Regolamento (UE) 2020/359
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/359 della Commissione del 4 marzo 2020 recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo rilevante la parte FCL del regolamento (UE) n. 1178/2011, con particolare attenzione all’introduzione della abilitazione al volo strumentale di base (BIR) e alla soppressione della EIR. Parallelamente, trasferisce a regimi separati la disciplina di licenza per palloni e alianti, ma coordina la parte medica e organizzativa del sistema con tali nuove discipline. Sono inoltre rivisti requisiti di età, crediti formativi, privilegî IFR, qualifiche di istruttori ed esaminatori, e regole transitorie per garantire il passaggio ordinato al nuovo assetto normativo.
Modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 sui requisiti tecnici e le procedure amministrative per gli equipaggi dell’aviazione civile, introducendo la Basic Instrument Rating (BIR), riformando la disciplina di palloni e alianti e aggiornando i requisiti di addestramento, certificazione e transizione verso l’AESA.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Riguarda piloti, istruttori, esaminatori, organizzazioni di addestramento autorizzate (ATO), organizzazioni di addestramento dichiarate (DTO), centri aeromedici e autorità competenti nel settore dell’aviazione civile. Incide in particolare sulle licenze di pilota per velivoli, elicotteri, convertiplani e dirigibili disciplinate dalla parte FCL del regolamento 1178/2011, nonché, per rinvio e coordinamento, sulle licenze di pilota di palloni e alianti disciplinate dai regolamenti (UE) 2018/395 e (UE) 2018/1976. Prevede esclusioni e regimi speciali per talune disposizioni applicabili solo da date successive, nonché misure transitorie per i titolari di EIR e per il trasferimento delle attività di sorveglianza e certificazione all’AESA.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/359: modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 sui requisiti per gli equipaggi dell’aviazione civile
Il regolamento aggiorna in modo organico il quadro UE sulle licenze dei piloti e sulla formazione aeronautica, intervenendo sul regolamento (UE) n. 1178/2011 alla luce del nuovo assetto istituzionale introdotto dal regolamento (UE) 2018/1139 e delle raccomandazioni EASA. La finalità dichiarata è migliorare la sicurezza aerea, semplificare l’accesso ai privilegi IFR per l’aviazione generale e spostare la disciplina specifica di palloni e alianti in regolamenti dedicati.
Ambito e impostazione generale
Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri e modifica il testo base della parte FCL, oltre alle parti medica, ARA, ORA e DTO. In particolare:
- mantiene nel regolamento 1178/2011 la disciplina generale delle licenze di pilotaggio per velivoli, elicotteri, convertiplani e dirigibili;
- rinvia a regolamenti separati la disciplina di rilascio delle licenze per palloni e alianti;
- conserva però l’applicazione di alcune regole trasversali, in particolare in materia medica, sorveglianza, certificazione delle organizzazioni e crediti tra qualifiche.
Riforma dell’oggetto del regolamento e coordinamento con palloni e alianti
L’articolo 1 riscrive il contenuto dell’articolo 1 del regolamento 1178/2011, chiarendo l’ampio perimetro delle regole tecniche e amministrative: licenze, limitazioni, sospensioni e revoche, privilegi dei titolari, certificazione degli istruttori, medici aeronautici, equipaggio di cabina, organizzazioni di addestramento, FSTD e sistemi di gestione. La novità centrale è che le licenze di pilota per palloni e alianti non sono più disciplinate dalla parte FCL in quanto tali. Tuttavia, il regolamento conferma che per tali categorie continuano ad applicarsi:
- l’articolo 11 ter e l’articolo 11 quater;
- l’allegato IV (parte medica);
- l’allegato VI (parte ARA);
- l’allegato VII (parte ORA);
- l’allegato VIII (parte DTO).
