Sentenza n. 5759/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad relativamente alla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per studio nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto per studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione e di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di convocazione e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per motivi di studio, chiedendo la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere. Nel corso del giudizio, l’Ambasciata ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per l’8 novembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento da parte della sede diplomatica integrasse il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche in ragione dell’elevato numero di istanze ricevute. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato, con liquidazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo di provvedere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la dichiarazione della cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta pienamente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare una domanda di visto può integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere quando l’oggetto del ricorso era l’attivazione del relativo procedimento.
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta una condotta che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale fatta valere con il ricorso avverso il silenzio.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla limitata durata dell’inerzia, dall’attivazione dell’amministrazione in tempi ragionevoli e dalle oggettive difficoltà organizzative derivanti dall’elevato numero di istanze, ferma restando la possibilità di porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato.
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