Sentenza n. 1423/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 9806/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.10.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 9806/2024, relativa al pagamento della retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 9806/2024, che aveva accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 31 agosto 1999 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di euro 1.571,40, oltre accessori di legge. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione del titolo giudiziale.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha rilevato che l’Amministrazione non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuta esecuzione della sentenza né chiarimenti sul relativo adempimento. Applicando i principi sull’onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore, il giudice ha riconosciuto la fondatezza della pretesa e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, senza poter rimettere in discussione, in sede di ottemperanza, i presupposti del diritto già accertati dal giudice ordinario. Il Ministero è stato onerato di adempiere entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell’Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare previa richiesta del ricorrente entro un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per spese di lite, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 7 CCNL del 31 agosto 1999
retribuzione professionale docenti
La disposizione costituisce il fondamento contrattuale del diritto economico riconosciuto al ricorrente dal giudice ordinario e posto a base dell’obbligo di esecuzione in sede di ottemperanza.
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di imporre all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie in caso di persistente inerzia, compresa la nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il privato deduce l’inadempimento di un giudicato e l’Amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell’avvenuta esecuzione, la pretesa esecutiva può essere accolta sulla base dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
- In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già accertati dal giudicato; il giudice dell’esecuzione deve limitarsi a garantirne la concreta attuazione.
- L’Amministrazione inadempiente può essere obbligata a eseguire il giudicato entro un termine stabilito dal giudice, con contestuale nomina di un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato nel dirigente dell’Amministrazione competente per materia, anche con facoltà di delega e senza compenso, per compiere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato.
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