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Circolare

Circolare numero 134 del 29-9-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce i principi delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: la pensione di invalidità può continuare a essere trasformata in pensione di vecchiaia, ma non è più ammessa la trasformazione in pensione di anzianità. Le domande pendenti o già presentate devono essere esaminate secondo i nuovi principi, con efficacia dalla data della circolare, salvo le domande già presentate per le quali continuano a valere le istruzioni della circolare n. 91/2002 se risultano maturati i requisiti richiesti. Restano inoltre ferme le regole speciali per i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico delle gestioni autonome e viene confermato il diniego della pensione di inabilità per i titolari di pensione di invalidità liquidata secondo la disciplina antecedente alla legge n. 222/1984.

Trasformazione del titolo delle pensioni di invalidità e assegni ordinari di invalidità alla luce delle sentenze Cassazione SS.UU. nn. 8433 e 9492 del 2004

Trasformazione del titolo delle pensioni di invalidità alla luce delle sentenze Cassazione SS.UU. nn. 8433 e 9492 del 2004

La circolare interviene per adeguare la prassi dell’Istituto ai principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di trasformazione delle pensioni di invalidità e degli assegni ordinari di invalidità. Vengono così chiariti gli effetti delle sentenze n. 8433 del 4 maggio 2004 e n. 9492 del 19 maggio 2004, dopo la sospensione delle domande disposta con il messaggio n. 23276 del 20 luglio 2004.

Quadro generale e precedenti istruzioni

Con la circolare n. 91 del 15 maggio 2002 era stata ammessa la trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di anzianità e, in alcuni casi, della pensione di invalidità in pensione di anzianità o vecchiaia, in adesione all’orientamento della Sezione lavoro della Cassazione. La nuova circolare prende atto del mutamento giurisprudenziale e ridefinisce l’ambito delle trasformazioni ammissibili.

Trasformazione in pensione di vecchiaia

La sentenza n. 8433/2004 conferma che il trattamento di invalidità e la pensione di vecchiaia sono collegati da un’unica posizione assicurativa e dalla medesima finalità di protezione contro la perdita della capacità lavorativa. In questo quadro, la regola prevista dall’art. 1, comma 10, della legge n. 222/1984 per l’assegno ordinario di invalidità si estende anche alla pensione di invalidità del previgente regime. Pertanto, i titolari di pensione di invalidità continuano ad avere accesso alla pensione di vecchiaia secondo le istruzioni già impartite con la circolare n. 91/2002.

Esclusione della trasformazione in pensione di anzianità

La sentenza n. 9492/2004 afferma invece in modo espresso che il sistema previdenziale non consente la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di anzianità, né al fine di conseguire un trattamento più vantaggioso sulla base della maggiore anzianità contributiva e assicurativa maturata con la prosecuzione del lavoro. Per questi casi la tutela si esaurisce nella possibilità di ottenere supplementi di pensione. La stessa esclusione si applica anche all’assegno ordinario di invalidità, per effetto del richiamo contenuto nell’art. 1, comma 9, della legge n. 222/1984.

Effetti operativi sulle domande

Le domande volte a trasformare la pensione di invalidità o l’assegno di invalidità in pensione di anzianità devono essere respinte. I trattamenti di invalidità conservano il loro titolo originario e restano soggetti alla disciplina propria del trattamento stesso.

I nuovi principi si applicano dalla data della circolare. Per le domande già presentate, invece, continuano a trovare applicazione le istruzioni della circolare n. 91 del 15 maggio 2002, purché alla data della circolare risultino maturati i requisiti di età anagrafica, assicurazione e contribuzione, nonché la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Regime dei titolari di pensione o assegno di invalidità delle gestioni autonome

La circolare precisa che nulla cambia per le domande di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti presentate da titolari di pensione o assegno di invalidità delle gestioni autonome. Tali domande restano accoglibili, se sussistono i requisiti di legge, secondo le disposizioni già richiamate dalle circolari n. 60006 Prs del 5 agosto 1974 e n. 91 del 15 maggio 2002. È inoltre richiamato l’art. 2-ter del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, che riconosce il diritto a liquidare la pensione AGO quando tutti i requisiti risultano perfezionati nell’assicurazione generale obbligatoria, indipendentemente dai contributi delle gestioni speciali.

Pensione di inabilità per titolari di pensione di invalidità

Viene infine confermato che non è possibile liquidare la pensione di inabilità a favore di chi sia già titolare di pensione di invalidità liquidata sulla base della normativa precedente alla legge n. 222/1984. La domanda di pensione di inabilità presentata dal titolare di pensione di invalidità deve quindi essere respinta, in continuità con la circolare n. 53616 AGO/262 del 3 dicembre 1984 e con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata.

Punti principali

Contesto e superamento della sospensione

Con il messaggio n. 23276 del 20 luglio 2004 era stata sospesa la definizione delle domande di trasformazione delle pensioni di invalidità e degli assegni ordinari di invalidità in pensione di anzianità. La presente circolare scioglie la riserva e fornisce le istruzioni applicative alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione nn. 8433 e 9492 del 2004.

Trasformazione in pensione di vecchiaia confermata

La sentenza n. 8433 del 4 maggio 2004 conferma la mutabilità del titolo della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, valorizzando l’unicità della posizione assicurativa e il collegamento tra invalidità e vecchiaia nel sistema previdenziale. Per effetto di tale principio, i titolari di pensione di invalidità continuano ad essere ammessi alla pensione di vecchiaia secondo le istruzioni della circolare n. 91 del 15 maggio 2002.

Divieto di trasformazione in pensione di anzianità

La sentenza n. 9492 del 19 maggio 2004 stabilisce che il sistema non consente la conversione della pensione di invalidità in pensione di anzianità per ottenere il vantaggio di questo trattamento in base alla sola anzianità contributiva e assicurativa maturata con la prosecuzione del lavoro. Per tali casi è possibile soltanto la liquidazione di supplementi di pensione. Di conseguenza, le domande dirette alla trasformazione in pensione di anzianità devono essere respinte e i trattamenti di invalidità restano disciplinati dal proprio titolo originario.

Decorrenza dei nuovi principi e trattamento delle domande già presentate

I nuovi principi si applicano dalla data della circolare. Tuttavia, per le domande di trasformazione già presentate, continuano a valere le istruzioni della circolare n. 91 del 15 maggio 2002 se, alla data della circolare, risultano presenti i requisiti di età anagrafica, assicurazione, contribuzione e cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Titolari di pensione o assegno di invalidità delle gestioni autonome

Per i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi non vi sono innovazioni quanto alle domande di pensione a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti. Tali domande, in presenza dei requisiti di legge, possono essere accolte secondo le disposizioni richiamate dalla circolare n. 60006 Prs del 5 agosto 1974 e dalla circolare n. 91 del 15 maggio 2002. Viene richiamato l’articolo 2-ter del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114.

Diniego della pensione di inabilità ai titolari di pensione di invalidità

Resta confermato che il titolare di pensione di invalidità liquidata secondo la normativa anteriore alla legge n. 222/1984 non può ottenere la pensione di inabilità. La domanda di pensione di inabilità presentata dal titolare di pensione di invalidità non è quindi accoglibile, in coerenza con le istruzioni della circolare n. 53616 AGO/262 del 3 dicembre 1984 e con l’orientamento giurisprudenziale richiamato.

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