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Sentenza

Sentenza del 11/11/2015 n. 23057 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito di una verifica fiscale sulla GIUSIL S.a.s., operante nel confezionamento e nella commercializzazione di abiti da sposa, l'Agenzia delle Entrate aveva contestato maggiori ricavi ai fini IRAP e IVA per gli anni 2003 e 2004, nonché maggior reddito da partecipazione ai soci ai fini IRPEF. La società e i soci hanno impugnato gli accertamenti sostenendo l'illegittimità dell'accertamento induttivo, l'omessa valutazione delle distinte inventariali, la violazione del contraddittorio preventivo e l'illegittimità della presunzione di maggiori ricavi ai fini IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza impugnata e legittimo il ricorso all'accertamento induttivo, considerata la carente compilazione del libro degli inventari e la mancata esibizione all'Ufficio delle distinte inventariali richieste. Tali documenti sono stati ritenuti inutilizzabili in giudizio ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973. La Corte ha inoltre escluso l'esistenza di un obbligo generale di contraddittorio preventivo per ogni atto impositivo, rilevando comunque che nella verifica fiscale il contribuente era stato sentito. È stata infine riconosciuta la possibilità di procedere ad accertamento induttivo ai fini IVA. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di 4.000 euro di spese processuali, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39

    Consente l'accertamento induttivo quando le scritture contabili sono inattendibili o incomplete e non permettono la ricostruzione dei ricavi. Nel caso concreto, la carente compilazione del libro degli inventari e la mancata esibizione delle distinte hanno impedito la ricostruzione analitica dei ricavi.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4

    I documenti richiesti dall'Amministrazione finanziaria e non esibiti durante il controllo possono diventare inutilizzabili in sede contenziosa, salvo le condizioni previste dalla legge.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55

    Prevede espressamente la possibilità di effettuare un accertamento induttivo anche in materia di IVA.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7

    Prevede il contraddittorio preventivo nei casi disciplinati dalla norma, ma non stabilisce un obbligo generale di contraddittorio anticipato per ogni atto impositivo.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, comma 4

    È indicato dalla Corte tra le disposizioni che prevedono specificamente il contraddittorio preventivo in determinate fattispecie.

  • Legge 8 maggio 1998, n. 146, art. 10

    È richiamato come ulteriore ipotesi normativa in cui il contraddittorio preventivo può essere richiesto.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Disciplina, rispettivamente, il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e quello per omesso, insufficiente o contraddittorio esame della motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e comunque infondati.

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria può ricorrere all'accertamento induttivo quando le scritture contabili obbligatorie sono incomplete, irregolari o non consentono di ricostruire attendibilmente i ricavi.
  • La mancata consegna all'Ufficio dei documenti richiesti durante la verifica può comportare la loro inutilizzabilità nel successivo giudizio tributario; è quindi essenziale collaborare tempestivamente e documentare eventuali impedimenti.
  • Non esiste, in via generale, un obbligo di contraddittorio preventivo prima di ogni accertamento tributario: tale obbligo sussiste solo nei casi previsti dalla legge o dalla specifica disciplina applicabile.
  • La partecipazione del contribuente alla fase di verifica fiscale può essere considerata sufficiente a integrare il contraddittorio quando non sia prevista una successiva fase obbligatoria specifica.
  • In materia IVA, l'accertamento induttivo è espressamente ammesso dalla legge quando la contabilità non consente una determinazione attendibile dell'imposta.
  • Nel ricorso per cassazione occorre censurare la sentenza impugnata secondo i motivi tassativamente previsti dall'art. 360 c.p.c., non limitarsi a contestare direttamente l'avviso di accertamento.

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