Sentenza del 31/05/2016 n. 11356 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise sostenendo che i contributi erogati dalla Regione Molise a una società esercente il trasporto pubblico locale, destinati a ripianare le perdite di esercizio, dovessero concorrere alla determinazione della base imponibile IRAP. La ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione della disciplina IRAP, ritenendo che l'esclusione dei contributi dalla base imponibile fosse possibile soltanto quando la legge istitutiva prevedesse espressamente una correlazione tra il contributo e un componente negativo non deducibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito. Ha stabilito che i contributi pubblici destinati a ripianare i disavanzi di esercizio delle imprese di trasporto pubblico locale devono essere inclusi nella base imponibile IRAP, anche se erogati prima del 31 dicembre 2002, salvo un'esplicita previsione legislativa di correlazione con costi non deducibili. Di conseguenza, è stato rigettato il ricorso originario della contribuente limitatamente alla tassazione IRAP del contributo regionale. Emi Holding è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.645,00 oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei precedenti gradi sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3
La norma, come interpretata autenticamente, consente di escludere dalla base imponibile IRAP i contributi pubblici soltanto quando la legge istitutiva stabilisca espressamente una correlazione tra il contributo e un componente negativo non deducibile.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11-bis
Richiamata insieme alla disciplina dell'articolo 11 per individuare le componenti rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3
Ha fornito un'interpretazione autentica della disciplina precedente, chiarendo che l'esclusione dei contributi pubblici dalla base imponibile IRAP richiede un'esplicita previsione legislativa di correlazione con costi non deducibili.
D.L. n. 209 del 2002, art. 3, comma 2-quinquies
Richiamato nel motivo di ricorso nell'ambito della disciplina applicabile ai contributi e alla determinazione della base imponibile IRAP.
Articoli 11 e 12 delle disposizioni sulla legge in generale
Richiamati per le regole sull'applicazione e sull'interpretazione della legge nel tempo e nel caso concreto.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro processuale per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- I contributi pubblici destinati a ripianare perdite o disavanzi di esercizio di un'impresa di trasporto pubblico locale sono, in linea generale, inclusi nella base imponibile IRAP.
- L'esclusione dalla base imponibile IRAP non deriva dalla sola finalità di copertura delle perdite: è necessaria un'esplicita previsione nella legge istitutiva del contributo che colleghi il contributo a un componente negativo non deducibile.
- Il principio si applica anche ai contributi erogati prima del 31 dicembre 2002, secondo l'interpretazione autentica della disciplina IRAP.
- Quando la Corte di cassazione ritiene che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito.
- La formazione di un giudicato interno su una parte della controversia limita l'esame della Corte alle sole questioni ancora controverse.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 31 mag 2016Sentenza del 31/05/2016 n. 11304 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 mag 2016Sentenza del 31/05/2016 n. 11306 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 mag 2016Sentenza del 31/05/2016 n. 11308 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 mag 2016Sentenza del 31/05/2016 n. 11310 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 mag 2016Sentenza del 31/05/2016 n. 11315 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 mag 2016Sentenza del 31/05/2016 n. 11316 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →