Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 240/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, della delibera assunta dall’Azienda Sanitaria Locale - A.S.L. n. 1 di Avezzano – Sulmona – L’Aquila in data 13.10.2017, recante il n. 1741, avente ad oggetto “deliberazione n. 1417 del 10.8.2017, determinazioni”;

Giustizia amministrativa201700494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la dichiarazione depositata dalla ricorrente consentiva di ricavare, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., il venir meno dell'interesse alla decisione di merito. La precedente domanda cautelare era stata respinta per difetto del periculum in mora. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.

TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera dell'Azienda Sanitaria Locale n. 1, recante determinazioni in relazione a una precedente deliberazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, una deliberazione dell'azienda sanitaria locale. Il testo precisa che la ricorrente aveva articolato i motivi di ricorso, ma non li enuclea né ne riporta il contenuto. L'istanza cautelare è stata respinta in precedenza per difetto del periculum in mora. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente circa il venir meno dell'interesse alla decisione di merito giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 87, comma 4 bis, c.p.a.

    La causa è stata trattata in udienza pubblica straordinaria da remoto nell'ambito dello smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente dalla quale risulti il venir meno dell'interesse alla decisione di merito comporta, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando il giudizio si chiude per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite tra le parti, se ritiene giustificata tale regolazione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.