Ordinanza n. 383/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, i) del provvedimento del Questore della Provincia di Salerno n. Cat. 2^--OMISSIS- firmato digitalmente il -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data -OMISSIS- recante divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive – nonché alle aree limitrofe – ai sensi dell’art. 6 L. 13 dicembre 1989, n. 401, per la durata di anni uno; ii) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o conseguenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Salerno recante divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e alle aree limitrofe, per la durata di un anno
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401/1989, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono contestazioni riferite alla qualificazione della condotta accertata: il ricorrente avrebbe fatto ingresso non autorizzato sul terreno di gioco, a seguito dell'apertura del cancello di comunicazione tra terreno di gioco e spalti, partecipando attivamente a una mass confrontation tra opposte tifoserie. Il ricorrente avrebbe sostenuto che la condotta fosse stata posta in essere al solo fine di sedare gli animi, anche in ragione del ruolo svolto presso la società concessionaria dell'impianto sportivo quale preposto al coordinamento degli steward e al presidio dell'ordine interno.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per assenza di entrambi i presupposti necessari. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto, con la sommaria delibazione propria della fase cautelare, che la documentazione depositata dall'amministrazione giustificasse la configurabilità del presupposto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 401/1989, relativo a una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza su persone. L'ingresso non autorizzato sul terreno di gioco e la partecipazione attiva allo scontro tra tifoserie non sono stati ritenuti comportamenti neutrali. Il giudice ha inoltre escluso che la finalità di sedare gli animi fosse adeguatamente provata, rilevando che non risultava dimostrato il ruolo del ricorrente quale coordinatore del personale di stewarding o addetto al presidio dell'ordine; in ogni caso, anche tale eventuale finalità non avrebbe consentito l'ingresso non autorizzato sul terreno di gioco, distinto dalla struttura sportiva nel suo complesso. Il TAR ha poi ritenuto insussistente il periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. b), l. 13 dicembre 1989, n. 401
una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza su persone
In sede cautelare, la condotta consistente nell'ingresso non autorizzato sul terreno di gioco e nella partecipazione attiva a una mass confrontation tra opposte tifoserie è stata ritenuta astrattamente riconducibile al presupposto legale per l'applicazione del DASPO.
art. 55 c.p.a.
La domanda di sospensione è stata esaminata secondo i presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La norma è stata richiamata per giustificare l'oscuramento delle generalità del ricorrente nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata unitamente alla disciplina nazionale a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'ingresso non autorizzato sul terreno di gioco seguito dalla partecipazione attiva a uno scontro tra opposte tifoserie può integrare, secondo una valutazione sommaria, la condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza prevista dall'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 401/1989.
- La mera allegazione di avere agito per sedare gli animi non esclude il presupposto del DASPO quando tale finalità non sia adeguatamente provata e la condotta oggettiva consista nell'ingresso non autorizzato sul terreno di gioco e nella partecipazione attiva a una contrapposizione violenta tra tifoserie.
- Anche l'eventuale svolgimento di funzioni di coordinamento degli steward o di presidio dell'ordine all'interno di un impianto sportivo non legittima, di per sé, l'ingresso non autorizzato sul terreno di gioco, che costituisce area distinta dalla struttura sportiva considerata nel suo complesso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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