Cassazione Penale, Sentenza n. 39756/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 59 e 118 cod. pen. in relazione agli artt. 62 n.4 e 70 cod. pen. e all'art. 3 Cost. La ricorrente contestava che la circostanza attenuante speciale del danno di tenuità (art. 62 n.4 c.p.) fosse stata riconosciuta solo alla coimputata e non anche a lei, nonostante si tratti di una circostanza oggettiva comune; sosteneva altresì che la pena era illegale poiché il furto a lei ascritto era parte del complesso reato di rapina contestato alla coimputata e che la recidiva era stata impropriamente valutata in comparazione con l'attenuante.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che il primo grado avesse già riconosciuto l'art. 62 n.4 in favore di entrambe le imputate e che in relazione alla Fantauzzo tale attenuante non avesse prodotto riduzione perché ritenuta equivalente alla recidiva. In appello, pur non essendo espressamente richiamata la circostanza attenuante per la Fantauzzo, la Corte d'appello non ha applicato alcun aumento per la recidiva, il che implica che l'attenuante ha operato come preclusivo dell'aumento. L'omessa espressione nella motivazione è stata considerata errore formale correggibile ai sensi dell'art. 619 c.p.p. La cassazione ha quindi dichiarato il ricorso infondato e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Il fatto è stato riqualificato in furto ai sensi di questa norma; la Corte d'appello ha rideterminato la pena sulla base della qualifica di furto.
art. 628 cod. pen.
La contestazione originaria includeva il delitto di rapina (art. 628) in concorso (art. 110); la riqualificazione ha inciso sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.
art. 110 cod. pen.
Riferito al concorso di persone nel reato originario; la posizione della ricorrente è stata valutata separatamente nella riqualificazione.
art. 62 n.4 cod. pen.
Riconosciuta come circostanza attenuante (danno di speciale tenuità). La Corte ha ritenuto che la circostanza, essendo oggettiva e comune, fosse stata sostanzialmente riconosciuta anche per la ricorrente; l'assenza di un espresso richiamo in motivazione non esclude la sua operatività quando il complesso delle decisioni indica il confronto tra attenuante e recidiva.
art. 59 cod. pen.
Norma generale sui criteri di determinazione della pena richiamata nella doglianza; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei criteri di comparazione tra aggravanti e attenuanti nella vicenda.
art. 118 cod. pen.
Richiamato nel motivo di cassazione in relazione alla determinazione della pena; la Corte non ha riscontrato una violazione nella applicazione combinata delle norme sulle circostanze e sulla determinazione della pena.
art. 70 cod. pen.
Richiamato nel ricorso (in relazione al quadro normativo delle circostanze/concorsi), ma la Corte ha ritenuto non decisiva la doglianza relativa a questa norma nel caso concreto.
art. 3 Cost.
Invocato in tema di principio di uguaglianza per sostenere che l'attenuante oggettiva doveva essere applicata a tutti i soggetti nelle stesse condizioni; la Corte ha ritenuto che l'uguaglianza sostanziale fosse rispettata tenuto conto della comparazione fra recidiva e attenuante.
art. 619 cod. proc. pen.
La Corte ha indicato che l'omesso richiamo espresso alla circostanza attenuante nella motivazione è vizio correggibile ex art. 619 c.p.p.; si tratta di un difetto formale della motivazione sanabile senza riforma della decisione.
Massime di principio
- Se un'attenuante di natura oggettiva comune (es. danno di speciale tenuità) è stata riconosciuta in primo grado per più imputati, l'omessa ripetizione espressa in sede di appello non implica automaticamente la sua esclusione se la determinazione della pena dimostra che la circostanza ha operato (es. impedendo l'aumento per recidiva).
- La comparazione tra attenuanti e aggravanti (compresa la recidiva) deve risultare dalla motivazione; tuttavia omissioni formali nella motivazione possono essere corrette nei limiti previsti dall'ordinamento (art. 619 c.p.p.) senza per questo ritenere la pena illegale.
- La difesa che in appello si limita ad ottenere una riformulazione favorevole del trattamento sanzionatorio e si dichiara in sostanza acquiescente rispetto a determinati accertamenti di fatto (es. sussistenza della recidiva) diminuisce la forza di eventuali doglianze successive su quegli stessi punti.
- Quando si contesta la mancata applicazione di un'attenuante comune, è utile dimostrare specifiche differenze fattuali tra i coimputati o la manifesta discrepanza nel calcolo della pena; l'assenza di tali elementi rende difficile il successo del ricorso.
- Se si ritiene che vi sia un errore materiale nel computo della pena, è opportuno richiedere espressamente la rettifica (anche in sede di requisitoria o memoria), poiché la Corte può rigettare il ricorso pur correggendo errori di calcolo se opportunamente segnalati.
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