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Sentenza

Sentenza n. 1044/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di diniego prot. n. -OMISSIS- del 2.02.2022, emesso dal Ministero dell'Interno, con il quale è stata rigettata l'istanza di assegnazione temporanea presentata ai sensi dell'art.42-bis D.Lgs.n.151/2001.

Giustizia amministrativa202200440

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse precludeva, in applicazione del principio dispositivo, la decisione nel merito. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiare natura degli interessi coinvolti.

TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di assegnazione temporanea presso una questura o uffici di polizia limitrofi ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale del 2 febbraio 2022 relativo alla domanda di assegnazione temporanea presentata il 21 luglio 2021 ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001. La domanda cautelare era stata respinta dal TAR per mancanza di fumus boni iuris, con ordinanza confermata in appello dal Consiglio di Stato. Nel corso del giudizio di merito, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53

    La disposizione costituiva la base normativa dell'istanza di assegnazione temporanea proposta dal ricorrente; il merito della sua applicazione non è stato esaminato per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 55 c.p.a.

    Ha costituito la base della domanda cautelare, precedentemente rigettata per mancanza di fumus boni iuris.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Applicato per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel procedimento decisorio, senza una specifica interpretazione ulteriore nel testo.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa nel corso del giudizio, preclude la pronuncia sul merito e comporta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione del principio dispositivo.
  • La precedente reiezione della domanda cautelare per mancanza di fumus boni iuris, anche se confermata in appello, non determina da sola la definizione del giudizio di merito; tuttavia, se sopravviene la carenza di interesse alla decisione, il giudice deve arrestare il giudizio senza esaminare i motivi di illegittimità.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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