Nuova Basic Instrument Rating (BIR) e soppressione dell’EIR
Il principale intervento sostanziale è l’introduzione della BIR, che sostituisce nella sostanza la precedente EIR, ritenuta superflua. La BIR consente voli IFR su velivoli a equipaggio singolo, con alcune specificità:
- i privilegi possono essere esercitati solo su velivoli ai quali si applicano le relative abilitazioni per classe;
- la BIR notturna è esercitabile solo se il pilota possiede anche l’abilitazione al volo notturno;
- la BIR plurimotore vale anche sui monomotore per i quali il pilota è abilitato.
Le condizioni operative includono soglie minime di decision height/ minimum descent height aumentate di 200 piedi rispetto ai minimi ordinari, visibilità non inferiore a 1 500 m e limitazioni meteorologiche sia alla partenza sia alla destinazione/alternato.
Requisiti di accesso, corso e test per la BIR
I richiedenti devono essere titolari almeno di una PPL(A). Il corso deve essere svolto presso un’ATO e comprendere:
- istruzione teorica conforme alla norma FCL.615, lettera a);
- istruzione di volo articolata in moduli, tra cui abilità di pilotaggio con il solo riferimento agli strumenti, procedure IFR di partenza/attesa/avvicinamento, procedure di volo IFR in rotta e, se del caso, addestramento multimotore con motore inoperativo.
Il test di abilitazione deve essere svolto su aeromobile adeguato e secondo l’appendice 7, ora rinominata "Test di abilitazione BIR e IR". Per la BIR plurimotore il test deve svolgersi su aeromobile plurimotore; per la BIR monomotore su aeromobile monomotore.
Validità, rinnovo e ripristino della BIR
La BIR ha validità annuale. Il rinnovo può avvenire in due modi:
- superando i controlli di professionalità entro i tre mesi precedenti la scadenza;
- oppure, durante il periodo di validità, completando 6 ore in IFR come pilota in comando, con 3 procedure di avvicinamento strumentale e un volo di addestramento di almeno 1 ora con istruttore abilitato.
Ogni secondo rinnovo, alternativamente, deve avvenire tramite controlli di professionalità su aeromobile. Se la BIR è scaduta, il ripristino richiede, se necessario, addestramento di aggiornamento e il superamento dei controlli di professionalità. Per la BIR plurimotore, rinnovo, ripristino e addestramento devono avvenire su aeromobile plurimotore.
Regime transitorio per titolari di EIR
L’articolo 4 quater disciplina il passaggio dall’EIR alla BIR.
- Fino all’8 settembre 2022 i titolari di EIR possono continuare a esercitare i relativi privilegi.
- Possono ottenere il rinnovo o ripristino dell’EIR secondo la regola FCL.825, lettera g), del regolamento delegato richiamato.
- Ricevono crediti completi ai fini dei requisiti di addestramento della BIR e per la teoria, se già titolari di EIR o se hanno superato l’esame teorico EIR prima dell’8 settembre 2021.
- I corsi EIR iniziati prima dell’8 settembre 2021 possono proseguire e sono trattati come corsi BIR.
Modifiche ai requisiti di licenza, età, esami e crediti
Il regolamento interviene su numerose norme della parte FCL:
- età minima per il primo volo da solista: 16 anni;
- età minima per LAPL: 17 anni;
- età minima per PPL: 17 anni;
- limiti temporali per la validità del superamento della teoria: 24 mesi per LAPL e PPL, 36 mesi per CPL e IR, durata illimitata per BIR;
- per la BIR, la domanda per il test di abilitazione va presentata solo dopo aver completato tutti i moduli di addestramento ed essere stati raccomandati da un’ATO.
Sono inoltre aggiornate le norme sui crediti tra licenze e categorie di aeromobili, inclusi i crediti derivanti da BPL e SPL, nonché quelli tra IR, BIR e altre qualifiche. Il regolamento disciplina anche i crediti per la materia "comunicazioni" e per la parte IFR di tale materia.
Lingua inglese e privilegi IR
Per i titolari di IR viene rafforzato il requisito linguistico:
- è espressamente richiesta la dimostrazione di un’adeguata competenza in lingua inglese;
- la valutazione della competenza linguistica deve avvenire secondo un metodo stabilito dalle autorità competenti.
