Cassazione Penale, Ordinanza n. 06716/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'impugnazione manifestamente inammissibile, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, gli aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, c.p., rideterminando in senso più favorevole la pena, ma confermando la responsabilità per furto in abitazione aggravato. I motivi erano due, esaminati congiuntamente: primo, si denunciava la violazione dell'art. 603 c.p.p. per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, finalizzata alla visione di un filmato già acquisito agli atti; secondo, si censurava la motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, contestando l'apprezzamento del contenuto del filmato e l'individuazione dell'imputato. La Corte ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate e generiche, osservando che la visione del filmato non richiedeva rinnovazione istruttoria perché si trattava di prova già acquisita e che le critiche al suo contenuto erano prive di specificità. Ha inoltre rilevato che il riconoscimento dell'imputato era stato fondato anche sulle dichiarazioni dei poliziotti operanti, con motivazione congrua e logica non censurata con deduzione di travisamento della prova.
Norme richiamate
art. 603 c.p.p.
La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non era necessaria per la mera visione di un filmato già acquisito agli atti, trattandosi di prova da apprezzare dal giudice di merito.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 62, comma 1, n. 4, c.p.
La sentenza di appello ha riconosciuto l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, con effetto sulla rideterminazione della pena.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata ai fini della legittimità della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole.
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non può essere fondata sulla mera esigenza di rivedere o rileggere una prova documentale o filmica già ritualmente acquisita, se la prova è già nella disponibilità del giudice di merito.
- Le censure in cassazione contro la valutazione della prova devono essere specifiche: non basta contestare in modo generico il contenuto di un filmato o di altre risultanze probatorie.
- La motivazione fondata su plurime fonti probatorie congrue e logiche non è censurabile in cassazione se il ricorrente non deduce puntualmente un travisamento della prova.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o genericità, seguono la condanna alle spese processuali e, se vi è colpa nell'impugnazione, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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