Sentenza n. 7895/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, in G.U. del 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 3251 del 21 aprile 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 – integrazione della nota del 19 febbraio 2016; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 21179 dell'8 febbraio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 8, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, come modificato dall'art. 1, co. 557 della L. 30 dicembre 2018, n. 145; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 7435 del 17 marzo 2020 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno2015, n.78, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n.145, art.1, co. 557; - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto. Rep. N. 181 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto Rep. N. 182 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per l'anno 2019; - del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022 – Schema di Decreto Ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115; - dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022 – tetti dispositivi medici 2015-2018 – trasmissione schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115; - dell'Intesa della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 – intesa sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, tetti dispositivi medici 2015-2018; - del Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, in G.U. del 10 giugno 2012, serie generale n. 159 del 10 luglio 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale; - del Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, in G.U. del 25 giugno 2019, serie generale n. 147, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP); - del decreto n. 52 del 14 dicembre 2022 del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche unitamente al relativo Allegato A; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori e comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso; - della Determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 466 del 26.08.2019, con successiva rettifica n. 706 del 14.11.2022; - della Determina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n. 708 del 21.08.2019; - della Determina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riunti Marche Nord n. 481 del 22.08.2019; - della Determina del Direttore Generale dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA Ancona n. 348 dell'11.09.2019; - della nota prot. 13779/ASF/ASF/A acquisita a mezzo e-mail il 13.12.2022 dal Controllo di gestione e dai sistemi statistici della Regione Marche; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti; quanto al ricorso per motivi aggiunti -del Decreto n. 14 del 14 marzo 2025 -unitamente al relativo Allegato A - del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche, pubblicato per estratto sul B.U.R.M. n. 38 del 28 aprile 2025; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali relativi al meccanismo di payback sui dispositivi medici, inclusi i decreti ministeriali e gli atti regionali di determinazione e ripiano dello sforamento dei tetti di spesa per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato numerosi atti statali e regionali concernenti la certificazione del superamento dei tetti di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, le linee guida ministeriali, gli accordi e le intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, le circolari operative sulla fatturazione elettronica, gli atti di ricognizione della spesa delle aziende sanitarie marchigiane e il decreto regionale di ripiano. Con motivi aggiunti ha impugnato un ulteriore decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche. Dal testo risulta che erano state dedotte censure di legittimità contro il complessivo meccanismo di payback, ma il contenuto specifico dei singoli motivi non è stato esaminato dal giudice, poiché all'udienza la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione della controversia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, applicando il principio della ragione più liquida. La dichiarazione espressa della ricorrente, resa prima che la causa fosse trattenuta in decisione, ha impedito al giudice di esaminare il merito o di procedere d'ufficio, non potendo il giudice sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Il Collegio ha richiamato il principio dispositivo in senso ampio, secondo cui il ricorrente mantiene la disponibilità dell'azione sino alla decisione. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite; non vi è stata pronuncia sulle spese nei confronti delle parti non costituite. Non è stata disposta la restituzione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato mediante collegamento da remoto.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per escludere la restituzione del contributo unificato, non essendovi stata soccombenza delle controparti in ragione della definizione in rito.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione prima che la causa sia trattenuta in decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nel processo amministrativo, il principio dispositivo in senso ampio attribuisce al ricorrente la disponibilità dell'azione sino al momento della decisione; il giudice non può procedere d'ufficio all'esame del merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impedisce la decisione nel merito anche quando il giudice ritenga astrattamente possibile valutare le censure dedotte.
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