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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/723

Regolamento delegato (UE) 2020/723 della Commissione del 4 marzo 2020 che stabilisce norme dettagliate per quanto riguarda il riconoscimento dei certificati dei piloti rilasciati da paesi terzi e che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011

Normativa europea32020R0723

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento definisce un quadro uniforme per il riconoscimento nell’Unione delle licenze di pilota e dei documenti aeronautici rilasciati da paesi terzi, in coerenza con il regolamento (UE) 2018/1139. Disciplina sia la convalida temporanea sia la conversione in licenze UE, oltre al riconoscimento di abilitazioni per classe e per tipo e di ipotesi eccezionali per attività limitate o specialistiche. Il testo sostituisce e trasferisce nel nuovo quadro normativo le disposizioni precedentemente contenute nel regolamento (UE) n. 1178/2011, con estensione anche a palloni e alianti.

Norme dettagliate per il riconoscimento nell’UE di licenze, abilitazioni, privilegi, certificati e certificati medici rilasciati da paesi terzi nel settore dell’aviazione civile, con modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011.

Ambito di applicazione

Si applica al riconoscimento, da parte degli Stati membri, di licenze di pilota, abilitazioni, privilegi e certificati associati, nonché dei relativi certificati medici, rilasciati secondo il diritto di paesi terzi e conformi all’annesso 1 della convenzione di Chicago. Riguarda piloti residenti o non residenti nell’Unione, in relazione a licenze per attività commerciali e non commerciali, con specifiche disposizioni per velivoli, elicotteri, palloni e alianti, nonché per casi particolari come voli del costruttore, voli dimostrativi, competizioni e compiti specifici di durata limitata. Restano salvi gli accordi internazionali conclusi tra l’Unione e un paese terzo ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1139.

Riconoscimento dei certificati dei piloti rilasciati da paesi terzi

Il regolamento delegato (UE) 2020/723 è adottato in attuazione dell’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139 e mira ad allineare il quadro del riconoscimento dei titoli aeronautici di paesi terzi al nuovo regime dell’aviazione civile dell’Unione. Il legislatore delegato trasferisce in un atto autonomo la disciplina prima contenuta nell’articolo 8 e nell’allegato III del regolamento (UE) n. 1178/2011 e la aggiorna, includendo anche palloni e alianti.

Finalità e logica del sistema

La disciplina distingue tra tre piani: convalida temporanea delle licenze estere, conversione in licenze UE e riconoscimento di specifiche abilitazioni per classe o per tipo. Il sistema è costruito per assicurare un livello di sicurezza equivalente a quello dell’Unione, richiedendo in ogni caso conformità all’annesso 1 della convenzione di Chicago, verifica di esperienza, esami o test e, per molte fattispecie, requisiti medici e linguistici.

Ambito di applicazione e definizioni

L’articolo 1 definisce l’oggetto del regolamento: licenze di pilota, abilitazioni, privilegi e certificati associati, nonché certificati medici rilasciati da paesi terzi. L’articolo 2 rinvia alle definizioni già presenti nel regolamento (UE) n. 1178/2011, nel regolamento (UE) 2018/395 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976; per i "voli del costruttore" richiama la definizione del regolamento (UE) n. 965/2012.

Riconoscimento generale delle licenze di paese terzo

L’articolo 3 consente agli Stati membri di:

  • riconoscere licenze e certificati di paese terzo secondo la sezione 2;
  • rilasciare licenze equivalenti a richiedenti già titolari di titoli equivalenti ICAO, tenendo conto di eventuali crediti attribuiti da organizzazioni di addestramento autorizzate o dichiarate;
  • riconoscere integralmente i crediti per i titolari di ATPL di paese terzo che soddisfano i requisiti di esperienza e che abbiano un’abilitazione per tipo valida per l’aeromobile del test ATPL;
  • rilasciare abilitazioni per tipo a titolari di licenze UE secondo i requisiti di un paese terzo, con limitazione agli aeromobili immatricolati in quel paese, salvo rimozione della limitazione ai sensi dell’articolo 10.

Convalida: autorità competente, durata e proroga

L’articolo 4 definisce chi può rilasciare la convalida e per quanto tempo. Per i residenti nell’Unione è competente lo Stato membro di residenza o stabilimento; per i non residenti, lo Stato membro della sede principale dell’operatore o dell’immatricolazione dell’aeromobile. La convalida:

  • ha durata massima di un anno;
  • consente l’esercizio dei privilegi solo entro il periodo di validità;
  • può essere prorogata una sola volta, per massimo un ulteriore anno, se il pilota ha presentato domanda di licenza UE o sta seguendo il corso necessario al suo rilascio;
  • impone l’esercizio dei privilegi secondo la parte FCL del regolamento (UE) n. 1178/2011.

