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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47789/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Perugia che, in seguito al rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, aveva dichiarato prescritti i reati contestati ai capi A), B) e D) e aveva invece ritenuto non prescritta la fattispecie di accesso abusivo al sistema informatico (art. 615-ter c.p., capo C), applicando l'aggravante del comma 3 per prolungare il termine prescrizionale. Contestava che la Corte territoriale avesse violato il divieto di reformatio in peius e l'intangibilità del giudicato applicando un'aggravante che non era stata concretamente applicata né valutata in primo grado; deduceva inoltre vizio di mancata valutazione del motivo di ne bis in idem e carenza di motivazione sulla confiscabilità dei beni oggetto di sequestro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso (con assorbimento del terzo) ritenendo che la Corte territoriale avesse illegittimamente riaperto e riformulato il giudicato applicando l'aggravante speciale del terzo comma dell'art. 615-ter c.p., che non era stata concretamente applicata nel giudizio di primo grado. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente all'accertamento della responsabilità penale del ricorrente, con la conseguenza che il reato per il quale era intervenuta condanna risulta estinto per prescrizione (termine massimo determinato escludendo l'aggravante). Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: la conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo è procedura impugnabile con istanza di riesame e la Corte non ha disposto confisca; inoltre il sequestro conservativo può essere mantenuto a garanzia delle ragioni creditorie anche se il reato si estingue per prescrizione. Non sono state disposte spese a carico della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 615-ter cod. pen. (accesso abusivo al sistema informatico)

    La Corte ha ritenuto che l'aggravante del comma 3 non fosse stata concretamente applicata in primo grado e, quindi, non poteva essere valorizzata in sede di rinvio per prolungare la prescrizione; la mera contestazione nel capo di imputazione non basta a estendere il termine prescrizionale se l'aggravante non è stata operativamente applicata nella sentenza di primo grado.

  • art. 640-ter cod. pen. (frode informatica/frode telematica)

    Rilevato nella fase istruttoria/di primo grado come riqualificazione di un capo, ma non centrale nella decisione di Cassazione che si concentra sulla non applicazione dell'aggravante per l'art. 615-ter.

  • artt. 476 e 479 cod. pen. (falso ideologico)

    Il primo giudice aveva ritenuto il falso nella forma semplice (non aggravata), e tale determinazione è stata considerata essenziale per escludere che l'aggravante speciale dell'art. 615-ter fosse stata applicata in primo grado.

  • art. 323 cod. proc. pen.

    Il comma 4 disciplina la restituzione delle cose in sequestro; la Corte ha richiamato che la restituzione non è disposta se sulle cose deve essere mantenuto il sequestro conservativo a garanzia delle ragioni creditorie, anche se il reato si estingue per prescrizione.

  • artt. 318 e 324 cod. proc. pen.

    Questi articoli regolano il riesame del sequestro: la conversione del sequestro preventiva in sequestro conservativo è impugnabile mediante istanza di riesame nei termini previsti dagli articoli richiamati.

  • Giurisprudenza: Sez. Un. n. 17 del 18/06/1991 (Grassi), Rv. 187856

    Richiamata per il principio che l'aggravante deve manifestare gli effetti propri e deve essere concretamente applicata per incidere sul trattamento sanzionatorio; l'assenza di valutazione in sentenza equivale a disapplicazione.

  • Giurisprudenza: Sez. 5 n. 27632 del 30/05/2019, Rv. 276519

    Conferma che la mera contestazione di un'aggravante ad effetto speciale, non essendo concretamente ritenuta in sentenza, non prolunga il termine di prescrizione.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 4681 del 09/10/2018 (dep. 2019), Rv. 275070

    Stabilisce che la conversione del sequestro disposta con sentenza resta impugnabile con istanza di riesame e non mediante censura in Cassazione sul profilo della mancata motivazione della confisca.

Massime di principio

  • Un'aggravante speciale non può essere valorizzata in sede di rinvio se nel giudizio di primo grado non è stata concretamente applicata e valutata: la mera contestazione nel capo di imputazione non prolunga il termine di prescrizione.
  • Il divieto di reformatio in peius e il principio di intangibilità del giudicato impediscono alla corte d'appello, in sede di rinvio, di aggravare la posizione dell'imputato rispetto a quanto già deciso in primo grado.
  • La conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo può essere disposta per tutelare le ragioni creditorie della parte civile anche se il reato si estingue per prescrizione; tale provvedimento si impugna con istanza di riesame (artt. 318 e 324 c.p.p.).
  • Questioni relative alla confiscabilità o alla conservazione di beni oggetto di sequestro richiedono specifici rimedi procedurali e non sono sempre sindacabili in Cassazione se il rimedio procedurale ordinato è diverso (es. riesame).
  • Quando la determinazione del termine di prescrizione dipende dall'applicazione di aggravanti, è essenziale verificare se tali aggravanti siano state effettivamente applicate e considerate nella motivazione della sentenza di primo grado; in caso contrario, non possono essere poi valorizzate per prolungare la prescrizione.

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