Circolare numero 133 del 29-9-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’attuazione dell’art. 75, comma 5, della legge n. 388/2000 e del decreto ministeriale 29 gennaio 2004, che consentono ai lavoratori dipendenti privati con almeno 40 anni di contribuzione, maturati prima dell’età di vecchiaia, di continuare a lavorare posticipando il pensionamento. In cambio, il 40% della contribuzione del periodo è destinato alle regioni per finalità assistenziali, mentre il 60% incrementa la futura pensione secondo il metodo contributivo. La circolare definisce destinatari, condizioni, modalità di esercizio, verifiche delle sedi INPS, decorrenza della pensione e disciplina dei casi di cessazione anticipata del contratto.
Posticipo del pensionamento di anzianità per lavoratori privati con almeno 40 anni di contribuzione
Posticipo dell’accesso al pensionamento di anzianità per lavoratori privati con almeno 40 anni di contribuzione
La circolare fornisce le istruzioni applicative dell’art. 75, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come attuato dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 gennaio 2004. La disciplina è finalizzata a incentivare la permanenza al lavoro dei dipendenti privati che abbiano già maturato una consistente anzianità contributiva, consentendo loro di rinviare il pensionamento con effetti sia sulla destinazione di una quota di contribuzione alle regioni sia sul successivo incremento della pensione.
Quadro normativo di riferimento
La legge finanziaria 2001 ha introdotto una disciplina articolata in più commi per favorire l’occupabilità dei lavoratori anziani. I commi 1, 2, 3, 4 e 6 sono stati attuati dal decreto interministeriale 23 marzo 2001, mentre il comma 5, relativo ai lavoratori con almeno 40 anni di contribuzione, ha trovato specifica attuazione con il decreto 29 gennaio 2004. La circolare richiama inoltre le precedenti circolari n. 118 del 30 maggio 2001 e n. 168 del 29 agosto 2001, emanate per l’interpretazione della disciplina generale di rinuncia all’accredito contributivo.
Destinatari della misura
La facoltà di posticipare il pensionamento è riconosciuta ai lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti e alle forme sostitutive della medesima, purché:
- abbiano maturato almeno 40 anni di anzianità contributiva;
- abbiano raggiunto tale requisito prima del compimento dei 60 anni se donne e dei 65 anni se uomini;
- alla data dell’esercizio della facoltà sia già aperta la cosiddetta "finestra" per il pensionamento di anzianità.
La circolare precisa che la facoltà può essere esercitata anche con il cumulo di contribuzione pregressa a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi. Per quanto riguarda i fondi sostitutivi gestiti dall’INPS, la disciplina si applica ai lavoratori iscritti al Fondo Volo, ai soppressi Fondi Elettrici e Telefonici, nonché alle gestioni in evidenza contabile separata del F.P.L.D., ossia:
- Gestione speciale per gli enti creditizi pubblici;
- Soppresso Fondo per le aziende esercenti pubblico servizio di trasporto.
Condizioni per l’esercizio della facoltà
I lavoratori interessati possono continuare l’attività lavorativa rinviando l’accesso alla pensione per un periodo di almeno due anni, oppure fino al raggiungimento dell’età pensionabile di vecchiaia se questa interviene prima della scadenza del biennio. Per ottenere tale effetto è necessario stipulare con il datore di lavoro un contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari al periodo di posticipo.
La disciplina comporta una rinuncia parziale alla copertura contributiva: il 40% della contribuzione relativa al periodo lavorativo interessato non concorre alla posizione pensionistica del lavoratore, perché viene destinato alle regioni di residenza. La scelta può essere effettuata più volte; dopo il primo periodo biennale, può riguardare anche intervalli più brevi, ma sempre entro il limite dell’età pensionabile di vecchiaia.
La circolare evidenzia inoltre che non è richiesto lo svolgimento contestuale di attività lavorativa per poter accedere al meccanismo: possono quindi avvalersene anche i soggetti che, pur non occupati al momento dell’opzione, abbiano comunque raggiunto almeno 40 anni di contribuzione.