Licenze per attività commerciali

Per le convalide destinate al trasporto aereo commerciale e alle altre attività commerciali, l’articolo 5 richiede, a seconda dei casi:

  • superamento del test di abilitazione per il ripristino della qualifica di tipo o classe pertinente;
  • dimostrazione della conoscenza delle parti pertinenti della normativa operativa e della parte FCL;
  • competenza linguistica ai sensi del punto FCL.055;
  • certificato medico di classe 1 valido;
  • per i velivoli, il soddisfacimento dei requisiti di esperienza della tabella 1 dell’allegato;
  • per gli elicotteri, il soddisfacimento dei requisiti di esperienza della tabella 2 dell’allegato.

Le tabelle dell’allegato contengono soglie differenziate in base alla licenza posseduta e ai privilegi richiesti. In particolare, per velivoli e elicotteri sono previste soglie elevate di ore di volo, con distinzione tra ruolo di comandante, copilota, operazioni commerciali plurimotore e monomotore, e con un requisito trasversale di 700 ore per talune operazioni non commerciali, di cui 200 nel ruolo pertinente e 50 negli ultimi 12 mesi.

Licenze per attività non commerciali con abilitazione al volo strumentale

L’articolo 6 disciplina i casi in cui il pilota intenda esercitare soltanto i privilegi di pilota privato pur disponendo di una licenza con IR. In tali ipotesi occorrono:

  • superamento dei test IR e dei test per tipo/classe pertinenti;
  • conoscenze di regolamentazione aeronautica, meteorologia aeronautica, pianificazione e prestazioni del volo strumentale e prestazioni umane;
  • competenza linguistica FCL.055;
  • certificato medico di classe 2 valido;
  • almeno 100 ore di volo strumentale come PIC nella categoria di aeromobile corrispondente.

Licenze per attività non commerciali senza abilitazione al volo strumentale

L’articolo 7 riguarda PPL o CPL/ATPL senza IR, sempre nei limiti dei soli privilegi di pilota privato. Sono richiesti:

  • conoscenze di regolamentazione aeronautica e prestazioni umane;
  • superamento del test PPL;
  • soddisfacimento dei requisiti per l’abilitazione per tipo o classe pertinente;
  • certificato medico di classe 2;
  • competenza linguistica FCL.055;
  • almeno 100 ore di esperienza come pilota nella categoria corrispondente.

Eccezioni: voli del costruttore, competizioni, dimostrazioni e compiti limitati

L’articolo 8 introduce deroghe specifiche.

Per i voli del costruttore, la convalida può durare fino a 12 mesi ed essere limitata a compiti come:

  • istruzione di volo e prove per il rilascio iniziale delle abilitazioni per tipo;
  • supervisione delle attività iniziali del volo di linea da parte dei piloti dell’operatore;
  • voli di consegna o trasporto;
  • voli di linea iniziali;
  • dimostrazioni di volo;
  • voli di prova.

Il richiedente deve avere licenza, certificato medico e abilitazioni/qualifiche appropriate ICAO ed essere dipendente, direttamente o indirettamente, di un costruttore o di un’autorità aeronautica.

Per i voli di competizione o dimostrativi, la convalida può riguardare PPL, BPL o SPL e richiede che l’organizzatore fornisca prima dell’evento prove adeguate sulle misure di informazione di sicurezza e gestione del rischio, oltre ai titoli appropriati del richiedente.

Per i compiti specifici di carattere non commerciale, la convalida può essere concessa per massimo 28 giorni per anno civile, a condizione che il richiedente possieda i titoli richiesti e abbia effettuato almeno un volo di acclimatazione con un istruttore qualificato.

Conversione delle licenze

L’articolo 9 consente la conversione di licenze di paese terzo in PPL, BPL o SPL dell’Unione, se la licenza originaria è conforme all’annesso 1 della convenzione di Chicago e sia equivalente al titolo di destinazione sia una CPL o ATPL. Il richiedente deve:

  • superare un esame scritto su regolamentazione aeronautica e prestazioni umane;
  • superare il test di abilitazione pertinente;
  • soddisfare i requisiti per l’abilitazione per classe o per tipo;
  • possedere il certificato medico previsto dalla parte medica del regolamento (UE) n. 1178/2011;
  • dimostrare competenza linguistica FCL.055;
  • aver completato almeno 100 ore di volo come pilota.

