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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22954/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibili, ai sensi dell'art. 58-quater ord. pen., le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare. La motivazione del Tribunale di Sorveglianza era che il VELA era evaso dalla detenzione domiciliare il 29/04/2013, era rimasto irreperibile fino al 12/10/2023 (data in cui è ripresa l'esecuzione della pena) e pertanto non era ancora decorso il termine triennale previsto dalla norma. Il ricorrente sosteneva invece che il termine triennale dovesse decorrere dalla data di revoca della misura (06/05/2013) e che il Tribunale avrebbe comunque dovuto esaminare la sua personalità e la pericolosità sociale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che, in caso di evasion e irreperibilità, il divieto triennale previsto dall'art. 58-quater decorre dalla ripresa dell'esecuzione della pena (qui il 12/10/2023) e non dalla data della revoca. Di conseguenza le richieste di benefici erano correttamente dichiarate inammissibili. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e al versamento, in via equitativa, di € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 58-quater ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    Ai sensi dei primi tre commi: l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato...; il divieto opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.

    La Corte interpreta la disposizione nel senso che, se la misura alternativa è revocata per evasion e il condannato è rimasto irreperibile, il triennio di divieto decorre dalla ripresa dell'esecuzione della pena (non dalla data formale di revoca).

  • art. 47 ordinamento penitenziario

    Richiamato come normativa di riferimento per le misure alternative; la revoca di tali misure può essere disposta ai sensi delle norme sulla loro disciplina.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di rigetto/ inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese.

  • art. 606 c.p.p. (lett. b ed e)

    Richiamato in relazione ai motivi invocati in cassazione: lett. b per violazione di norme di diritto, lett. e per mancanza o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati.

  • art. 385 c.p.

    Citato nel testo dell'art. 58-quater come ipotesi che determina l'esclusione dalla concessione di benefici; interpretato come riferimento normativo alle condotte che comportano la punibilità cui la norma mira a rispondere.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione alla possibilità di non aggravare la posizione del ricorrente quando non v'è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha perciò fissato il versamento equitativo di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In caso di evasione e successiva irreperibilità, il termine triennale di divieto alla concessione di misure alternative decorre dalla ripresa dell'esecuzione della pena, non dalla data formale della revoca.
  • L'evasione costituisce un'interruzione dell'esecuzione penale: questo giustifica che il beneficio del tempo non decorra durante il periodo di irreperibilità.
  • Per violazioni delle prescrizioni che non comportano irreperibilità non sempre si determina un'interruzione dell'esecuzione; occorre distinguere caso per caso.
  • Quando opera la preclusione normativa dell'art. 58-quater, il giudice è legittimato a dichiarare inammissibili le istanze di beneficio senza procedere a un approfondito esame sulla personalità o sul trattamento del condannato fintanto che il termine di divieto non è decorso.
  • Un ricorso in cassazione basato soltanto sulla richiesta di riesame della personalità o della pericolosità sociale non è idoneo a superare una preclusione normativa espressa; occorre invece contestare la corretta interpretazione o applicazione della norma.
  • Se il ricorso è manifestamente infondato la Corte può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente alle spese e a un contributo alla Cassa delle ammende.

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