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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33665/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma di condanna per il delitto di falso ideologico (art. 483 c.p.) relativo alla dichiarazione di residenza presentata al Comune di Mercato Saraceno il 13/09/2017, nella quale il ricorrente aveva dichiarato falsamente il trasferimento della propria dimora abituale in Via Serra n. 17. Il ricorso articolava tre motivi: (1) violazione di norme processuali e richiesta di sospensione/giudizio in absentia per mancata conoscenza dell'appello (richiamando artt. 420-bis, 420-quater, 178, 179, 604 c.p.p., art. 161 c.p.p. e altre disposizioni procedurali); l'argomentazione era che la notifica presso il difensore, resa impossibile la notifica al domicilio, indicherebbe la mancata conoscenza del giudizio di appello; (2) e (3) censura della qualificazione giuridica della condotta e del vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo (doloso vs. colposo), con richiamo agli artt. 483 e 42 c.p., disposizioni sulle dichiarazioni sostitutive (art. 47 d.P.R. 445/2000) e norme correlate, sostenendo che il ricorrente, per limitate capacità culturali/linguistiche o per la sua reale impossibilità di trasferirsi, non avrebbe agito con dolo

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Prima, ha ritenuto legittima la valutazione della Corte territoriale che ha escluso l'assenza di conoscenza del processo da parte dell'imputato: il ricorrente aveva partecipato ad udienze di primo grado e aveva instaurato un rapporto effettivo con il difensore d'ufficio; la notifica al difensore ex art. 161, comma 4 c.p.p. è risultata regolare, e questi elementi consolidano l'effettiva conoscenza del giudizio. Secondariamente, i motivi relativi al vizio di motivazione e al profilo soggettivo sono stati dichiarati manifestamente infondati e non sindacabili in questa sede: la giurisprudenza consolidata considera la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 445/2000 idonea a integrare il reato di falso ideologico ex art. 483 c.p.; il dolo è generico e consiste nella volontà cosciente di rendere una dichiarazione falsa e nella consapevolezza dell'obbligo di verità. Il ricorso è dunque respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    Configura il delitto di falso ideologico per la falsa dichiarazione resa nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla residenza; il dolo è generico (volontà cosciente di dichiarare il falso e consapevolezza dell'obbligo di verità)

  • art. 42 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla tipologia di responsabilità penale (principio generale sulla responsabilità), ma non determinante dopo l'interpretazione della fattispecie di falso ideologico

  • art. 47 d.P.R. 445/2000

    La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è atto attraverso il quale il privato attesta stati, qualità personali o fatti di propria diretta conoscenza; quando contiene falsità può integrare il reato di falso ideologico ex art. 483 c.p.

  • art. 76 d.P.R. 445/2000

    Disciplina le conseguenze penali per le false dichiarazioni rese nelle dichiarazioni sostitutive; richiamata a supporto della funzione probatoria e dell'obbligo di verità del dichiarante

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la notifica al difensore; la Corte ha ritenuto regolare la notifica al difensore d'ufficio e tale notifica contribuisce a dimostrare l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Norma relativa al giudizio in absentia e alla sospensione; richiamata dalla difesa per sostenere la mancata conoscenza dell'appello, ma la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile per le circostanze del caso

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    Norma collegata alla sospensione del processo in caso di irreperibilità dell'imputato; la Corte territoriale aveva già revocato una sospensione antecedente per rintraccio e comparizione dell'imputato

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti di enunciazione dei motivi di ricorso, ai sensi delle disposizioni transitorie/procedurali

  • art. 89 d.lgs. n. 150/2022

    Disposizione transitoria in materia di assenza; la Corte ha ritenuto applicabili le regole anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. in riferimento alla vicenda processuale esaminata

  • d.l. 5 del 2012 (art. 5, comma 4) - richiamato

    Citato tra le norme richiamate dalla difesa in ordine alla disciplina delle dichiarazioni anagrafiche/autocertificazioni; non ha determinato un esito favorevole alla tesi difensiva nel caso concreto

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U n. 23948/2019, Sez. U n. 28912/2019 e altre)

    Richiami giurisprudenziali utilizzati per affermare il criterio della 'effettiva conoscenza' del processo: occorre valutare indicatori fattuali di un rapporto informativo diretto tra imputato e process o (vocatio in judicium); la presenza alle udienze e il rapporto con il difensore sono indici decisivi

Massime di principio

  • La partecipazione dell'imputato al processo di primo grado e l'esistenza di un rapporto effettivo con il difensore (anche d'ufficio) sono indicatori concreti di 'effettiva conoscenza' del giudizio e ostano alla dichiarazione di nullità/sospensione per assenza di conoscenza dell'appello
  • La notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p., se regolare, è idonea a presidiare la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; chi contesta la efficacia di tale notifica deve fornire prove specifiche della sua irregolarità o della mancata informazione all'imputato
  • La dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 445/2000 ha una funzione probatoria e l'inserimento di dati falsi in tale dichiarazione può integrare il reato di falso ideologico ex art. 483 c.p.; il dolo richiesto è generico (consapevolezza e volontà di rendere il falso)
  • L'argomentazione difensiva basata su limitate capacità linguistiche o culturali del dichiarante necessita di elementi probatori robusti per essere valutata come causa di esclusione del dolo; mere affermazioni non superano il vaglio di legittimità che non sindaca fatti di merito senza adeguata istruzione
  • In Cassazione non sono ammesse valutazioni riedificatorie sul fatto non adeguatamente dedotte o documentate in sede di merito: questioni di fatto o di prova manifestamente infondate o inesplorabili in questa sede vengono respinte
  • Se si teme l'irreperibilità o la mancata comunicazione dell'appello, è prudente documentare rapporti di notifica alternativi, comunicazioni con il difensore e ogni elemento che possa dimostrare la mancata conoscenza concreta del procedimento

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