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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33710/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e art. 112 c.p. n.4). Il ricorrente deduce tre motivi: (1) vizio di motivazione e valutazione delle prove rispetto alla ritenuta partecipazione stabile al sodalizio (contestando la rilevanza delle intercettazioni, delle dichiarazioni di collaboratori e del possesso di stupefacente), e la mancata applicazione corretta dell'art. 192 c.p.p. nella valutazione degli elementi; (2) vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle aggravanti (numero di partecipanti superiore a dieci e partecipazione di minorenni), che sarebbero state affermate su mere congetture; (3) vizio di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo e con errato bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la condanna. Ha ritenuto che la Corte di merito abbia analizzato complessivamente e logicamente le risultanze probatorie (intercettazioni, possesso di consistente quantità di cocaina, conversazioni successive all'arresto che indicavano la necessità di sostituire il custode dello stupefacente) dimostrando il ruolo stabile e funzionale del Vetere nell'associazione. Ha altresì confermato che il ricorrente era a conoscenza della composizione del sodalizio e della presenza di minorenni, per cui è applicabile l'aggravante prevista dall'art. 112, comma 1, n. 4 c.p.; ha però precisato che l'aggravante speciale di cui all'art. 80, comma 1, lett. b) d.P.R. 309/1990 si applica solo ai reati di cui all'art. 73 e non all'associazione di cui all'art. 74, correggendo la parte della sentenza che aveva fatto riferimento a tale articolo. Quanto alla pena, la Corte ha ritenuto corretta la determinazione in anni otto di reclusione risultante dall'applicazione delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 112 c.p., ed ha osservato che la disciplina di bilanciamento prevista dall'art. 69, comma 4 c.p. impedisce ulteriori riduzioni se ricorre l'aggravante che tutela i minori. Infine ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti

    Fondamentale per la fattispecie contestata: la Corte ha ritenuto provata la partecipazione stabile del ricorrente al sodalizio e il suo ruolo di custode/consegnatario dello stupefacente

  • codice penale, art. 112, primo comma, n. 4

    aggravante per chi si sia avvalso, nella realizzazione del reato, di persone minori o abbia partecipato con gli stessi alla commissione del reato

    Applicata alla fattispecie associativa ex art. 74: la Corte ha ritenuto provata la conoscenza e l'impiego di minorenni nel sodalizio e quindi applicabile l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 112

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. b)

    le pene previste per i delitti di cui all'art. 73 sono aumentate (...)

    La Corte ha precisato che tale aggravante speciale si applica esclusivamente alle fattispecie di cui all'art. 73 (traffico/produzione) e non alle ipotesi associative di cui all'art. 74; pertanto non è pertinente al reato associativo contestato

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    impugnazioni per vizi di motivazione e valutazione delle prove

    Regola la censura in cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze pervalorizzazione e valutazione delle prove compiute in sede di merito

  • codice di procedura penale, art. 192

    regole sulla valutazione della prova

    Contestata dal ricorrente quale violata per mancata analisi elementare dei singoli elementi; la Corte ha ritenuto che la valutazione complessiva svolta dalla Corte territoriale fosse regolare

  • codice penale, art. 69, quarto comma

    divieto di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante di cui all'art. 112, primo comma, n. 4

    La Corte ha richiamato la norma per sottolineare che, quando ricorre l'aggravante a tutela dei minori, è preclusa la prevalenza delle attenuanti generiche; ciò limita la possibilità di ridurre la pena oltre un certo limite

  • codice penale, art. 63, terzo comma

    Riferita nel giudizio sul bilanciamento delle circostanze: il Collegio osserva che la disciplina impedisce un bilanciamento che determini la prevalenza delle attenuanti generiche su alcune aggravanti specificamente tutelanti (come quella per i minori)

  • codice penale, artt. 132 e 133

    Norme relative alla determinazione della pena (art. 132) e alle circostanze (art. 133); richiamate dal ricorrente nella censura sul trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione discrezionale del giudice del merito

Massime di principio

  • In casi di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, intercettazioni e il possesso di quantitativi significativi di droga, unitamente a conversazioni che rivelano ruoli e sostituzioni, possono dimostrare un ruolo stabile e organizzato nel sodalizio anche se il periodo temporale dell'attività investigata è relativamente breve
  • L'aggravante speciale prevista dall'art. 80, comma 1, lett. b) d.P.R. 309/1990 si applica esclusivamente ai delitti di cui all'art. 73 (produzione e spaccio) e non all'ipotesi associativa di cui all'art. 74; però la tutela speciale dei minori può essere perseguita tramite l'art. 112 c.p.
  • Quando è contestata la partecipazione di minorenni o l'impiego di minori, l'art. 69, comma 4 c.p. limita il potere del giudice di ridurre la pena attraverso la prevalenza delle attenuanti generiche: tale vincolo deve essere considerato nel calcolo del trattamento sanzionatorio
  • La Suprema Corte esercita un sindacato limitato sulla valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito: per ottenere l'annullamento è necessario dimostrare motivazione illogica, contraddittoria o manifestamente carente, non semplici diverse valutazioni degli elementi probatori
  • Le censure procedurali sulla valutazione delle prove (es. violazione art. 192 c.p.p.) richiedono che sia dimostrato un concreto difetto del procedimento logico-giustificativo, non il mero dissenso sulla diversa interpretazione degli stessi elementi

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