Cassazione Civile, Ordinanza n. 02947/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Il procedimento riguarda un'istanza di correzione di errore materiale proposta con riferimento a una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero della giustizia avverso un decreto della Corte d'Appello di Napoli emesso ai sensi della legge n. 89 del 2001. In quella ordinanza era stata liquidata la condanna alle spese in favore della società controricorrente, ma risultava omessa la statuizione richiesta nel controricorso dal difensore della società, ossia la distrazione delle spese in suo favore, quale antistatario. Il ricorrente ha quindi chiesto che il dispositivo venisse corretto per inserire tale previsione; l'intimato Ministero non ha svolto difese nel giudizio di correzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per correzione, qualificando quanto emerso nel precedente dispositivo come mero errore materiale, più precisamente come omissione, correggibile nel senso richiesto. Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza n. 11442/2025, aggiungendo nel dispositivo la frase che prevede la distrazione delle spese in favore dell'avvocato Alessandro Ferrara, dichiaratosi antistatario. La Corte ha altresì richiamato il principio secondo cui nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali.
Norme richiamate
È richiamato come base del procedimento di correzione degli errori materiali insieme all'art. 391-bis c.p.c.
È richiamato come norma che disciplina la correzione degli errori materiali nei provvedimenti della Corte di cassazione.
art. 288, comma 2, ultimo inciso c.p.c.
È richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione.
art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.
È richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione.
È la legge richiamata come base del decreto originariamente impugnato nel procedimento definito dall'ordinanza poi corretta.
Massime di principio
- L'errore materiale o l'omissione contenuti in un provvedimento della Corte di cassazione sono correggibili quando risultino dal confronto tra dispositivo e atti processuali, senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale.
- La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, se tempestivamente richiesta, può essere oggetto di correzione del provvedimento che abbia omesso di recepirla nel dispositivo.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è consentita una nuova statuizione sulle spese del procedimento di correzione, perché l'attività del giudice è limitata alla mera rettifica dell'errore.
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