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Sentenza

Sentenza del 29/01/2016 n. 1693 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle entrate aveva impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che aveva dichiarato estinto l’intero giudizio per cessazione della materia del contendere, ritenendo definita la lite ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12. Successivamente, la stessa Commissione tributaria regionale ha accolto un ricorso per revocazione, correggendo l’errore: la definizione riguardava soltanto la controversia relativa all’avviso di accertamento e non quella concernente l’avviso di recupero del credito d’imposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle entrate per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la sentenza impugnata era stata modificata dalla Commissione tributaria regionale mediante revocazione. Non vi è stata pronuncia sulle spese. È stata inoltre esclusa l’applicazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, trattandosi di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46

    estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere

    La norma consente di dichiarare estinto il processo tributario quando, per fatti sopravvenuti, viene meno l’oggetto della controversia o l’interesse delle parti alla decisione.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito nella L. n. 111 del 2011

    La disposizione prevedeva una forma di definizione agevolata delle liti fiscali, i cui effetti devono essere riferiti alla specifica controversia effettivamente definita e non automaticamente all’intero giudizio.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    L’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso non si applica quando il ricorrente è l’Agenzia delle entrate, secondo il principio richiamato dalle Sezioni Unite della Cassazione.

Massime di principio

  • Se, durante un giudizio di cassazione, la decisione impugnata viene successivamente revocata o corretta dal giudice che l’ha emessa, può venir meno l’interesse alla prosecuzione del ricorso; in tal caso il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La definizione agevolata di una lite fiscale produce effetti limitati alla specifica controversia oggetto della definizione: non si estende automaticamente ad altri atti impositivi o ad altri capi della controversia.
  • Quando una sentenza contiene un errore sull’estensione della cessazione della materia del contendere, il rimedio può essere il ricorso per revocazione davanti allo stesso giudice, se ne ricorrono i presupposti.
  • La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non equivale necessariamente a una decisione sul merito della pretesa tributaria: il processo termina perché non esiste più un’utilità concreta nella pronuncia richiesta.
  • In assenza di una soccombenza sostanziale e per effetto della sopravvenienza che rende inutile il giudizio, il giudice può non disporre sulle spese.

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