Cassazione Penale, Sentenza n. 00681/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha ritenuto responsabile dei reati di commercio di prodotti con segni falsi (art. 473-474 c.p.) e di ricettazione (art. 648, comma 2 c.p.). Il primo motivo deduce violazione di legge sostenendo che i prodotti fossero riconoscibili ictu oculi come falsi (falso grossolano) e quindi non integrassero il reato di cui all'art. 474. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62-bis c.p., lamentando la determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e aspecifici: sul primo, ha confermato che rileva l'attitudine ingannatoria del marchio in sé (esame sintetico) e non le condizioni di vendita o la scarsa qualità; sul secondo, ha ritenuto non adeguatamente specificate le censure sulla determinazione della pena. Conseguentemente resta confermata la condanna di merito (otto mesi di reclusione ed euro 200 di multa) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 473 codice penale
Disciplina l'alterazione dei marchi; la Corte richiama che la riproduzione anche parziale è valutata con esame sintetico rispetto all'impressione d'insieme e alla categoria di consumatori
art. 474 codice penale
Il reato di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi si configura quando il marchio contraffatto sia idoneo a far apparire il prodotto come proveniente dal produttore indicato, indipendentemente dal fatto che un singolo acquirente sia stato effettivamente ingannato
art. 648, secondo comma, codice penale
Norma sulla ricettazione; utilizzata come titolo di reato contestato in primo grado e confermato in appello
art. 133 codice penale
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito circa il trattamento sanzionatorio fosse adeguata e conforme ai criteri di legge
art. 62-bis codice penale
Circostanza attenuante speciale (ravvedimento): la Corte d'appello ha esaminato e negato l'applicazione, decisione ritenuta non viziata dalla Cassazione
art. 173 disposizioni attuative codice procedura penale
art. 173 disp. att. c.p.p.
Limiti nella indicazione dei motivi di ricorso in Cassazione: il ricorso è stato presentato nei limiti richiesti, ma i motivi sono risultati generici/aspecifici
art. 616 codice procedura penale
Regola le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione: applicata la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Per il delitto di commercio di prodotti con segni falsi rileva l'attitudine ingannatoria del marchio in sé: non è necessario che un acquirente concreto sia effettivamente ingannato
- La valutazione della contraffazione avviene con esame sintetico dell'impressione d'insieme, prendendo in considerazione la categoria di consumatori cui il prodotto è destinato, e può comprendere anche riproduzioni parziali del marchio
- La presenza di difetti evidenti, prezzo basso o scarsa qualità non escludono automaticamente l'integrazione del reato, perché attengono più alla tutela del consumatore che alla tutela della fede pubblica collegata al marchio
- In Cassazione le censure devono essere specifiche e circostanziate: motivi generici o aspecifici portano all'inammissibilità del ricorso
- La determinazione della pena e il riconoscimento di circostanze attenuanti vanno adeguatamente motivate dai giudici di merito; la Cassazione verifica la correttezza formale e la non manifestità del vizio della motivazione
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