Destinazione della quota contributiva alle regioni
Il 40% della contribuzione versata sul reddito di attività lavorativa è destinato alle regioni di residenza del lavoratore. La finalità è il finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti e alle famiglie. Le concrete modalità di versamento di tale quota saranno regolate da convenzioni da stipulare tra le regioni e l’Istituto.
Adempimenti per il lavoratore e verifiche dell’INPS
Chi intende avvalersi della facoltà deve presentare comunicazione all’INPS allegando:
- copia del contratto di lavoro a tempo determinato della durata di almeno due anni, a decorrere dalla data di pensionamento prevista dalla normativa vigente, oppure fino alla data di vecchiaia se questa interviene prima;
- dichiarazione resa contemporaneamente al datore di lavoro di rinuncia, nella misura del 40%, alla copertura contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti per il periodo corrispondente al contratto, con impegno a posticipare il pensionamento per il medesimo arco temporale.
Le sedi INPS devono controllare con urgenza:
- il raggiungimento dei 40 anni di contribuzione, anche con cumulo di contribuzione pregressa nelle gestioni dei lavoratori autonomi;
- la data dalla quale il lavoratore può accedere al pensionamento, al fine di verificare che il contratto decorra dalla prima finestra utile o successivamente.
La documentazione va inserita nel fascicolo personale dell’interessato e una copia deve essere trasmessa all’Area Aziende a corredo della posizione contributiva del datore di lavoro.
La facoltà produce effetto dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione all’INPS.
Decorrenza e liquidazione della pensione
Per i lavoratori che si avvalgono del posticipo, il diritto alla pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del contratto a tempo determinato, oppure dell’ultimo contratto se la facoltà è stata esercitata più volte. La circolare chiarisce che la pensione deve essere liquidata con tale decorrenza anche se la domanda è presentata successivamente.
Se l’età pensionabile di vecchiaia viene raggiunta prima della scadenza del primo contratto biennale, il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento di tale età.
L’importo della pensione è determinato come se il lavoratore fosse andato in pensione prima dell’inizio del periodo di posticipo, secondo i criteri di calcolo vigenti in quel momento, maggiorati degli aumenti perequativi intervenuti nel frattempo. Il calcolo deve essere effettuato tenendo conto:
- dell’anzianità contributiva maturata fino alla fine del mese precedente l’inizio del periodo a termine;
- delle retribuzioni percepite fino a tale data, entro i limiti dei periodi di riferimento utili alla determinazione della retribuzione pensionabile;
- della rivalutazione mediante i coefficienti previsti per le pensioni aventi decorrenza nell’anno di inizio del periodo di lavoro a termine.
Dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età di quiescenza, alla pensione in pagamento viene aggiunto l’importo riferito all’ulteriore attività lavorativa svolta. Tale importo è calcolato con il sistema contributivo, utilizzando il 60% del montante contributivo maturato nel periodo di posticipo.
Estinzione anticipata del contratto
Se il contratto a tempo determinato si estingue anticipatamente per cause non imputabili al lavoratore, il diritto alla pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione. Anche in questa ipotesi, dal compimento dell’età di quiescenza l’importo della pensione viene incrementato con riferimento al periodo in cui l’attività è stata effettivamente prestata.
Contenuto dell’allegato e fac-simile dichiarativo
La circolare richiama in allegato il testo dell’art. 75 della legge n. 388/2000 e il decreto ministeriale del 29 gennaio 2004. È inoltre riportato un fac-simile di dichiarazione che il lavoratore deve sottoscrivere per attestare:
- il possesso di almeno 40 anni di contribuzione prima dell’età pensionabile;
- la finestra utile di accesso al pensionamento;
- l’avvenuta stipula del contratto a tempo determinato;
- la rinuncia del 40% alla copertura contributiva;
- l’impegno a posticipare l’accesso alla pensione di anzianità per il medesimo periodo.
