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Sentenza

Sentenza n. 8541/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento - della DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2022-D337-00238 del Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento (di seguito la “Provincia”), avente ad oggetto “Definizione dell''elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell''articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall''articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell''Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell''articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 -2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - dell''Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l''adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell''art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022); - del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti;

Giustizia amministrativa202303613

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di determinazione e applicazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusa la determinazione provinciale di addebito degli importi dovuti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato la determinazione della Provincia Autonoma di Trento con cui era stato definito l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e quantificati gli importi dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa relativo agli anni 2015-2018. Sono stati inoltre impugnati il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, la circolare ministeriale sulla ricognizione e riconciliazione del fatturato, l’accordo e l’intesa adottati in sede di Conferenza Stato-Regioni e il decreto ministeriale recante le linee guida applicative, nonché gli atti connessi e consequenziali. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere aderito al meccanismo di definizione previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, pagando entro il termine la quota del 25% degli importi originariamente addebitati e chiedendo la definizione del giudizio secondo tale disciplina.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che l’adesione della ricorrente al meccanismo legislativo di definizione agevolata e il pagamento del 25% degli importi originariamente dovuti abbiano fatto venir meno l’interesse alla decisione sull’annullamento degli atti impugnati. La disciplina sopravvenuta prevede infatti che il pagamento integrale della quota ridotta estingua l’obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e precluda ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tale obbligo. Il giudice ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché il meccanismo legislativo consente di conseguire un bene della vita diverso da quello originariamente perseguito: non l’eliminazione degli atti dal mondo giuridico senza pagamento, ma l’estinzione dell’obbligazione mediante pagamento ridotto. È stata respinta anche la possibilità di una pronuncia di mero accertamento dei rapporti tra le parti. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    «per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali»; «l'integrale versamento dell'importo [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale»; «determinando la cessazione della materia del contendere»

    Il pagamento integrale della quota ridotta estingue l’obbligazione di payback e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse; nel caso esaminato, tale sopravvenienza ha fatto venir meno l’interesse alla decisione sul ricorso, conducendo all’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Individua gli obblighi posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici nell’ambito del meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Costituisce la base normativa dei provvedimenti regionali e provinciali di determinazione degli importi dovuti dalle aziende fornitrici per il payback.

  • art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56

    È richiamato dalla disciplina sopravvenuta tra le disposizioni che prevedono gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, una disciplina sopravvenuta consente al ricorrente di estinguere l’obbligazione oggetto dell’atto impugnato mediante il pagamento di una quota ridotta e il ricorrente aderisce a tale meccanismo effettuando il pagamento previsto, viene meno l’interesse alla decisione sul ricorso.
  • L’adesione a una definizione agevolata che estingue l’obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali impedisce al giudice amministrativo di pronunciarsi ulteriormente sul merito dell’impugnazione o di rendere un mero accertamento dei rapporti tra le parti.
  • La sopravvenienza che consente di conseguire l’estinzione dell’obbligazione mediante pagamento ridotto determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, e non necessariamente la cessazione della materia del contendere, quando il bene della vita ottenuto è diverso da quello originariamente perseguito con l’impugnazione.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta in modo corrispondente all’oggetto originario della domanda; se il ricorrente consegue invece un’utilità diversa, pur venendo meno l’interesse alla decisione, la pronuncia appropriata è l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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