Cassazione Civile, Ordinanza n. 25206/2023 del 24/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un’operazione di transito comunitario esterno di merce extraunionale presentata alla dogana di partenza e diretta a un ufficio di destinazione. Durante il trasporto una parte della merce fu sottratta per furto, circostanza regolarmente denunciata. L’ufficio doganale di partenza emise nei confronti dello spedizioniere, ritenuto obbligato principale del regime di transito, un avviso di accertamento e un invito al pagamento per diritti di confine, oltre all’atto sanzionatorio. La società impugnò gli atti e ottenne l’annullamento in primo grado; la CTR confermò sia l’incompetenza dell’ufficio di partenza, ritenendo competente quello di destinazione, sia l’esclusione di responsabilità della società, sul rilievo che il furto non avrebbe fatto sorgere obbligazioni doganali e che l’evento sarebbe riconducibile a forza maggiore. L’Agenzia delle dogane ricorse per cassazione con quattro motivi: (1) violazione della disciplina del transito e delle norme doganali, per avere la CTR attribuito la competenza all’ufficio di destinazione anziché a quello di partenza; (2) violazione delle norme sul regime di transito e sull’obbligo dello spedizioniere di presentare le merci intatte, per avere escluso la sua responsabilità; (3) violazione delle norme su sottrazione, distruzione, perdita irrimediabile, caso fortuito e forza maggiore, per avere equiparato il furto a una causa estintiva dell’obbligazione doganale; (4) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR avrebbe rinviato in modo sostanzialmente adesivo alla decisione di primo grado.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato solo il quarto motivo, escludendo il vizio di motivazione apparente, poiché la sentenza regionale conteneva una sia pur sintetica argomentazione autonoma. Ha invece accolto il primo, il secondo e il terzo motivo. In particolare, ha affermato che, nelle violazioni doganali verificatesi nel transito comunitario esterno, è competente a determinare imposte e sanzioni l’ufficio doganale di partenza, cui è affidata la vigilanza sull’intera operazione; inoltre, in caso di sottrazione della merce al controllo doganale, lo spedizioniere che abbia accettato il trasporto è solidalmente responsabile dell’obbligazione doganale ex art. 203 CDC. La Corte ha escluso che il furto possa, di per sé, essere assimilato a distruzione o perdita irrimediabile della merce, e ha precisato che la sterilizzazione dell’obbligazione doganale richiede una prova riconducibile a caso fortuito o forza maggiore, non a un evento umano controllabile o prevenibile senza specifiche cautele. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità e per l’esame delle questioni rimaste assorbite nei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 348-ter c.p.c.
invocato dalla controricorrente per eccepire l’inammissibilità del ricorso; la Corte esclude la doppia conforme perché i motivi dedotti attengono a violazioni di legge, quindi non rientrano nel suo perimetro.
art. 132 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente, ma la Corte esclude che la sentenza regionale sia meramente apparente o di puro rinvio.
art. 36 D.lgs. n. 546/1992
norma sulla motivazione della sentenza tributaria; la Corte ritiene che la motivazione della CTR, pur sintetica, sia autonoma e sufficiente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
parametro del motivo di nullità per motivazione omessa o apparente, rigettato.
Convenzione CEE-EFTA del 20/05/1987
richiamata dall’Agenzia quale fonte della disciplina del transito comunitario esterno.
artt. 141 e 145 D.P.R. n. 43/1973
richiamati per affermare che la competenza all’accertamento e al recupero dei diritti, in caso di mancata presentazione della merce, spetta alla dogana di partenza.
artt. 91 e seguenti Reg. CEE n. 2913/1992
richiamati quale disciplina del regime di transito comunitario esterno.
artt. 340-bis e seguenti Reg. CEE n. 2454/1993
richiamati come disposizioni attuative del codice doganale comunitario.
art. 91 Reg. CEE n. 2913/1992
indicata come norma che consente la circolazione di merci extra-comunitarie senza assoggettamento a dazi e misure commerciali nel regime di transito esterno.
art. 226 Reg. UE n. 952/2013
richiamato come corrispondente disposizione del codice doganale dell’Unione.
