Sentenza del 30/01/2018 n. 414 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Ires-Irpeg - Operazione infragruppo - Finanziamento controllata estera - Omessa contabilizzazione interessi attivi in capo alla capogruppo - Recupero d'imposta - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la legittimità del recupero d'imposta relativo agli interessi attivi non contabilizzati dalla capogruppo su somme versate alla controllata estera come "versamenti infruttiferi in conto futuri aumenti di capitale". L'Amministrazione finanziaria ha ritenuto applicabile la disciplina del transfer pricing internazionale, prevista dal previgente art. 76, comma 5, del d.P.R. 917/1986, sostenendo che, nei rapporti infragruppo transnazionali, il reddito deve essere determinato secondo il valore normale dell'operazione e non sulla base dell'assenza di un corrispettivo formalmente pattuito.
La decisione
La pretesa fiscale è stata ritenuta legittima. Anche se le somme erano state qualificate dalle società come versamenti infruttiferi destinati a futuri aumenti di capitale, occorreva determinare il componente reddituale secondo il valore normale. Nel caso concreto, tale valore era rappresentato dagli interessi mediamente praticati, nel periodo interessato, per finanziamenti analoghi. Pertanto, alla capogruppo dovevano essere imputati interessi attivi figurativi, con conseguente recupero dell'imposta.
Norme richiamate
Art. 76, comma 5, del d.P.R. 917/1986, nel testo previgente
La quantificazione dei componenti reddituali deve avvenire secondo il criterio del "valore normale" dei beni ceduti o dei servizi prestati.
La norma imponeva, nei rapporti tra imprese appartenenti allo stesso gruppo e residenti in Stati diversi, di sostituire al corrispettivo formalmente pattuito il valore normale dell'operazione, al fine di evitare alterazioni della base imponibile mediante condizioni infragruppo non conformi al mercato.
Disciplina del transfer pricing internazionale
La disciplina si applica anche alle operazioni finanziarie infragruppo, comprese le dazioni di denaro formalmente qualificate come infruttifere, quando la sostanza economica dell'operazione è assimilabile a un finanziamento o comunque produce un vantaggio economico per la società estera.
Criterio del valore normale
Prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari, nel tempo e nel luogo in cui sono stati acquisiti o prestati.
Per somme di denaro messe a disposizione di una società estera del gruppo, il valore normale può essere determinato mediante gli interessi mediamente applicati, nello stesso periodo, a finanziamenti comparabili.
Massime di principio
- Nei rapporti finanziari tra società dello stesso gruppo residenti in Paesi diversi, la qualificazione contrattuale dell'operazione non è necessariamente decisiva: anche un versamento definito infruttifero può essere sottoposto a transfer pricing se, nella sostanza, mette liquidità a disposizione della controllata.
- L'assenza di interessi pattuiti o contabilizzati non esclude automaticamente l'esistenza di un componente positivo di reddito in capo alla società finanziatrice.
- Quando trova applicazione il transfer pricing, il reddito può essere determinato sulla base del valore normale dell'operazione, normalmente individuato confrontando i tassi di interesse praticati sul mercato per finanziamenti analoghi.
- La società contribuente dovrebbe documentare la reale natura dell'operazione, la destinazione delle somme, l'eventuale carattere effettivamente patrimoniale del versamento e gli elementi economici che giustificano l'assenza di remunerazione.
- Per valutare situazioni analoghe occorre distinguere tra un autentico apporto patrimoniale destinato ad aumentare stabilmente il capitale della partecipata e un finanziamento o altra disponibilità temporanea di denaro: nel secondo caso il rischio di imputazione di interessi a valore normale è maggiore.
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