Cassazione Penale, Sentenza n. 24225/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna penale per il reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter d.lgs. 74/2000). Deduce un vizio di motivazione per contraddittorietà e travisamento della prova: la Corte d'appello avrebbe invertito il rapporto di controllo tra ROSSI s.r.l. e MARCOROSSI s.r.l. (attribuendo alla ROSSI la qualità di controllata quando in realtà sarebbe la controllante), circostanza che incide sul calcolo delle compensazioni IVA infragruppo e quindi sulla determinazione dell'importo dell'imposta evasa e sulla soglia di punibilità. Sostiene altresì che la Corte ha fatto affidamento improprio su valutazioni della Commissione Tributaria e sugli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, senza rispettare la separazione tra giudizi tributari e penali e la presunzione di non colpevolezza.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, sebbene la Corte d'appello abbia commesso un errore materiale nell'indicare quale fosse la controllante e la controllata, la sostanza della decisione rimaneva confermata: sulla base della dichiarazione IVA 2014 e dei rilievi dell'Agenzia delle Entrate risultava una indebita compensazione infragruppo di euro 278.209, oltre la soglia di punibilità. La Corte ha inoltre confermato che i calcoli non sono stati basati su mere presunzioni, che la mancata prestazione delle garanzie previste dal D.M. 13/12/1979 e dall'art. 38-bis d.P.R. 633/1972 rendeva il comportamento illecito e che la Commissione Tributaria aveva già respinto le censure della contribuente. Conseguentemente il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e a versare in favore della Cassa delle Ammende Euro 3.000,00 in via equitativa.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma penale che punisce l'omesso versamento dell'IVA: la sentenza conferma che il comportamento contestato (compensazione indebita infragruppo senza garanzie) rientra nella fattispecie e che l'importo accertato supera la soglia di punibilità.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020
Previsione procedurale richiamata per il trattamento del ricorso (esame senza discussione orale); menzionata come riferimento formale per il procedimento di legittimità.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento normativo del motivo di ricorso (vizio di motivazione); la Corte valuta la censura sul piano della congruità e della logicità della motivazione e la dichiara infondata ove la motivazione sia congrua anche se accompagnata da un errore materiale non decisivo.
art. 27 Cost.
Richiamato a fondamento del principio di presunzione di innocenza; la Corte ribadisce che il giudice penale non può adottare meccanismi probatori propri del diritto tributario in modo da violare tale principio.
art. 6 CEDU
Richiamato insieme all'art. 27 Cost. per sottolineare i limiti dell'utilizzabilità delle presunzioni o degli schemi probatori tributari in sede penale.
D.M. 13 dicembre 1979, art. 6
Disciplina la compensazione IVA di gruppo e impone la prestazione di garanzie per i crediti utilizzati in compensazione; la mancata prestazione di tali garanzie obbliga al versamento delle eccedenze e rende la compensazione illecita.
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis
Disposizioni sulle forme di garanzia (cauzione, fideiussione, polizza) richieste per la compensazione delle eccedenze IVA; la mancata garanzia è motivo per considerare indebita la compensazione.
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 73 (ultimo comma)
Predisposizione normativa che legittima il Ministero a disciplinare tramite decreti le modalità di dichiarazione e versamento per i gruppi; base normativa per il D.M. 13/12/1979.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola la condanna alle spese per ricorsi inammissibili; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione delle sanzioni pecuniarie accessorie (qui per escludere che il ricorso fosse presentato con colpa grave), usata per modulare la somma equitativa a favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- In materia di reati tributari il giudice penale non è vincolato alle valutazioni dell'amministrazione finanziaria o delle commissioni tributarie, ma può utilizzare gli esiti di tali accertamenti come elementi probatori con adeguata motivazione; tali elementi hanno valore indiziario e devono essere inseriti in un quadro probatorio complessivo.
- Errori materiali o di descrizione dei rapporti di fatto nella motivazione (es. inversione tra controllante e controllata) non comportano automaticamente l'annullamento della decisione se la sostanza della valutazione probatoria e l'esito sostanziale non risultano compromessi.
- Per la compensazione infragruppo dell'IVA è obbligatoria la prestazione delle garanzie previste dalla normativa (D.M. 13/12/1979 e art. 38-bis d.P.R. 633/1972); l'assenza di garanzia rende la compensazione illegittima e può integrare il presupposto per la rilevanza penale se supera la soglia di punibilità.
- Le questioni tecniche e i calcoli relativi all'ammontare dell'imposta evasa sono, in gran parte, questioni di fatto e di diritto tributario che il giudice di legittimità sindaca con maggior rilievo sulla congruità della motivazione concreta, non sulla rivalutazione ex novo degli elementi istruttori.
- La mera proposizione di alternative interpretative dei conteggi fiscali in sede di appello non è sufficiente a sovvertire la decisione di merito se questa si fonda su una motivazione adeguata e su verifiche amministrative/tributarie già resistite in sede di Commissione Tributaria.
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