Sentenza n. 1266/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e contestuale revoca del titolo, fondati su una condanna irrevocabile per traffico illecito di stupefacenti
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno e contestualmente revocato il precedente titolo, scaduto il 30 giugno 2022. Il diniego era motivato dalla condanna, divenuta irrevocabile il 18 maggio 2022, alla pena di quattro anni di reclusione e 12.000 euro di multa per acquisto e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, qualificata ai sensi degli artt. 73, comma 1, e 80 d.P.R. 309/1990, nell'ambito di un patteggiamento. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere, ingiustizia manifesta, mancanza di parametri, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, lamentando l'omessa valutazione della pericolosità sociale attuale, della durata del soggiorno in Italia e del proprio radicamento sociale, familiare e lavorativo. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, sostenendo che il Questore avrebbe dovuto svolgere una valutazione complessiva della sua posizione e un bilanciamento tra sicurezza pubblica e interessi personali e familiari.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento di 1.500 euro di spese di giudizio. Le censure sono state esaminate unitariamente e ritenute infondate. Il giudice ha rilevato che la condanna definitiva riguardava un grave reato in materia di stupefacenti, relativo alla preparazione di otto panetti di un chilogrammo ciascuno destinati alla consegna a terzi, e rientrava tra le cause ostative previste dall'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, in relazione ai reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio ai sensi dell'art. 380 c.p.p. Per tali reati la valutazione della pericolosità sociale è stata effettuata a monte dal legislatore e il Questore può limitarsi ad accertare la sussistenza della condanna, senza un'ulteriore autonoma valutazione discrezionale della pericolosità attuale. Il riferimento all'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 non è stato ritenuto pertinente, poiché la speciale valutazione discrezionale e il bilanciamento con l'interesse alla conservazione dell'unità familiare operano in presenza di presupposti qualificati di ricongiungimento familiare o di familiari ricongiunti. Nel caso concreto non era provata l'esistenza di legami familiari in Italia. Il giudice ha inoltre escluso l'applicabilità della pronuncia della Corte costituzionale n. 88/2023, riferita alla diversa e attenuata fattispecie dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, mentre la condanna riguardava l'art. 73, comma 1, e l'art. 80 del medesimo decreto.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Le condanne per i reati individuati dalla disposizione, inclusi i gravi reati in materia di stupefacenti richiamati dall'art. 380 c.p.p., sono automaticamente ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, salvo le specifiche ipotesi di tutela familiare previste dalla legge.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La valutazione discrezionale della posizione dello straniero e il bilanciamento con la tutela dell'unità familiare assumono rilievo quando ricorrono i presupposti qualificati del ricongiungimento familiare o della condizione di familiare ricongiunto.
art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. [...] Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
La disposizione è richiamata quale base del rilievo attribuito alla durata del soggiorno e all'inserimento dello straniero, ma il TAR ritiene che, per la causa ostativa concretamente applicata, non occorra un'ulteriore autonoma valutazione discrezionale della pericolosità.
art. 380, comma 2, lett. h), c.p.p.
Prevede l'arresto obbligatorio anche fuori flagranza per i delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, salvo la fattispecie attenuata del comma 5.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
La condanna per la fattispecie non attenuata di traffico illecito di stupefacenti costituisce, secondo il giudice, causa ostativa al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
art. 80 d.P.R. 309/1990
La condanna contestata comprendeva l'aggravante richiamata nel provvedimento, concorrendo a qualificare la gravità del reato ostativo.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie attenuata non ricorre nel caso concreto; il particolare regime derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023 è quindi inapplicabile.
Massime di principio
- La condanna definitiva per un grave reato in materia di stupefacenti riconducibile all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 costituisce causa automaticamente ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998.
- Quando opera una causa ostativa tipizzata dal legislatore, la valutazione della pericolosità sociale dello straniero è stata compiuta a monte e il Questore può legittimamente fondare il diniego sull'accertamento della condanna, senza dover svolgere una distinta valutazione attuale e concreta della pericolosità.
- La valutazione discrezionale richiesta dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, con bilanciamento tra sicurezza pubblica e tutela dell'unità familiare, opera in presenza di speciali presupposti di ricongiungimento familiare o di familiare ricongiunto; la mera durata del soggiorno o il generico radicamento sociale e lavorativo non impongono, da soli, il superamento dell'automatismo ostativo.
- Il regime introdotto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, che impone una verifica concreta della pericolosità sociale per la fattispecie attenuata dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, non si estende alle condanne per la diversa fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, del medesimo decreto.
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