Cassazione Penale, Sentenza n. 20396/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Cetraro, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al requisito dei gravi indizi di colpevolezza (art. 292 c.p.p., commi 2, lett. c), c-bis), c-ter) e correlati) e contestando la qualificazione giuridica del fatto (furto aggravato).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari (impossibilità di rivedere fatti e valutazione degli indizi nel merito) e ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia fornito motivazione adeguata e non contraddittoria, individuando gravi indizi: immagini di videosorveglianza che avrebbero immortalato il ricorrente (nonostante cappellino e mascherina), l'arrivo con la sua autovettura, l'uso di una scala e il tentativo precedente con un bastone, nonché l'impossessamento di tre telecamere comunali. È stata confermata la corretta qualificazione in termini di furto consumato e aggravato (art. 110, 624, 625, co.1, n.7 c.p.). La Corte ha inoltre rilevato che la circostanza aggravante di cui all'art. 625, co.1, n.7 (fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio) è configurabile, sicché la procedibilità può essere d'ufficio in tale ipotesi. Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
Richiamato come riferimento procedurale per l'atto di riesame e per l'organo adito; uso formale nel procedimento di conferma della misura.
art. 292 c.p.p., co. 2, lett. c), c-bis), c-ter
Norme richiamate dal ricorrente in relazione al requisito dei gravi indizi; la Corte sottolinea che il controllo di legittimità verifica solo la congruità e la logicità della motivazione del giudice di merito, non la rivalutazione degli elementi di fatto.
art. 110 c.p.
Richiamato per la partecipazione all'evento criminoso (concorso di persone).
art. 624 c.p.
Tipicità del reato di furto: il fatto è qualificato come furto consumato sulla base delle risultanze investigative.
art. 625, co.1, n.7 c.p.
Aggravante applicata per il furto su cose destinate a pubblico servizio o esposte alla pubblica fede; la Corte ha ritenuto corretta la contestazione dell'aggravante in relazione alle telecamere comunali.
art. 624, co.3 c.p.
Richiamato nel contesto della procedibilità: il testo e le modifiche normative successive sono discusse per chiarire quando il reato rimane perseguibile d'ufficio in presenza di talune aggravanti.
art. 2, co.1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150
Citato come norma che ha modificato la procedibilità del delitto di furto, con riferimento alla querela della persona offesa; la Corte specifica gli effetti della modifica normativa sulla procedibilità in presenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n.7.
art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n.162
Richiamato per i profili temporali e di efficacia delle modifiche normative sulla procedibilità del reato di furto aggravato.
art. 616 c.p.p.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali e all'ammenda; la Corte ha condannato il ricorrente alla somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per la manifesta inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, nei giudizi cautelari, non può riesaminare i fatti né sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dello spessore degli indizi: il controllo è limitato a legge e logica della motivazione.
- Per la conferma di una misura cautelare è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità (gravi indizi) e la motivazione deve essere congrua e non contraddittoria rispetto agli elementi indizianti.
- Immagini di videosorveglianza, se correlate ad altri elementi (es. vettura di proprietà, comportamenti ripresi, strumenti usati come scala), possono costituire gravi indizi idonei a fondare misure cautelari.
- La circostanza aggravante prevista dall'art. 625, co.1, n.7 (fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio) giustifica, di norma, la procedibilità d'ufficio e rafforza la gravità indiziaria; pertanto l'assenza di querela della persona offesa non impedisce necessariamente l'azione penale quando ricorra tale aggravante.
- Un ricorso per cassazione contro misure cautelari deve dimostrare vizi di diritto evidenti o illogicità manifeste nella motivazione del giudice di merito; altrimenti è facilmente dichiarabile inammissibile e può comportare condanna alle spese e ammenda per abuso del rito.
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