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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00681/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha ritenuto responsabile dei reati di commercio di prodotti con segni falsi (art. 473-474 c.p.) e di ricettazione (art. 648, comma 2 c.p.). Il primo motivo deduce violazione di legge sostenendo che i prodotti fossero riconoscibili ictu oculi come falsi (falso grossolano) e quindi non integrassero il reato di cui all'art. 474. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62-bis c.p., lamentando la determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e aspecifici: sul primo, ha confermato che rileva l'attitudine ingannatoria del marchio in sé (esame sintetico) e non le condizioni di vendita o la scarsa qualità; sul secondo, ha ritenuto non adeguatamente specificate le censure sulla determinazione della pena. Conseguentemente resta confermata la condanna di merito (otto mesi di reclusione ed euro 200 di multa) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 473 codice penale

    Disciplina l'alterazione dei marchi; la Corte richiama che la riproduzione anche parziale è valutata con esame sintetico rispetto all'impressione d'insieme e alla categoria di consumatori

  • art. 474 codice penale

    Il reato di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi si configura quando il marchio contraffatto sia idoneo a far apparire il prodotto come proveniente dal produttore indicato, indipendentemente dal fatto che un singolo acquirente sia stato effettivamente ingannato

  • art. 648, secondo comma, codice penale

    Norma sulla ricettazione; utilizzata come titolo di reato contestato in primo grado e confermato in appello

  • art. 133 codice penale

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito circa il trattamento sanzionatorio fosse adeguata e conforme ai criteri di legge

  • art. 62-bis codice penale

    Circostanza attenuante speciale (ravvedimento): la Corte d'appello ha esaminato e negato l'applicazione, decisione ritenuta non viziata dalla Cassazione

  • art. 173 disposizioni attuative codice procedura penale

    art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limiti nella indicazione dei motivi di ricorso in Cassazione: il ricorso è stato presentato nei limiti richiesti, ma i motivi sono risultati generici/aspecifici

  • art. 616 codice procedura penale

    Regola le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione: applicata la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Per il delitto di commercio di prodotti con segni falsi rileva l'attitudine ingannatoria del marchio in sé: non è necessario che un acquirente concreto sia effettivamente ingannato
  • La valutazione della contraffazione avviene con esame sintetico dell'impressione d'insieme, prendendo in considerazione la categoria di consumatori cui il prodotto è destinato, e può comprendere anche riproduzioni parziali del marchio
  • La presenza di difetti evidenti, prezzo basso o scarsa qualità non escludono automaticamente l'integrazione del reato, perché attengono più alla tutela del consumatore che alla tutela della fede pubblica collegata al marchio
  • In Cassazione le censure devono essere specifiche e circostanziate: motivi generici o aspecifici portano all'inammissibilità del ricorso
  • La determinazione della pena e il riconoscimento di circostanze attenuanti vanno adeguatamente motivate dai giudici di merito; la Cassazione verifica la correttezza formale e la non manifestità del vizio della motivazione

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