Sentenza n. 1566/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 157/2024 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, n. 157/2024, recante condanna al pagamento di euro 2.500,00 per carta docente relativa agli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, n. 157/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 22 luglio 2024, non era stata eseguita. Il titolo giudiziale aveva riconosciuto al ricorrente un credito complessivo di euro 2.500,00 per carta docente. È stato chiesto di ordinare al Ministero il pagamento della somma, di nominare un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia e di condannare l'Amministrazione alle spese di giudizio. Il ricorso è stato fondato sull'inottemperanza a un giudicato avente efficacia nel giudizio di ottemperanza. Il Tribunale ha inoltre rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali prima dell'avvio del recupero coattivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, le somme riconosciute dal titolo giudiziale, detraendo eventuali importi già versati, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione se dovuti in base al titolo. Ha precisato che i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione: capitale residuo e interessi devono essere determinati secondo il titolo e la legge, in particolare quanto a misura e decorrenza degli interessi. Devono inoltre essere corrisposti gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, nei limiti previsti dalla legge. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale dovrà intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e provvedere entro i successivi sessanta giorni agli atti necessari all'esecuzione, senza compenso aggiuntivo poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi indicati dalla disposizione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici dispongono di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giudiziari di pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e ss. c.c.
La quantificazione degli interessi dovuti deve essere effettuata secondo il titolo giudiziale e le disposizioni civilistiche applicabili, verificandone misura e decorrenza; i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione oltre tali parametri.
art. 1283 c.c.
La determinazione degli interessi deve rispettare i limiti e le condizioni previsti dalla disciplina civilistica sugli interessi.
art. 93 c.p.c.
Le spese possono essere distratte in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Disciplinano, rispettivamente, la regolazione delle spese nel processo amministrativo e l'applicazione delle norme del codice di procedura civile compatibili.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Il contributo unificato è posto a carico della parte soccombente nei limiti in cui sia dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando l'amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che le impone il pagamento di una somma di denaro, purché il titolo sia idoneo e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali.
- Nell'ottemperanza avente a oggetto un credito pecuniario, il giudice non costituisce né ridetermina il diritto sostanziale riconosciuto dal titolo, ma ordina all'amministrazione di soddisfarlo nei limiti risultanti dal giudicato, dalla legge e dagli eventuali pagamenti già effettuati.
- La quantificazione indicata dal creditore non vincola definitivamente l'amministrazione: capitale residuo, interessi e accessori devono essere verificati secondo il titolo esecutivo e le norme applicabili, con particolare riguardo a misura e decorrenza degli interessi.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore e ad adottare gli atti contabili e finanziari necessari all'esecuzione.
- Quando l'inadempimento dell'amministrazione sussiste già al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico, anche se l'attività processuale richiesta presenta carattere minimo e standardizzato.
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