Sentenza del 20/02/2015 n. 1687 - Comm. Trib. Prov. Milano
AREA GIÀ EDIFICATA - AUMENTO DEL VOLUME DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTO - Recupero - Tassazione dell'entità immobiliare a conclusione dei lavori - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il trattamento ai fini ICI di un’area già edificata e del successivo recupero del sottotetto a fini abitativi ai sensi dell’art. 27 della legge regionale Lombardia 11 marzo 2005, n. 12. Il contribuente riteneva che l’area, una volta incorporata nell’edificio, non fosse più autonomamente tassabile come area edificabile. Tuttavia, il recupero del sottotetto aveva determinato un aumento della cubatura e della superficie utile dell’edificio, con conseguente incremento del valore dell’entità immobiliare.
La decisione
La sentenza ha ritenuto legittima la tassazione dell’immobile a conclusione dei lavori. Una volta realizzata la costruzione, l’area edificabile cessa di essere autonomamente soggetta a ICI, poiché diventa pertinenza dell’edificio. Diversamente, il successivo recupero del sottotetto a fini abitativi, comportando un aumento della cubatura originaria, giustifica ai fini ICI l’incremento del valore della costruzione e la conseguente maggiore imposizione.
Norme richiamate
Art. 27 della legge regionale Lombardia 11 marzo 2005, n. 12
recupero del sottotetto a fini abitativi
La norma regionale consente il recupero abitativo dei sottotetti; quando tale intervento determina un aumento della cubatura o della consistenza utile dell’edificio, produce effetti rilevanti anche ai fini della determinazione del valore imponibile ICI.
Disciplina ICI
L’area edificabile, dopo la realizzazione dell’edificio, non è più tassata autonomamente come area edificabile, poiché costituisce pertinenza dell’immobile. Gli interventi successivi che aumentano la consistenza o il valore dell’edificio possono invece determinare una maggiore base imponibile.
Massime di principio
- Quando su un’area edificabile viene realizzato un edificio, l’area normalmente perde la propria autonoma rilevanza ai fini dell’imposta e diventa pertinenza dell’immobile.
- Il recupero o la trasformazione di un sottotetto non è fiscalmente neutrale se comporta un aumento della cubatura, della superficie utile o della capacità abitativa dell’edificio.
- La maggiore imposizione deve essere valutata in relazione all’incremento effettivo del valore dell’immobile conseguente ai lavori, non alla sola esistenza dell’area originariamente edificabile.
- Per stabilire la corretta tassazione occorre distinguere tra semplici opere interne o manutentive, che non modificano sostanzialmente il valore, e interventi che aumentano la consistenza urbanistica o abitativa dell’edificio.
- L’autorizzazione dell’intervento secondo una legge regionale non esclude le conseguenze fiscali: il recupero legittimo del sottotetto può comunque determinare un aggiornamento della base imponibile.
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