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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37196/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Brindisi che aveva rigettato l'opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002 contro il provvedimento del G.i.p. che aveva negato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva motivato il rigetto richiamando i carichi pendenti, le risultanze del casellario giudiziale e il reddito dichiarato (euro 3.551,88) ritenuto incompatibile con il sostentamento di un nucleo familiare di tre persone. Il ricorrente deduceva mala applicazione della legge e illogicità della motivazione: contestava l'uso di presunzioni non adeguatamente motivate e l'uso di una sola condanna non definitiva come base per escludere il beneficio, in contrasto con la giurisprudenza che tutela la presunzione di innocenza e richiede una valutazione rigorosa degli indizi.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo illegittimo il rigetto fondato su condanne non definitive e su valutazioni generiche del casellario giudiziale. Ha affermato che, sebbene possano impiegarsi presunzioni semplici e valutare il tenore di vita per accertare redditi illeciti, tali presunzioni devono essere motivate con rigore logico e non in modo apodittico o cumulativo; inoltre il giudice può, prima di decidere, trasmettere l'istanza alla Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 96 d.P.R. 115/2002 per verifiche. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Brindisi.

Norme richiamate

  • d.P.R. 115/2002, art.76, comma 1, lett. c)

    "specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76"

    Richiede la presentazione di una dichiarazione sostitutiva con la determinazione del reddito complessivo; la valutazione del reddito deve essere concreta e documentata ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio.

  • d.P.R. 115/2002, art.96

    Consente al magistrato di respingere l'istanza se sussistono fondati motivi di non ammissibilità, tenendo conto di casellario, tenore di vita e attività economiche; prevede la facoltà di trasmettere l'istanza alla Guardia di Finanza per verifiche prima di decidere.

  • d.P.R. 115/2002, art.98

    Prevede verifiche successive all'ammissione, demandate all'Ufficio finanziario competente, per accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti economici.

  • d.P.R. 115/2002, art.99

    Regola l'opposizione avverso i provvedimenti sul patrocinio a spese dello Stato (strumento utilizzato nel caso di specie per impugnare il diniego).

  • Codice civile, art.2729 (presunzioni semplici)

    Le presunzioni semplici possono essere utilizzate per ricostruire fatti ignoti a partire da fatti noti (es. tenore di vita), ma richiedono deduzioni logiche rigorose e motivazione specifica per assurgere a prova presuntiva.

  • Corte Costituzionale, sent. n.11/1992

    Ha affermato che, ai fini dell'accertamento di redditi derivanti da attività illecite, è legittimo il ricorso agli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni, purché la valutazione sia accurata.

  • Corte di Cassazione, Sez.4, n.18591/2013 (Selis)

    Principio secondo cui il diniego del patrocinio fondato su condanne non definitive che lascerebbero inferire redditi illeciti è illegittimo, in quanto lederebbe la presunzione d'innocenza.

  • Corte di Cassazione, Sez.4, n.15338/2020 (Troiano)

    Il mero riferimento a numerosi precedenti penali non basta per presumere la percezione di redditi illeciti: il giudice deve esplicitare le ragioni e mettere a confronto tenore di vita e dichiarazioni fiscali.

  • Corte di Cassazione, Sez.4, n.25044/2007 (Salvemini e altri)

    Ribadisce che il ricorso alle presunzioni nell'ambito del gratuito patrocinio è possibile, ma richiede una motivazione che colleghi concretamente i fatti noti ai fatti dedotti.

  • Corte di Cassazione, Sez.4, n.26056/2020 (Schirone)

    Sottolinea la necessità di valutazioni non apodittiche e di un rigoroso esame degli elementi noti quando si formano presunzioni sulla base del casellario e del tenore di vita.

Massime di principio

  • La sola esistenza di condanne non definitive nel casellario non può costituire di per sé motivo sufficiente per negare il gratuito patrocinio: opera la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
  • I precedenti penali e il contenuto del casellario possono essere valutati, ma solo se il giudice esplicita con rigore e logica come tali elementi conducono a ritenere la percezione di redditi, anche illeciti; le motivazioni generiche o cumulative sono insufficienti.
  • Il giudice ha la facoltà di richiedere verifiche alla Guardia di Finanza prima di decidere (art.96 d.P.R. 115/2002) e deve utilizzare, ove necessario, gli strumenti previsti per accertare redditi e patrimoni.
  • Le presunzioni semplici (art.2729 c.c.) possono essere utilizzate per ricostruire redditi illeciti, ma richiedono deduzioni logiche rigorose e una motivazione puntuale che colleghi i fatti noti ai fatti dedotti.
  • Se la decisione di diniego si basa su valutazioni vaghe, apodittiche o su elementi non definitivi, il provvedimento rischia l'annullamento in sede di impugnazione e il rinvio per nuovo esame.
  • Il richiedente deve fornire la dichiarazione sostitutiva prevista dall'art.76 e, se contestato, l'amministrazione giudiziaria deve procedere a verifiche documentali e motivare dettagliatamente eventuali elementi ostativi.

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