Sentenza del 11/11/2015 n. 23057 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di una verifica fiscale sulla GIUSIL S.a.s., operante nel confezionamento e nella commercializzazione di abiti da sposa, l'Agenzia delle Entrate aveva contestato maggiori ricavi ai fini IRAP e IVA per gli anni 2003 e 2004, nonché maggior reddito da partecipazione ai soci ai fini IRPEF. La società e i soci hanno impugnato gli accertamenti sostenendo l'illegittimità dell'accertamento induttivo, l'omessa valutazione delle distinte inventariali, la violazione del contraddittorio preventivo e l'illegittimità della presunzione di maggiori ricavi ai fini IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza impugnata e legittimo il ricorso all'accertamento induttivo, considerata la carente compilazione del libro degli inventari e la mancata esibizione all'Ufficio delle distinte inventariali richieste. Tali documenti sono stati ritenuti inutilizzabili in giudizio ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973. La Corte ha inoltre escluso l'esistenza di un obbligo generale di contraddittorio preventivo per ogni atto impositivo, rilevando comunque che nella verifica fiscale il contribuente era stato sentito. È stata infine riconosciuta la possibilità di procedere ad accertamento induttivo ai fini IVA. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di 4.000 euro di spese processuali, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
Consente l'accertamento induttivo quando le scritture contabili sono inattendibili o incomplete e non permettono la ricostruzione dei ricavi. Nel caso concreto, la carente compilazione del libro degli inventari e la mancata esibizione delle distinte hanno impedito la ricostruzione analitica dei ricavi.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4
I documenti richiesti dall'Amministrazione finanziaria e non esibiti durante il controllo possono diventare inutilizzabili in sede contenziosa, salvo le condizioni previste dalla legge.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55
Prevede espressamente la possibilità di effettuare un accertamento induttivo anche in materia di IVA.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
Prevede il contraddittorio preventivo nei casi disciplinati dalla norma, ma non stabilisce un obbligo generale di contraddittorio anticipato per ogni atto impositivo.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, comma 4
È indicato dalla Corte tra le disposizioni che prevedono specificamente il contraddittorio preventivo in determinate fattispecie.
Legge 8 maggio 1998, n. 146, art. 10
È richiamato come ulteriore ipotesi normativa in cui il contraddittorio preventivo può essere richiesto.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Disciplina, rispettivamente, il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e quello per omesso, insufficiente o contraddittorio esame della motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e comunque infondati.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria può ricorrere all'accertamento induttivo quando le scritture contabili obbligatorie sono incomplete, irregolari o non consentono di ricostruire attendibilmente i ricavi.
- La mancata consegna all'Ufficio dei documenti richiesti durante la verifica può comportare la loro inutilizzabilità nel successivo giudizio tributario; è quindi essenziale collaborare tempestivamente e documentare eventuali impedimenti.
- Non esiste, in via generale, un obbligo di contraddittorio preventivo prima di ogni accertamento tributario: tale obbligo sussiste solo nei casi previsti dalla legge o dalla specifica disciplina applicabile.
- La partecipazione del contribuente alla fase di verifica fiscale può essere considerata sufficiente a integrare il contraddittorio quando non sia prevista una successiva fase obbligatoria specifica.
- In materia IVA, l'accertamento induttivo è espressamente ammesso dalla legge quando la contabilità non consente una determinazione attendibile dell'imposta.
- Nel ricorso per cassazione occorre censurare la sentenza impugnata secondo i motivi tassativamente previsti dall'art. 360 c.p.c., non limitarsi a contestare direttamente l'avviso di accertamento.
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