Ordinanza n. 1019/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. V, che aveva respinto la domanda cautelare contro l'ordine di abbattimento totale degli animali
Esito
Favorevole al ricorrente (azienda agricola)
Prevale il privato
La controversia
L'azienda agricola ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR che aveva negato la sospensione dell'ordine di abbattimento totale dei capi di bestiame, adottato nell'ambito dei programmi obbligatori di eradicazione della brucellosi. Il provvedimento amministrativo risultava fondato sull'isolamento del patogeno Brucella spp., su reiterate positività sierologiche e su gravi carenze strutturali e gestionali in materia di biosicurezza. L'appellante contestava specificamente la sussistenza delle carenze di biosicurezza e valorizzava la bassa percentuale di animali positivi, sostenendo così l'insussistenza dei presupposti per l'abbattimento totale. Deduceva inoltre un grave pregiudizio, poiché l'esecuzione del provvedimento avrebbe messo fortemente a rischio la sopravvivenza dell'impresa.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e riformato l'ordinanza del TAR. Ha ritenuto necessario un accertamento effettivo, nel giudizio di merito, della sussistenza dei presupposti normativi per l'abbattimento totale, soprattutto in presenza di una bassa percentuale di animali positivi e della contestazione relativa alle carenze di biosicurezza. Ha ravvisato inoltre un periculum in mora particolarmente grave, poiché l'esecuzione avrebbe posto in concreto rischio la sopravvivenza dell'impresa appellante. È stata quindi sospesa l'esecuzione dell'ordine di abbattimento, confermando quanto già disposto con decreto presidenziale, ma con permanenza dell'obbligo di isolamento degli animali, del rispetto delle misure prescritte e dell'adozione di eventuali ulteriori misure ritenute necessarie dall'autorità sanitaria. È stata disposta la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, proposto contro l'ordinanza cautelare del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È stato applicato per disporre la trasmissione dell'ordinanza al TAR e la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
d.m. 2 maggio 2024, allegato I, parte B, appendice
Adozione dei programmi nazionali obbligatori di eradicazione per brucellosi e tubercolosi nei bovini e brucellosi negli ovi-caprini
Individua il quadro normativo dei programmi di eradicazione e i presupposti posti a base dell'ordine di abbattimento, tra cui isolamento del patogeno, reiterate positività sierologiche e gravi carenze strutturali e gestionali di biosicurezza.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando è disposto l'abbattimento totale di un patrimonio zootecnico, la presenza di una bassa percentuale di animali positivi e la contestazione di uno dei presupposti sanitari rilevanti impongono di verificare in modo effettivo, nel giudizio di merito, la sussistenza delle condizioni normative per l'abbattimento totale.
- L'esecuzione di un ordine di abbattimento totale che possa mettere fortemente a rischio la sopravvivenza dell'impresa destinataria integra un pregiudizio cautelare grave e attuale, idoneo a giustificare la sospensione dell'ordine.
- La sospensione cautelare dell'abbattimento può essere disposta mantenendo ferme le misure sanitarie meno afflittive, quali isolamento degli animali, rispetto delle prescrizioni di biosicurezza e adozione di ulteriori misure necessarie da parte dell'autorità sanitaria.
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