Riconoscimento delle abilitazioni per classe e per tipo

L’articolo 10 disciplina l’inserimento in una licenza UE di una abilitazione per classe o per tipo valida contenuta in una licenza di paese terzo. La condizione è che il richiedente soddisfi i prerequisiti e i requisiti di esperienza della parte FCL, superi il test pertinente e sia in attività di volo. Le soglie minime di esperienza sono:

  • 100 ore per abilitazioni per classe di velivolo;
  • 500 ore per abilitazioni per tipo di velivolo;
  • 100 ore per elicotteri monomotore con massa massima al decollo certificata fino a 3 175 kg;
  • 350 ore per gli altri elicotteri.

Modifiche al regolamento (UE) n. 1178/2011 e applicazione nel tempo

L’articolo 11 abroga, nel regolamento (UE) n. 1178/2011, l’articolo 8 e l’allegato III, trasferendo la materia nel nuovo regolamento delegato. L’articolo 12 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Allegato: requisiti di esperienza

L’allegato dettaglia le soglie di esperienza per il riconoscimento/convalida di licenze di paesi terzi. Per i velivoli, la tabella 1 distingue tra:

  • ATPL(A) per operazioni commerciali plurimotore come PIC, con oltre 1 500 ore come PIC su velivoli a equipaggio plurimo;
  • ATPL(A) o CPL(A)/IR per il ruolo di copilota su velivoli a equipaggio plurimo, con oltre 1 500 ore come PIC o copilota;
  • MPL, con oltre 1 500 ore come copilota su velivoli a equipaggio plurimo;
  • CPL(A)/IR per operazioni commerciali su velivoli a equipaggio singolo, con oltre 1 000 ore come PIC nel trasporto aereo commerciale dall’ottenimento dell’IR, o come copilota in specifiche condizioni operative;
  • ATPL(A), CPL(A)/IR o CPL(A) per operazioni diverse dal trasporto aereo commerciale, con oltre 700 ore su velivoli, di cui 200 nel ruolo pertinente e 50 negli ultimi 12 mesi;
  • CPL(A) per operazioni commerciali su velivoli a equipaggio singolo come PIC, con oltre 1 500 ore nel trasporto aereo commerciale, incluse 500 ore in operazioni con idrovolante.

Per gli elicotteri, la tabella 2 distingue tra:

  • ATPL(H) con o senza privilegi IR e CPL(H)/IR per operazioni commerciali su elicotteri a equipaggio plurimo, con oltre 1 000 ore come PIC o come pilota, a seconda del ruolo e dell’operazione VFR/IFR;
  • CPL(H)/IR per operazioni commerciali su elicotteri a equipaggio singolo come PIC, con oltre 1 000 ore come PIC nel trasporto aereo commerciale dall’ottenimento dell’IR;
  • ATPL(H), CPL(H)/IR e CPL(H) per operazioni diverse dal trasporto aereo commerciale, con oltre 700 ore su elicotteri diversi da quelli certificati secondo CS-27/29 o equivalenti, di cui 200 nel ruolo pertinente e 50 negli ultimi 12 mesi.

Le note dell’allegato precisano che i titolari di CPL(A)/IR su velivoli a equipaggio plurimo e di CPL(H)/IR su elicotteri a equipaggio plurimo devono aver dimostrato il livello di conoscenza ICAO ATPL corrispondente prima del riconoscimento.

Disposizioni principali

Ambito di applicazione e definizioni

L’articolo 1 stabilisce che il regolamento disciplina le condizioni dettagliate per il riconoscimento di licenze di pilota, abilitazioni, privilegi o certificati associati e dei relativi certificati medici rilasciati ai sensi del diritto di paesi terzi. L’articolo 2 rinvia, per le definizioni, al regolamento (UE) n. 1178/2011, al regolamento (UE) 2018/395 e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976; definisce inoltre i "voli del costruttore" richiamando l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 965/2012.

Riconoscimento generale delle licenze di paesi terzi

L’articolo 3 consente agli Stati membri, fatti salvi gli accordi internazionali UE-paese terzo, di riconoscere licenze e certificati di paesi terzi secondo la sezione 2; di rilasciare licenze equivalenti ai richiedenti già titolari di licenze equivalenti ICAO, tenendo conto di eventuali crediti attribuiti da un’organizzazione di addestramento autorizzata o dichiarata; di riconoscere integralmente i crediti ai titolari di ATPL di paese terzo che soddisfano requisiti di esperienza e dispongono di abilitazione per tipo valida; e di rilasciare abilitazioni per tipo a titolari di licenze UE nel rispetto dei requisiti di un paese terzo, con limitazione agli aeromobili immatricolati in tale paese salvo rimozione della limitazione ex articolo 10.

