervento normativo del 2007-2008 non prevedeva la nullità della cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento.

  • D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla Legge n. 31 del 2008

    Ha introdotto la sanzione di nullità per la mancata indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 377 del 2017

    La pronuncia non ha effetto retroattivo e non consente di sanzionare cartelle emesse in epoca anteriore, quando l'omissione non era vietata né espressamente sanzionata.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    Riguarda la cartella di pagamento; nel caso esaminato non è stato ritenuto violato per il solo fatto della mancata indicazione del responsabile del procedimento.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 21-octies

    Prevede regole sull'annullabilità del provvedimento amministrativo; la Corte ha accolto il ricorso senza ritenere applicabile la nullità dedotta dalla CTR.

  • Codice di procedura civile, artt. 132 e 161

    La sentenza collegiale deve essere sottoscritta dal presidente e dall'estensore; non vi è nullità quando il presidente risulta anche estensore, come accertato nel caso concreto.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    Disciplina la notificazione della cartella. Eventuali vizi della notifica sono stati ritenuti sanati dalla tempestiva impugnazione della cartella.

  • Codice di procedura civile, artt. 148 e 149

    Regolano le modalità di notificazione; le relative contestazioni non sono state esaminate nel merito per carenza di interesse, essendo intervenuta la sanatoria mediante impugnazione tempestiva.

  • Legge n. 890 del 1982, art. 3

    Riguarda la notificazione a mezzo posta; eventuali irregolarità non hanno impedito il raggiungimento dello scopo, dato che la cartella è stata impugnata tempestivamente.

Massime di principio

  • La mancata indicazione del responsabile del procedimento determina la nullità della cartella soltanto nei casi e per i periodi temporali in cui tale sanzione era espressamente prevista dalla legge; non può essere applicata retroattivamente a ruoli anteriori al 1° giugno 2008.
  • L'assenza del responsabile del procedimento, di per sé, non rende automaticamente insufficiente la motivazione della cartella, se l'atto consente al contribuente di comprendere la pretesa tributaria e di difendersi.
  • La tempestiva impugnazione della cartella può sanare ex nunc eventuali vizi della notificazione, facendo venir meno l'interesse a contestare la notifica quando il destinatario ha dimostrato di aver conosciuto l'atto.
  • In presenza di una sentenza collegiale, la sottoscrizione del presidente è sufficiente se egli risulta anche estensore; la nullità ricorre quando manca la firma dell'estensore e non è possibile identificare il presidente con tale ruolo.
  • Quando il giudice di merito annulla la cartella per un motivo assorbente, la Corte di cassazione può cassare la decisione e rinviare la causa per esaminare gli ulteriori motivi non valutati, senza pronunciarsi definitivamente su di essi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.