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Sentenza

Sentenza del 03/04/2023 n. 966 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia

La mancata indicazione delle modalità di impugnazione non comporta la nullità dell'atto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione del sollecito di pagamento n. XXXXXXXXXXX8.00 del 14.12.2015 per ?. 2.004,24 relativo al tributo codice 630 "Consorzio Bonifica e miglioramento fondiario" anno 2014. Il contribuente contestava l'insussistenza del beneficio consortile dovuto alla mancata manutenzione dei canali; il Consorzio impugnava la sentenza di primo grado per violazione dell'art.36 comma 2 n.3 d.lgs. 546/1992, per presunta confusione tra contributi (cod. 630 vs cod. 750) e per errata valutazione del presupposto impositivo. Parallelamente la Soget raise la questione della mancata indicazione degli organi cui ricorrere nell'atto e della sua rilevanza.

La decisione

La Corte d'appello tributaria ha rigettato l'appello del Consorzio, confermando l'annullamento del sollecito di pagamento. Ha ritenuto fondate le argomentazioni del contribuente basate sulla perizia asseverata e materiale fotografico che dimostravano la mancata manutenzione e l'assenza del beneficio relativo al contributo cod. 630. Ha inoltre stabilito che la mancata o errata indicazione, nell'atto impugnabile, delle modalità/organi per proporre ricorso costituisce una semplice irregolarità e non comporta la nullità dell'atto: di conseguenza ha dichiarato la legittimazione passiva di Soget S.p.A. limitatamente alla questione della mancata indicazione degli organi cui opporre l'atto (parziale riforma della sentenza di primo grado). Ha annullato definitivamente il sollecito e ha condannato il Consorzio al pagamento delle spese del grado, compensando le spese tra Soget e le altre parti per il presente grado.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 7, comma 2, lett. c)

    Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili

    La norma impone l'obbligo di indicare modalità, termine e organo cui ricorrere, ma la giurisprudenza e il Collegio interpretano l'omissione come irregolarità formale non sanzionata con nullità dell'atto.

  • Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 2

    Gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente

    Obbligo informativo volto ad agevolare l'esercizio del diritto di difesa del contribuente; l'omissione non è espressamente sanzionata con nullità e costituisce irregolarità.

  • Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n.3

    Richiamato dall'appellante come presunta violazione procedurale; il Collegio ha esaminato il motivo e lo ha ritenuto infondato nel merito rispetto alla natura della pretesa contributiva.

  • L.R. Puglia 13/03/2012, n. 4, artt. 13, 17 e 18

    Norme regionali citate in relazione al Piano di classifica e ai criteri di riparto della contribuenza; il Collegio le utilizza per confermare che, pur esistendo il Piano approvato, il contribuente può dimostrare l'assenza del beneficio mediante idonea prova tecnica.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze citate: Cass. 3865/2002; Cass. 12070/2004; Cass. 23010/2009; Cass. 17020/2014 e altre)

    Orientamento consolidato che riconosce l'omessa o errata indicazione delle modalità/organi di impugnazione come mera irregolarità formale non determinante la nullità dell'atto; altra giurisprudenza citata riguarda il principio del beneficio effettivo per l'assoggettamento a contribuzione e il regime probatorio correlato.

Massime di principio

  • La mancata o errata indicazione, nell'atto di riscossione, dell'organo o delle modalità di impugnazione è, secondo la giurisprudenza consolidata, una irregolarità formale e non comporta la nullità dell'atto; tuttavia può rilevare ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.
  • Per contestare un contributo consortile (es. cod. 630) il contribuente deve fornire prova idonea dell'assenza del beneficio (perizia tecnica asseverata, documentazione fotografica, ecc.). Una perizia tecnica credibile può assolvere l'onere probatorio a carico del contribuente.
  • Se esiste un Piano di classifica approvato, l'ente impositore è esonerato dall'ulteriore prova del beneficio in senso rigoroso; nondimeno il contribuente può dimostrare l'insussistenza del beneficio attraverso elementi probatori concreti.
  • È essenziale distinguere il codice tributo/voce (es. 630 vs 750): le fattispecie finanziate sono diverse (manutenzione ordinaria/opere di bonifica vs manutenzione impianti irrigui) e la contestazione deve riferirsi precisamente al codice indicato nell'atto.
  • La presenza di una concessionaria (es. Soget) non esclude la legittimazione passiva per questioni relative alla regolarità formale del sollecito; la legittimazione va valutata caso per caso e può essere dichiarata in relazione a specifici motivi dell'impugnazione.
  • Nelle impugnazioni tributarie è importante agire tempestivamente: anche se l'omissione dell'indicazione dell'organo non rende nullo l'atto, può avere effetti sulla decorrenza dei termini: valutare e, se necessario, eccepire tale irregolarità fin dall'inizio.

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