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Ordinanza

Ordinanza n. 1040/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Comportamento e atti della stazione appaltante asseritamente lesivi, con domanda di risarcimento dei danni relativi alla gara per la demolizione e ricostruzione dell’ex imbottigliamento di acque minerali Terme S. Lucia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa ricorrente ha proposto una domanda di risarcimento del danno nei confronti dell’amministrazione in relazione alla parte dei lavori affidati al raggruppamento temporaneo di imprese capeggiato da altra impresa. Nel corso del giudizio, l’A.S.S.M. S.p.A., già costituita per resistere alla domanda, ha notificato alla ricorrente un autonomo ricorso risarcitorio, successivamente iscritto al n. 571/2026 R.G., deducendo danni derivanti dagli atti e dai comportamenti della concorrente, asseritamente posti in violazione dei doveri di correttezza e buona fede e causalmente collegati all’esito illegittimo della gara. La ricorrente ha sostenuto che tale domanda riguardasse danni verificatisi nella fase di esecuzione dell’appalto e fosse pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, escludendo ogni incidenza sul presente giudizio. Il TAR ha invece rilevato, in base al contenuto del ricorso n. 571/2026, che i danni dedotti da A.S.S.M. sembrano riferirsi alla fase dell’evidenza pubblica e alla responsabilità attualmente disciplinata dall’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023. La questione della giurisdizione e la possibile qualificazione della domanda come riconvenzionale rendono necessario esaminare i rapporti di interferenza tra i due giudizi.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda risarcitoria né la questione di giurisdizione. Ha ritenuto opportuno trattare congiuntamente il presente ricorso e il ricorso n. 571/2026 R.G., poiché quest’ultimo potrebbe riguardare la medesima fase di evidenza pubblica, potrebbe rientrare nella giurisdizione amministrativa ed essere qualificato come domanda riconvenzionale rispetto alla pretesa di Repin. La trattazione è stata differita all’udienza pubblica del 21 aprile 2027, già fissata per il ricorso connesso.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 4, d.lgs. n. 36/2023

    La disposizione è richiamata quale disciplina della particolare forma di responsabilità connessa alla violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella fase dell’evidenza pubblica; il TAR ritiene necessario approfondire se la relativa domanda appartenga alla giurisdizione amministrativa.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio amministrativo risarcitorio relativo a una procedura di gara, viene proposta un’ulteriore domanda risarcitoria fondata su atti o comportamenti della controparte concorrente e riferita alla fase dell’evidenza pubblica, il giudice deve verificare preliminarmente la giurisdizione sulla domanda connessa.
  • La qualificazione di una domanda risarcitoria come riferita alla fase di esecuzione del contratto oppure alla fase di evidenza pubblica dipende dal contenuto sostanziale dei fatti e delle pretese dedotte, non soltanto dalla loro prospettazione formale.
  • La possibile connessione oggettiva e soggettiva tra due domande risarcitorie, nonché la possibile qualificazione della seconda come domanda riconvenzionale, può giustificare la trattazione congiunta dei relativi ricorsi nella medesima udienza.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaResponsabilità precontrattuale della PAGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiResponsabilità precontrattualeRiparto di giurisdizione

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