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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48835/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Salerno che ha rideterminato le pene residue: Sessa per il porto di arma da sparo (artt. 12-14, I. n. 497/1974) contestato nel capo 4; De Luna per il concorso nella detenzione ai fini di spaccio di circa 10 grammi di crack (capo 136, art. 73 DPR 309/1990). Sessa denuncia travisamento delle intercettazioni, insufficiente motivazione dei giudici di merito e omissione di adeguata risposta alle censure nonché mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. De Luna solleva più censure: travisamento della prova e delle trascrizioni delle intercettazioni, omessa valutazione dell"ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 alla luce del modesto quantitativo e degli altri parametri, mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n.4 c.p. e vizi nella determinazione del trattamento sanzionatorio (pena base e diminuzioni) tenuto conto che altri capi sono stati prescritti.

La decisione

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di Emanuele Sessa (ricostruzione dei fatti e valutazione delle intercettazioni ritenuta congruamente motivata dai giudici di merito) con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Il ricorso di Armando De Luna è invece parzialmente accolto: la Corte ritiene carente e apodittica la motivazione della Corte d'appello in ordine alla qualificazione giuridica del fatto (art. 73 DPR 309/1990) e annulla la decisione limitatamente alla qualificazione del reato, rinviando alla Corte d'appello di Napoli per nuovo esame sulla corretta sussunzione nella fattispecie (da valutare se ricorrano gli estremi dell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5). Le restanti doglianze di De Luna non vengono decise in questa sede in quanto connesse all'esito del nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (commi 1, 4 e 5)

    La Corte richiama che la qualificazione nella "ipotesi lieve" (comma 5) richiede una valutazione complessiva e concreta di parametri quali quantità, qualità, modalità, mezzi, destinatari e contesto; ha annullato la decisione impugnata ritenendo la motivazione apodittica nella ricostruzione che aveva ricondotto il fatto al comma 1 invece che valutare la possibilità del comma 5

  • Legge n. 497 del 1974, artt. 12-14

    Norme relative al porto e alla detenzione di armi: la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso di Sessa che contestava la valutazione probatoria dei giudici di merito sulla sussistenza del porto/uso dell'arma

  • Codice penale, art. 110 (concorso di persone nel reato)

    Richiamato in relazione alla valutazione della responsabilità in concorso e alla possibilità di qualificazioni differenziate per concorrenti quando i compendi probatori siano diversi

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e)

    Norme che delimitano i motivi di cassazione per vizio di motivazione o violazione di legge: la Corte ha ritenuto alcune censure generiche o in fatto (non ammissibili) mentre ha accolto il motivo relativo alla carenza di motivazione sulla qualificazione giuridica

  • Codice penale, art. 62, n.4

    Circostanza attenuante invocata da De Luna per la diminuzione della pena: la Cassazione non si è pronunciata nel merito sulla sua applicabilità, rimettendo la valutazione al giudice del rinvio in relazione alla eventuale ricognizione dell"ipotesi lieve

  • Codice penale, artt. 65, 71, 73, 81

    Norme richiamate in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio (articolazione delle circostanze e calcolo della pena); la Corte ha disposto il rinvio per consentire nuova motivazione in relazione alla qualificazione del fatto

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non riesamina i fatti sostituendosi al giudice di merito quando la valutazione probatoria sia logica e sufficientemente motivata: i rilievi sulle intercettazioni e sul "travisamento" sono inammissibili se mirano a una ritrattazione del convincimento già motivato
  • L"applicabilità dell""ipotesi lieve" dell"art. 73 DPR 309/1990 (comma 5) richiede una valutazione complessiva e concreta: non basta il solo dato ponderale, occorre esaminare tipo e qualità della sostanza, numero di dosi ricavabili, destinatari, modalità, prezzo, mezzi e contesto logistico
  • La diversa qualificazione del medesimo fatto a carico di concorrenti è possibile quando le posizioni vengano valutate su compendi probatori distinti o in procedimenti separati; tuttavia il giudice deve motivare adeguatamente le ragioni della diversa sussunzione
  • In cassazione sono inammissibili le doglianze che si limitano a riproporre in fatto le stesse critiche già svolte in sede di gravame senza evidenziare profili di diritto o vizi di motivazione specifici
  • Se la qualificazione giuridica del fatto è viziata da motivazione insufficiente o apodittica, la Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame, rimettendo al giudice del rinvio anche l"esame consequenziale delle circostanze attenuanti e del trattamento sanzionatorio

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