Sentenza n. 1453/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento del Comune di -OMISSIS- del-OMISSIS-, con cui è stata respinta l’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-; nonché, ove occorra, di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresi i successivi atti confermativi e/o reiterativi del diniego, tra i quali, in particolare: - il “Riscontro istanza di accesso civico generalizzato (art. 5, c. 2 e 3, D. Lgs. n. 33/2013) e accesso documentale (artt. 22 e ss., L. n. 241/1990)” del -OMISSIS-, Registro Protocollo n. -OMISSIS-; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad accedere, mediante visione ed estrazione di copia, alla documentazione amministrativa richiesta con l’istanza del -OMISSIS- relativa all’immobile denominato “-OMISSIS- -OMISSIS-”, sito in -OMISSIS-, -OMISSIS-; e per la conseguente condanna del Comune di Mondovì all’esibizione e al rilascio di copia della documentazione richiesta, entro il termine che si riterrà di assegnare, con eventuale nomina di Commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso documentale e civico generalizzato agli atti comunali relativi all'immobile di proprietà del ricorrente, inclusi gli atti delle pratiche edilizie e quelli concernenti la vigilanza e repressione degli abusi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego opposto dal Comune a un'istanza di accesso presentata con riferimento all'intera proprietà e agli atti comunali riguardanti uno specifico immobile. Il Comune aveva ritenuto l'istanza generica, per la mancata indicazione puntuale degli atti richiesti, e insufficientemente motivata. Il ricorrente ha dedotto la propria legittimazione e il proprio interesse, in quanto proprietario dell'immobile; la sufficiente specificità della richiesta, identificata mediante il riferimento all'immobile; la natura non esplorativa dell'accesso; il carattere difensivo, in ragione di un giudizio amministrativo pendente relativo a un'ordinanza di rimessione in pristino e della necessità di predisporre una pratica di sanatoria edilizia; l'insussistenza di interessi contrari all'accesso; l'impossibilità di conoscere preventivamente gli estremi degli atti; la possibile tutela dei terzi mediante oscuramento dei dati; il difetto di istruttoria del Comune sulla documentazione detenuta; nonché l'illegittimità del successivo diniego confermativo fondato sulle medesime ragioni. Il giudizio è stato definito con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che l'istanza, pur non indicando gli estremi né la tipologia degli atti, soddisfacesse i requisiti minimi di specificità, poiché riferita agli atti comunali concernenti uno specifico immobile pacificamente appartenente al ricorrente. Il riferimento al processo amministrativo pendente ha consentito di circoscrivere l'accesso agli atti urbanistico-edilizi relativi all'immobile, comprese le pratiche edilizie, anche a sanatoria, e gli atti relativi ai poteri comunali di vigilanza e repressione degli abusi. L'omessa indicazione degli estremi degli atti non rende l'istanza generica quando tali estremi non siano conosciuti dall'istante e l'accesso serva proprio a ricostruire la storia urbanistico-edilizia e lo stato legittimo dell'immobile. Il proprietario è pienamente legittimato e interessato ad accedere alle pratiche edilizie relative al proprio bene; nel caso concreto, l'accesso era inoltre sorretto da un interesse difensivo, essendo sufficiente un potenziale e astratto nesso di strumentalità tra documentazione e posizione sostanziale tutelata, senza una valutazione preventiva sulla fondatezza della pretesa o sull'effettiva utilità dei documenti. Sono stati annullati i dinieghi ed è stato ordinato al Comune di consentire visione ed estrazione di copia degli atti presenti nelle pratiche edilizie relative all'immobile, inclusi quelli sull'attività di vigilanza e repressione degli eventuali abusi, entro dodici giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Restano dovuti, ove applicabili, i costi di riproduzione, l'imposta di bollo e i diritti di ricerca e visura. Le spese sono state compensate; il TAR ha ritenuto il superamento non autorizzato dei limiti dimensionali dell'atto ai fini della liquidazione delle spese, senza applicare la sanzione pecuniaria prevista dalla disciplina processuale.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. 241/1990
Disciplinano l'accesso documentale; il diritto è riconosciuto quando l'istanza proviene da un soggetto titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, collegato ai documenti richiesti.
art. 5, comma 3, d.lgs. 33/2013
Richiamato quale base dell'accesso civico generalizzato richiesto in via alternativa o concorrente all'accesso documentale.
art. 116 c.p.a.
Costituisce il rito utilizzato per la tutela giurisdizionale contro il diniego di accesso.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa interlocuzione con le parti.
art. 25, comma 1, l. 241/1990
Consente l'accesso mediante visione ed estrazione di copia, con rimborso dei costi di riproduzione e pagamento, ove dovuti, dell'imposta di bollo e dei diritti di ricerca e visura.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
Richiamato dal ricorrente quale finalità difensiva e amministrativa dell'accesso, connessa alla predisposizione di una pratica di sanatoria edilizia.
art. 3, comma 1, lett. a), D.P.C.S. n. 167 del 22 dicembre 2016, come modificato dal D.P.C.S. n. 127 del 16 ottobre 2017
Stabilisce il limite dimensionale degli atti processuali; il suo superamento non autorizzato è stato considerato ai fini della liquidazione delle spese.
art. 13-ter delle norme di attuazione del c.p.a.
Prevede una sanzione pecuniaria per il superamento dei limiti dimensionali, che il TAR ha scelto di non applicare.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Consente di valutare il superamento dei limiti dimensionali ai fini della regolazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Il proprietario di un immobile è legittimato e interessato ad accedere agli atti delle pratiche edilizie e agli atti comunali di vigilanza e repressione degli abusi riguardanti il proprio bene; tale richiesta non costituisce, di regola, un controllo generalizzato o un'istanza emulativa.
- Un'istanza di accesso riferita a uno specifico immobile può soddisfare il requisito di specificità anche senza indicare gli estremi o la tipologia dei singoli atti, quando l'individuazione del bene consenta di circoscrivere la documentazione richiesta e l'accesso sia funzionale proprio a conoscere la storia amministrativa e urbanistico-edilizia dell'immobile.
- Il riferimento a un giudizio amministrativo pendente relativo alla legittimità di opere eseguite sull'immobile può rendere sufficientemente motivata l'istanza di accesso e dimostrare un interesse difensivo del richiedente.
- Ai fini dell'accesso difensivo è sufficiente un potenziale e astratto nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la posizione sostanziale tutelata in giudizio; l'amministrazione e il giudice dell'accesso non devono anticipare valutazioni sulla fondatezza della pretesa difensiva o sull'effettiva utilità dei documenti.
- Il superamento non autorizzato dei limiti dimensionali dell'atto processuale può essere valutato ai fini della liquidazione delle spese di lite, anche quando il giudice non applichi la sanzione pecuniaria prevista dalla disciplina processuale.
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