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Sentenza

Sentenza del 01/10/2019 n. 5556 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Istanza per rimborso - Rigetto - Mancata tempestiva comunicazione dello sgravio - Ricorso Ctp - Cessata materia del contendere - Spese di giudizio - Competono.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente chiedeva lo sgravio del ruolo e la restituzione delle somme versate in relazione a una cartella di pagamento per IRPEF, IRAP e IVA 2003, dopo che la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza favorevole all'Erario. Equitalia aveva rigettato la richiesta di rimborso il 25 novembre 2016. L'Agenzia delle Entrate aveva disposto uno sgravio parziale il 30 novembre 2016, ma tale provvedimento non era stato tempestivamente comunicato al contribuente, che ne aveva avuto conoscenza solo dopo aver instaurato il giudizio.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato cessata la materia del contendere, a seguito dello sgravio parziale intervenuto, ma aveva condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali. L'Agenzia aveva appellato soltanto tale condanna, sostenendo di aver operato tempestivamente ai sensi dell'art. 68, comma 2, del d.P.R. n. 546/1992. L'appello è stato rigettato: il giudice ha ritenuto legittima l'iniziativa processuale del contribuente, poiché egli aveva ricevuto un formale diniego da Equitalia e non era stato informato dello sgravio. Le spese del grado di appello sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate e liquidate in 2.000 euro.

Norme richiamate

  • Art. 68, comma 2, d.P.R. n. 546/1992

    La norma disciplina gli effetti esecutivi delle sentenze tributarie e gli adempimenti conseguenti, compreso lo sgravio delle somme non più dovute. Tuttavia, l'attivazione dell'amministrazione non esclude la responsabilità per le spese quando il contribuente sia stato costretto a ricorrere al giudice da un precedente diniego non superato o non comunicato tempestivamente.

  • Cassazione, ordinanza n. 7371 del 22 marzo 2017

    Gli atti compiuti dall'agente della riscossione su richiesta dell'ente impositore rientrano nei rapporti interni tra le articolazioni dell'amministrazione. Il contribuente non può essere pregiudicato dalla mancata o tardiva comunicazione tra tali soggetti e può legittimamente agire in giudizio sulla base dell'atto a lui effettivamente notificato.

Massime di principio

  • Se il contribuente riceve un provvedimento formale di rigetto e non viene informato tempestivamente di un successivo sgravio o annullamento, è normalmente legittimato a proporre ricorso sulla base del diniego conosciuto.
  • La successiva cessazione della materia del contendere non comporta automaticamente la compensazione delle spese: occorre valutare quale parte abbia reso necessario il giudizio.
  • Per evitare la condanna alle spese, l'amministrazione deve non solo adottare tempestivamente il provvedimento favorevole, ma anche comunicarlo in modo efficace al contribuente prima che questi sia costretto ad agire.
  • Le disfunzioni o i ritardi nei rapporti interni tra ente impositore e agente della riscossione non possono essere opposti al contribuente né possono rendere illegittima l'azione giudiziaria intrapresa sulla base delle informazioni disponibili.
  • Quando l'amministrazione elimina la pretesa durante il giudizio, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere, ma può comunque porre le spese a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità.

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