art. 145, ultimo comma, D.P.R. n. 43/1973
Qualora le merci spedite con la bolletta di cauzione non vengano presentate alla dogana di destinazione, la dogana di partenza procede al ricupero dei diritti dovuti e accerta la contravvenzione agli effetti dell'articolo 305, primo comma
è la base normativa che conferma la competenza della dogana di partenza al recupero dei diritti e all’accertamento della contravvenzione.
art. 378 Reg. CEE n. 2454/1993
utilizzato per ribadire che, se non si può stabilire il luogo dell’infrazione, essa si considera commessa nello Stato membro dell’ufficio di partenza o di passaggio.
art. 87, comma 2, Reg. UE n. 952/2013
Se le merci sono state vincolate a un regime doganale che non è stato appurato [...] l'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui le merci sono state vincolate al regime in questione
conferma, nella disciplina vigente, il criterio di localizzazione dell’obbligazione nel luogo di vincolo al regime quando il luogo di insorgenza non sia altrimenti determinabile.
art. 92 Reg. CEE n. 2913/1992
richiamato per descrivere il momento di conclusione del regime di transito con l’appuramento da parte dell’ufficio di partenza.
art. 206 Reg. CEE n. 2913/1992
si ritiene che non sorga alcuna obbligazione doganale [...] quando [...] la distruzione totale o la perdita irrimediabile della merce per una causa inerente alla sua stessa natura o per un caso fortuito o di forza maggiore
la Corte chiarisce che la norma riguarda distruzione o perdita irrimediabile, non il furto in quanto tale; il furto non è di per sé assimilabile a tali eventi e richiede prova di forza maggiore/caso fortuito.
art. 203 Reg. CEE n. 2913/1992
l’obbligazione doganale sorge per sottrazione della merce al controllo doganale; i debitori comprendono chi ha sottratto la merce e chi vi ha partecipato o la deteneva sapendo o dovendo sapere della sottrazione.
art. 204 Reg. CEE n. 2913/1992
richiamato per definire l’obbligazione doganale in caso di inadempienza degli obblighi derivanti dal regime doganale o dalla custodia temporanea.
art. 5 D.lgs. n. 472/1997
richiamato dall’Agenzia in tema di responsabilità e sanzioni tributarie, in collegamento con la posizione dello spedizioniere.
art. 2697 c.c.
richiamato come parametro generale sull’onere della prova, in particolare rispetto alla prova della forza maggiore o dell’evento liberatorio.
art. 96, par. 2, Reg. CEE n. 2913/1992
richiamato per affermare l’obbligo dello spedizioniere che abbia accettato il trasporto di presentare le merci intatte all’ufficio di destinazione.
art. 37 D.P.R. n. 43/1973
richiamato dalla difesa erariale e nel ragionamento sulla disciplina doganale e sulle cause liberatorie.
art. 233, comma 3, Reg. UE n. 952/2013
gli spedizionieri o i destinatari di merci che accettano le merci sapendo che esse circolano in regime di transito unionale sono anch’essi tenuti a presentarle intatte all’ufficio doganale di destinazione
richiamato come conferma della responsabilità dello spedizioniere che accetti la merce in transito.
Massime di principio
- Nel transito comunitario esterno, la competenza a determinare imposte, diritti e sanzioni per irregolarità della spedizione spetta all’ufficio doganale di partenza, perché è il soggetto istituzionalmente preposto alla vigilanza sull’intera operazione di transito.
- La dogana di destinazione ha una funzione di riscontro materiale tra merce dichiarata e merce effettivamente presentata, ma non è l’ufficio competente ad attivare il recupero dei diritti e l’irrogazione delle sanzioni salvo diversa previsione normativa.
- Lo spedizioniere che accetti il trasporto in regime di transito ed abbia la materiale detenzione della merce è tenuto a presentarla intatta all’ufficio di destinazione; in caso di sottrazione al controllo doganale può rispondere solidalmente dell’obbligazione doganale.
- Il furto della merce non è, di per sé, assimilabile a distruzione o perdita irrimediabile ai sensi dell’art. 206 CDC; per escludere l’obbligazione doganale occorre provare un evento riconducibile a caso fortuito o forza maggiore, secondo un criterio di inevitabilità nonostante l’adozione di tutte le cautele esigibili.
- La motivazione della sentenza tributaria è apparente solo quando si risolve in un mero rinvio privo di autonomo percorso argomentativo; è invece sufficiente una motivazione sintetica che affronti, anche per relationem, le ragioni delle parti e le norme applicabili.
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