Convalida delle licenze: autorità competente, durata e proroga

L’articolo 4 stabilisce che un’autorità competente di uno Stato membro può convalidare una licenza di pilota di paese terzo conforme all’annesso 1 della convenzione di Chicago. Per i residenti nell’Unione è competente lo Stato membro di residenza o stabilimento; per i non residenti, lo Stato membro della sede principale dell’operatore o dell’immatricolazione dell’aeromobile. La convalida ha durata massima di un anno ed è esercitabile solo entro tale periodo; può essere prorogata una sola volta, per un massimo di un altro anno, se il pilota ha presentato domanda di licenza UE o frequenta il relativo corso di addestramento. I titolari esercitano i privilegi secondo la parte FCL del regolamento (UE) n. 1178/2011.

Convalida per attività commerciali

L’articolo 5 prevede condizioni aggiuntive per la convalida di licenze destinate al trasporto aereo commerciale e ad altre attività commerciali: superamento del test di abilitazione pertinente per il ripristino dell’abilitazione per tipo o classe; dimostrazione della conoscenza delle parti pertinenti della normativa operativa e della parte FCL; prova della competenza linguistica FCL.055; possesso di certificato medico di classe 1 valido. Per velivoli ed elicotteri si applicano inoltre i requisiti di esperienza indicati nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato.

Convalida per attività non commerciali con abilitazione al volo strumentale

L’articolo 6 disciplina la convalida di PPL con IR, nonché di CPL e ATPL con IR quando il pilota intende esercitare soltanto i privilegi di pilota privato. Sono richiesti: superamento del test IR e dei test per tipo/classe pertinenti; conoscenze in regolamentazione aeronautica, codici meteorologici, pianificazione e prestazioni del volo strumentale e prestazioni umane; competenza linguistica FCL.055; certificato medico di classe 2 valido; almeno 100 ore di tempo di volo strumentale come PIC nella categoria di aeromobile corrispondente.

Convalida per attività non commerciali senza abilitazione al volo strumentale

L’articolo 7 si applica alla convalida di PPL o di CPL/ATPL senza IR, quando siano esercitati solo i privilegi di pilota privato. Richiede conoscenze di regolamentazione aeronautica e prestazioni umane, superamento del test PPL, soddisfacimento dei requisiti per l’abilitazione per tipo o classe pertinente, certificato medico di classe 2, competenza linguistica FCL.055 e almeno 100 ore di esperienza come pilota nella categoria corrispondente.

Eccezioni per voli del costruttore, competizioni, dimostrazioni e compiti limitati

L’articolo 8 consente deroghe per casi specifici. Per i voli del costruttore, la convalida può essere concessa fino a 12 mesi per attività limitate di istruzione, dimostrazione, trasporto o prova, se il richiedente possiede licenza, certificato medico e abilitazioni ICAO appropriate ed è dipendente di un costruttore o di un’autorità aeronautica. Per voli di competizione o dimostrativi, la convalida può riguardare PPL, BPL o SPL e richiede evidenze preventive sull’informazione di sicurezza e gestione dei rischi, oltre ai titoli appropriati. Per compiti specifici non commerciali, la convalida può durare fino a 28 giorni per anno civile, con licenza e certificato medico appropriati e almeno un volo di acclimatazione con istruttore qualificato.

Conversione delle licenze di paese terzo

L’articolo 9 consente la conversione di una licenza di paese terzo, rilasciata conformemente all’annesso 1 della convenzione di Chicago, in PPL, BPL o SPL dell’UE, se la licenza originaria è equivalente alla licenza di destinazione oppure è una CPL o ATPL. Il titolare deve superare un esame scritto su regolamentazione aeronautica e prestazioni umane, superare il test di abilitazione pertinente, soddisfare i requisiti per l’abilitazione per classe o tipo, possedere il certificato medico prescritto dalla parte medica del regolamento (UE) n. 1178/2011, dimostrare la competenza linguistica FCL.055 e aver completato almeno 100 ore di volo come pilota.

Riconoscimento di abilitazioni per classe e per tipo

L’articolo 10 prevede che un’abilitazione per classe o per tipo valida contenuta in una licenza di paese terzo possa essere inserita in una licenza UE se il richiedente soddisfa i requisiti di esperienza e i prerequisiti della parte FCL, supera il test di abilitazione pertinente, svolge attività di volo e raggiunge soglie minime di esperienza: 100 ore per abilitazioni per classe di velivolo, 500 ore per abilitazioni per tipo di velivolo, 100 ore per elicotteri monomotore con massa massima al decollo certificata fino a 3 175 kg e 350 ore per gli altri elicotteri.

Modifiche al regolamento (UE) n. 1178/2011 e applicazione

L’articolo 11 sopprime l’articolo 8 e l’allegato III del regolamento (UE) n. 1178/2011. L’articolo 12 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

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