Sentenza n. 471/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione dirigenziale 2 ottobre 2024, prot. n. 5381, comunicata a mezzo p.e.c. il successivo 3 ottobre 2024 (nota prot. 0509297.U), con la quale il Comune di Genova – Direzione Politiche Turismo e Sport ha dichiarato la decadenza della Società Cristoforo Colombo Beach Club s.s.d. a r.l., in proprio e quale mandataria del r.t.i. con Amaras s.r.l. (di seguito r.t.i. Colombo), dalla concessione 12 aprile 2019, rep. 68350 per il servizio di gestione dell'impianto sportivo sito in Valletta Cambiaso, via Ricci 1/3 (Valletta Cambiaso "Sud"); - della nota del 2 agosto 2024, prot. 401845/2024, con la quale il Comune di Genova – Direzione Politiche Turismo e Sport ha comunicato l'avvio del procedimento di decadenza della menzionata concessione 12 aprile 2019, rep. 68350; - della nota del Comune di Genova – Direzione Politiche Turismo e Sport del 3 settembre 2024, prot. n. 0441488.U e dei relativi allegati; - di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo e/o comunque connesso, ivi compresi la nota del Comune di Genova – Direzione Sport del 22 novembre 2023, prot. n. 550326, n. 2023/14-1-1/96, la nota del Comune di Genova – Direzione Sport del 7 maggio 2024, prot. n. 227223, n. 2024/14-1-1/17, la nota del Comune di Genova – Direzione Politiche Turismo e Sport del 2 settembre 2024, prot. n. 0439280.U, i verbali di sopralluogo del 25 luglio 2024 e 30 agosto 2024; nonché per l'accertamento e la declaratoria: - dell'obbligo del Comune di Genova di accogliere l''istanza di riequilibrio della concessione formulata il 29 luglio 2024 dal r.t.i. Colombo relativamente al servizio di gestione dell''impianto sportivo di Valletta Cambiaso "Sud" e/o comunque di rideterminarsi in ordine alla suddetta istanza; e per la conseguente condanna: - del Comune di Genova a disporre il suddetto riequilibrio della concessione richiesto dal r.t.i. Colombo e/o comunque a rideterminarsi in ordine alla suddetta istanza; per quanto riguarda i motivi aggiunti: - della determinazione dirigenziale del 2 ottobre 2024, prot. n. 5381, comunicata a mezzo p.e.c. il successivo 3 ottobre 2024 (nota prot. 0509297.U), con la quale il Comune di Genova – Direzione Politiche Turismo e Sport ha dichiarato la decadenza della Società Cristoforo Colombo Beach Club s.s.d. a r.l., in proprio e quale mandataria del r.t.i. con Amaras s.r.l. (di seguito r.t.i. Colombo), dalla concessione del 12 aprile 2019, rep. 68350 per il servizio di gestione dell''impianto sportivo sito in Valletta Cambiaso, via Ricci 1/3 (Valletta Cambiaso "Sud"); - della nota del 2 agosto 2024, prot. 401845/2024, con la quale il Comune di Genova – Direzione Politiche Turismo e Sport ha comunicato l''avvio del procedimento di decadenza della menzionata concessione 12 aprile 2019, rep. 68350; - della nota del Comune di Genova – Direzione Politiche Turismo e Sport del 3 settembre 2024, prot. n. 0441488.U e dei relativi allegati; - di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo e/o comunque connesso, ivi compresi la nota del Comune di Genova – Direzione Sport del 22 novembre 2023, prot. n. 550326, n. 2023/14-1-1/96, la nota del Comune di Genova – Direzione Sport del 7 maggio 2024, prot. n. 227223, n. 2024/14-1-1/17, la nota del Comune di Genova – Direzione Politiche Turismo e Sport del 2 settembre 2024, prot. n. 0439280.U, i verbali di sopralluogo del 25 luglio 2024 e del 30 agosto 2024; nonché per l''accertamento e la declaratoria: - dell'obbligo del Comune di Genova di accogliere l''istanza di riequilibrio della concessione formulata il 29 luglio 2024 dal r.t.i. Colombo relativamente al servizio di gestione dell''impianto sportivo di Valletta Cambiaso "Sud" e/o comunque di rideterminarsi in ordine alla suddetta istanza; e per la conseguente condanna del Comune di Genova a disporre il suddetto riequilibrio della concessione richiesto dal r.t.i. Colombo e/o comunque a rideterminarsi in ordine alla suddetta istanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dalla concessione per la gestione di un impianto sportivo, unitamente agli atti del procedimento e al mancato accoglimento dell'istanza di riequilibrio della concessione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Genova l'ha dichiarata decaduta dalla concessione del 12 aprile 2019 per la gestione dell'impianto sportivo Valletta Cambiaso Sud. La decadenza era motivata da plurimi inadempimenti, principalmente consistenti nell'omessa manutenzione del bene e nella mancata realizzazione di opere previste dalla documentazione di gara e dal contratto. Sono stati contestati anche gli atti presupposti del procedimento e il mancato accoglimento, o comunque la mancata riconsiderazione, dell'istanza di riequilibrio della concessione presentata il 29 luglio 2024. La ricorrente ha inoltre contestato la consistenza degli inadempimenti. Nel corso del giudizio il TAR aveva sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato e disposto una consulenza tecnica d'ufficio sugli inadempimenti contestati. Dopo il deposito della relazione peritale, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa transattiva e hanno chiesto congiuntamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, o comunque la definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha preso atto della prospettazione congiunta delle parti e dell'intervenuta intesa transattiva del 23 gennaio 2026, ritenendo venuto meno l'interesse alla decisione sul ricorso e sui motivi aggiunti. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito la legittimità della decadenza, gli inadempimenti contestati o la pretesa al riequilibrio della concessione. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della richiesta congiunta delle parti. Quanto al compenso del CTU, il TAR ha escluso la piena rideterminazione richiesta dalle parti, poiché l'ausiliario aveva dovuto esaminare anche lavori non contestati per fornire un riscontro complessivo al quesito; ha tuttavia disposto una riduzione parziale e lo stralcio della maggiorazione per l'urgenza, liquidando il compenso in euro 8.500,00 oltre IVA e InArCassa, da porre a carico delle parti in misura pari al 50% ciascuna.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando sopravviene il venir meno dell'interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione del giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, le parti dichiarano congiuntamente il venir meno dell'interesse alla decisione in ragione di un accordo transattivo, il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di merito.
- La richiesta congiunta delle parti può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
- Il compenso del consulente tecnico d'ufficio deve riflettere l'attività effettivamente necessaria per rispondere in modo complessivo e puntuale al quesito; non è quindi automaticamente riducibile mediante lo stralcio delle attività riferite ad aspetti non direttamente contestati, se tali attività erano funzionali alla valutazione tecnica complessiva. La riduzione può tuttavia essere disposta quando il rilievo delle parti evidenzi una non necessaria estensione dell'attività, così come può essere esclusa una maggiorazione per urgenza non giustificata.
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