Cassazione Penale, Sentenza n. 19274/2022 del 16/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di rescissione del giudicato di condanna per il reato di evasione (art. 385 c.p.) contenuta nella sentenza del Tribunale di Pistoia del 6/5/2014, irrevocabile il 2/5/2015. La Corte d'appello aveva respinto la richiesta ritenendo regolari le notificazioni (avviso di conclusione indagini notificato al fratello e successiva notifica al difensore d'ufficio) e sottolineando che il ricorrente si era arbitrariamente allontanato dall'abitazione dove era agli arresti domiciliari rendendosi irreperibile, per cui non poteva invocarsi una incolpevole ignoranza del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendo insufficiente la motivazione della Corte d'appello, perché essa si era fermata alla regolarità formale delle notificazioni senza verificare la reale ed effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato alla luce della giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite). Ha rilevato che l'avviso di conclusione indagini non equivale alla 'vocatio in iudicium' e che il giudice deve accertare se l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o se si sia sottratto volontariamente. Considerata la mancanza di prove che Telaj fosse effettivamente informato o avesse avuto contatti con il difensore d'ufficio, la Cassazione ha disposto la revoca della sentenza n. 656/2014 del Tribunale di Pistoia (6/5/2014) e la trasmissione degli atti al Tribunale di Pistoia per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Norma che qualifica il reato per cui è stata pronunciata la condanna (evasione). La pronuncia riguarda l'impugnazione del giudicato relativo a tale reato.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Disciplina l'avviso di conclusione delle indagini; la Corte ricorda che la notificazione formale di tale avviso non è di per sé equivalente alla conoscenza effettiva della vocatio in iudicium e non garantisce automaticamente che l'imputato sia stato realmente informato del processo.
Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019 (Innaro)
Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716
Principio secondo cui la conoscenza efficace del procedimento deve riferirsi a un provvedimento formale di chiamata in giudizio (vocatio in iudicium); l'avviso di conclusione indagini non fornisce le informazioni essenziali sulla celebrazione del processo e quindi non è sufficiente a giustificare il processo in contumacia se non è dimostrata la conoscenza effettiva dell'imputato.
Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)
Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420
Afferma che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non esclude l'obbligo per il giudice di accertare che l'imputato abbia effettivamente avuto conoscenza del procedimento o si sia volontariamente sottratto a essa.
Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020 (Cappelli)
Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680
Conferma che la regolarità formale delle notificazioni non esclude a priori che l'imputato sia rimasto incolpevolmente all'oscuro del processo; occorrono accertamenti probatori specifici sulla conoscenza effettiva.
Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020 (Ramadze)
Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze, Rv. 280137
Ribadisce la necessità di valutare, caso per caso, se l'imputato abbia avuto conoscenza reale del procedimento o se la sua ignoranza sia incolpevole, non potendosi basare esclusivamente sulla correttezza formale delle notificazioni.
Massime di principio
- La regolarità formale delle notificazioni non è sufficiente a dimostrare la conoscenza effettiva del processo: il giudice deve accertare, con elementi di fatto, se l'imputato sia venuto effettivamente a conoscenza della vocatio in iudicium o si sia volontariamente sottratto.
- L'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.) non equivale alla chiamata in giudizio e non contiene le informazioni essenziali (data, luogo, accusa) necessarie per considerare valida la conoscenza del processo da parte dell'imputato.
- L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non esonera il giudice dal verificare l'effettiva informazione dell'imputato: occorre prova di contatti o di comunicazioni effettive tra imputato e difensore sul procedimento.
- Se l'imputato era assente dal luogo di notifica (es. perché evaso o irreperibile) il giudice deve valutare se tale assenza sia stata volontaria e consapevole rispetto alla conoscenza del processo; in mancanza di prove della volontaria sottrazione, la sentenza può essere revocata per mancata conoscenza incolpevole.
- In casi simili è opportuno raccogliere e valutare elementi probatori specifici (documentazione di contatti con il difensore, prova di ricezione di atti, risultanze investigative sulla irreperibilità) prima di negare la rescissione del giudicato.
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