Cassazione Penale, Ordinanza n. 18085/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché il motivo dedotto è del tutto generico e privo di effettiva argomentazione. Ne conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma deducendo un unico motivo, formulato in termini generici e apodittici, con cui lamenta un vizio di carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Dal testo emerge che non vengono però sviluppate argomentazioni specifiche a sostegno della censura, né vengono indicate puntuali ragioni per cui la motivazione della decisione di merito sarebbe mancante o apparente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata: una censura meramente assertiva o apodittica sul difetto di motivazione non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- La deduzione del vizio di motivazione richiede l'indicazione concreta delle ragioni per cui la motivazione del provvedimento sarebbe mancante, apparente o logicamente incongrua; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità dei motivi, il ricorrente è tenuto alle conseguenze economiche previste, comprese le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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