Ordinanza n. 58/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto il rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso la determinazione prot. n. -OMISSIS- avente ad oggetto l’irrogazione nei confronti del ricorrente della “sanzione disciplinare di Corpo della Consegna di giorni 3, ex art. 1361 del d.lgs. 66/2010”; - nonché di ogni altro atto presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto del ricorso gerarchico contro la sanzione disciplinare di corpo della consegna di tre giorni
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stato respinto il ricorso gerarchico proposto contro la determinazione del Comandante della Sezione Anticorruzione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cagliari della Guardia di Finanza, recante l’irrogazione della sanzione disciplinare di corpo della consegna di tre giorni ai sensi dell’art. 1361 del d.lgs. 66/2010. Ha chiesto l’annullamento dell’atto, previa sospensione cautelare della sua efficacia, deducendo vizi dell’azione amministrativa non specificati nell’ordinanza. Il giudice ha esaminato, in sede cautelare, la possibile manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione della sanzione e l’eventuale sussistenza di vizi procedimentali evidenti.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. In sede di sommaria delibazione, non ha ravvisato profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione della sanzione, valutata in rapporto alla natura e alla gravità degli addebiti risultanti dalla documentazione agli atti. Non sono inoltre emersi vizi procedimentali evidenti tali da incidere, allo stato, sulla legittimità dell’azione amministrativa. È stato escluso anche il periculum in mora, poiché la sanzione comporta la mera annotazione negli atti matricolari e non produce effetti immediatamente lesivi e irreversibili; gli eventuali pregiudizi risultano suscettibili di adeguato ristoro all’esito del giudizio di merito. Il giudice ha altresì considerato che l’avanzamento in grado del ricorrente non avrebbe comunque potuto intervenire prima del 31 dicembre 2028. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 1361 d.lgs. 66/2010
sanzione disciplinare di Corpo della Consegna di giorni 3
La disposizione costituisce la base normativa della sanzione disciplinare di corpo irrogata al militare; l’ordinanza non ne approfondisce in questa fase cautelare i presupposti applicativi.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce il fondamento processuale della decisione sull’istanza di sospensione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di una sanzione disciplinare militare richiede almeno l’emersione, nella sommaria delibazione, di profili manifesti di illogicità, irragionevolezza o sproporzione della sanzione, oppure di vizi procedimentali evidenti idonei a incidere sulla legittimità dell’azione amministrativa.
- La mera annotazione di una sanzione disciplinare negli atti matricolari, in assenza di effetti immediatamente lesivi e irreversibili, non integra di per sé il periculum in mora necessario per la concessione della tutela cautelare, quando gli eventuali pregiudizi siano suscettibili di ristoro all’esito del giudizio di merito.
- La valutazione del periculum in mora può tener conto della distanza temporale rispetto agli effetti eventualmente collegati alla sanzione: se l’avanzamento in grado non può verificarsi per un periodo significativo, difetta l’urgenza cautelare connessa a un pregiudizio attuale.
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