Punti principali
Finalità della disciplina
La misura mira a favorire la permanenza al lavoro dei dipendenti privati che abbiano già maturato almeno 40 anni di contribuzione prima dell’età di vecchiaia. Il meccanismo prevede il rinvio dell’accesso alla pensione di anzianità e la destinazione di una quota della contribuzione a favore delle regioni, con incremento della pensione futura per la parte residua.
Destinatari
La facoltà è riconosciuta ai lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’AGO per invalidità, vecchiaia e superstiti e alle forme sostitutive, purché abbiano raggiunto almeno 40 anni di anzianità contributiva prima dei 60 anni per le donne e dei 65 anni per gli uomini e sia già aperta la prima finestra utile per la pensione di anzianità. È ammesso anche il cumulo con contribuzione pregressa presso gestioni dei lavoratori autonomi. La disciplina si applica inoltre, per gli enti gestiti dall’INPS, ai lavoratori del Fondo Volo, dei soppressi Fondi Elettrici e Telefonici, della Gestione speciale per gli enti creditizi pubblici e del soppresso Fondo per le aziende esercenti pubblico servizio di trasporto.
Condizioni per il posticipo
L’esercizio della facoltà richiede la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato di durata almeno biennale, oppure fino al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia se questa interviene prima. Il lavoratore rinuncia al 40% della copertura contributiva relativa al periodo interessato. La facoltà può essere esercitata anche da lavoratori non occupati che abbiano comunque maturato almeno 40 anni di contribuzione al momento dell’esercizio. Dopo il primo periodo, la scelta può essere reiterata anche per durate inferiori, purché non si superi l’età pensionabile di vecchiaia.
Quota contributiva destinata alle regioni
Il 40% della contribuzione versata sul reddito di attività viene destinato alle regioni di residenza per finanziare attività di assistenza agli anziani non autosufficienti e alle famiglie. Le modalità di riversamento alle regioni saranno disciplinate da convenzioni tra le regioni e l’Istituto o gli enti previdenziali destinatari della contribuzione.
Modalità di esercizio e adempimenti
Il lavoratore deve comunicare all’INPS l’esercizio della facoltà allegando copia del contratto a tempo determinato e una dichiarazione di rinuncia, nella misura del 40%, alla copertura contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti, con impegno a posticipare il pensionamento per il medesimo periodo. La dichiarazione va resa contemporaneamente anche al datore di lavoro. Le sedi INPS devono verificare con urgenza il possesso dei 40 anni di contribuzione e la data di accesso alla pensione, così da controllare che il contratto decorra dalla prima finestra utile o successivamente. La documentazione va inserita nel fascicolo personale e trasmessa all’Area Aziende.
Decorrenza della facoltà e della pensione
La facoltà di posticipo produce effetti dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione all’INPS. Il diritto alla pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del contratto a termine, o dell’ultimo contratto in caso di reiterazione. Se l’età di vecchiaia sopraggiunge prima della scadenza del primo contratto biennale, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a tale data.
Calcolo della pensione e incremento successivo
La pensione è liquidata nella misura che sarebbe spettata al lavoratore prima dell’inizio del periodo di posticipo, sulla base dei criteri di calcolo vigenti a quella data e con gli adeguamenti perequativi intervenuti nel frattempo. Il calcolo deve tener conto dell’anzianità contributiva maturata fino alla fine del mese precedente l’inizio del contratto a termine e delle retribuzioni percepite fino a quel momento, rivalutate secondo i coefficienti applicabili all’anno di inizio del periodo. Dal mese successivo al compimento dell’età di quiescenza, alla pensione viene aggiunto l’importo relativo all’ulteriore attività lavorativa, calcolato con il sistema contributivo utilizzando il 60% del montante contributivo riferito a tale periodo.
Cessazione anticipata del contratto
In caso di estinzione anticipata del contratto per cause non imputabili al lavoratore, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione. Dal compimento dell’età di quiescenza, l’importo è incrementato in relazione al periodo effettivamente lavorato, secondo le regole della disciplina richiamata.
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