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Sentenza

Sentenza n. 868/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501137

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Trentacinque provvedimenti di revoca delle richieste di nulla osta all'assunzione di lavoratori extracomunitari e successivo provvedimento di conferma in autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le revoche dei nulla osta richiesti nell'ambito della procedura del decreto flussi e il successivo atto di conferma. Ha dedotto violazione o erronea applicazione di legge, contestando, da un lato, che la previa richiesta al Centro per l'Impiego della verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale costituisse una causa di revoca del nulla osta e sostenendo che tale carenza fosse comunque ininfluente, in ragione di una precedente richiesta rivolta al Centro per l'Impiego di Brescia per quindici lavoratori e di una successiva richiesta al Centro per l'Impiego di Mantova. Dall'altro lato, ha contestato le valutazioni relative al contratto di subappalto, producendo il contratto sottoscritto dall'appaltatore e dal subappaltatore, la successiva integrazione sottoscritta dalla società subentrata alla ditta individuale e le fatture emesse. L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che il successivo atto del 27 agosto 2025 fosse un autonomo provvedimento di conferma non impugnato.

La decisione

Il TAR ha rigettato l'eccezione di inammissibilità, rilevando che il ricorso aveva espressamente preso posizione sulle criticità contenute nel provvedimento del 27 agosto 2025 e che, pertanto, anche gli atti di conferma risultavano impugnati. Nel merito, ha ritenuto il ricorso infondato. Il provvedimento di conferma era fondato su due autonome ragioni: l'omessa preventiva richiesta al Centro per l'Impiego territorialmente competente circa l'indisponibilità di lavoratori nazionali e l'irregolarità o inefficacia del contratto di subappalto. Poiché la prima ragione era sufficiente a sostenere autonomamente la decisione, il giudice ha esaminato soltanto tale profilo, assorbendo la censura relativa al subappalto. Interpretando l'art. 22, commi 2 e 5, d.lgs. 286/1998, il TAR ha affermato che la previa verifica presso il Centro per l'Impiego competente costituisce condizione per il rilascio del nulla osta e che la sua omissione ne giustifica la revoca. La richiesta presentata al Centro per l'Impiego di Brescia era inidonea perché rivolta a un ufficio territorialmente incompetente e riguardava soltanto quindici lavoratori; quella presentata successivamente al Centro per l'Impiego di Mantova era tardiva e riguardava soltanto trentadue lavoratori, a fronte di trentacinque nulla osta richiesti. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998

    Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero deve trasmettere in via telematica, previa verifica, presso il centro per l’impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l’impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa

    La previa richiesta al Centro per l'Impiego competente per verificare l'indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale è condizione per il rilascio del nulla osta; la sua omissione può fondare la revoca.

  • art. 22, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Lo sportello unico per l’immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all’articolo 21, comma 1, primo periodo, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2... rilascia... il nulla osta

    Il rilascio del nulla osta è subordinato al rispetto delle prescrizioni previste dal comma 2, tra cui la previa verifica presso il Centro per l'Impiego competente.

  • art. 73 c.p.a.

    Il giudice dà atto che le parti non si sono avvalse delle facoltà processuali previste dalla disposizione.

Massime di principio

  • La previa verifica, presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente, dell'indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale costituisce condizione per il rilascio del nulla osta all'ingresso di lavoratori stranieri ai sensi dell'art. 22, commi 2 e 5, d.lgs. 286/1998; la sua omissione può giustificare la revoca del nulla osta.
  • Una richiesta rivolta a un Centro per l'Impiego territorialmente incompetente, riferita a un numero di lavoratori inferiore a quello oggetto delle istanze di nulla osta e comunque presentata dopo tali istanze, non può sostituire la previa verifica richiesta dall'art. 22 d.lgs. 286/1998.
  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più ragioni autonome, ciascuna idonea a sostenerlo da sola, è sufficiente accertare la legittimità di una di esse; le censure contro le altre possono essere assorbite per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutelaInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di poterePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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