Limiti di esercizio, età massima e categorie aeromobile
Sono riviste le norme sull’esercizio commerciale e sui limiti anagrafici:
- i titolari di una licenza non possono operare come piloti su aeromobili utilizzati per trasporto aereo commerciale oltre i 65 anni;
- sono confermati i divieti/limiti di impiego in trasporto passeggeri e commerciale per determinate categorie;
- sono aggiornate le regole sull’uso di aeromobili in IFR, che ora comprendono esplicitamente velivoli, elicotteri, dirigibili e convertiplani.
Addestramento, istruttori ed esaminatori
Il regolamento aggiorna in modo esteso i requisiti di istruttori ed esaminatori:
- FI, FI(F), FI(H), FI(As), IRI, TRI, CRI, SFE, FIE, STI e IRE sono ridefiniti o modificati nei privilegi e nei requisiti;
- gli istruttori che impartiscono formazione per BIR e IR devono soddisfare condizioni specifiche di esperienza di volo in IFR;
- gli esaminatori IRE sono ora espressamente competenti per test di abilitazione e controlli di professionalità relativi a BIR e IR;
- le ATO e le DTO devono conformarsi ai requisiti delle parti FCL, BFCL e SFCL, con programmi di addestramento verificati o approvati dall’autorità competente.
Parte medica e requisiti sanitari
L’allegato IV viene aggiornato soprattutto nella norma MED.A.030. Si stabilisce che:
- per LAPL, BPL e SPL è sufficiente almeno un certificato medico LAPL valido;
- per PPL è richiesto almeno un certificato medico di classe 2;
- per determinate operazioni commerciali con palloni e alianti valgono specifici requisiti di classe 2;
- per CPL, MPL e ATPL è richiesto un certificato medico di classe 1.
Inoltre, se a una PPL si aggiunge un’abilitazione al volo strumentale o al volo strumentale di base, il titolare deve sottoporsi all’audiometria tonale pura secondo la periodicità e gli standard per i titolari di certificato medico di classe 1.
Parte ARA: sorveglianza e trasferimento dei fascicoli
Le modifiche alla parte ARA rafforzano il coordinamento amministrativo tra Stati membri ed EASA.
- Le autorità competenti devono mantenere un elenco aggiornato di certificati, licenze, attestati, dichiarazioni DTO e programmi di addestramento verificati o approvati.
- Sono precisate le procedure in caso di non conformità delle DTO o di organizzazioni certificate da altre autorità.
- In caso di richiesta di cambio dell’autorità competente da parte del titolare della licenza, l’autorità ricevente deve chiedere il trasferimento della verifica della licenza e della documentazione medica, inclusa una sintesi della storia clinica pertinente.
- Le autorità devono sviluppare procedure per i voli di addestramento sotto supervisione degli istruttori FI(B) e FI(S).
Parte ORA e parte DTO: coerenza dei programmi di addestramento
Le parti ORA e DTO sono adeguate per assicurare coerenza tra parte FCL, parte BFCL e parte SFCL:
- i programmi di addestramento devono essere conformi ai requisiti applicabili alle rispettive categorie di aeromobili;
- gli istruttori di volo e di simulatore devono possedere le qualifiche richieste per il tipo di addestramento fornito;
- le DTO possono offrire alcuni corsi per esaminatori, ma solo dopo dichiarazione e approvazione del programma da parte dell’autorità competente;
- la dichiarazione DTO deve includere una politica di sicurezza e l’impegno continuativo al rispetto dei requisiti essenziali e settoriali applicabili.
Documentazione e modelli
Sono aggiornati i modelli di licenza, i riferimenti numerici, le indicazioni sulle parti normative applicabili e le menzioni ai privilegi. Le appendici relative ai certificati ATO e all’approvazione dei programmi DTO sono riscritte per includere espressamente, oltre alla parte FCL, anche le parti BFCL e SFCL.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dall’8 aprile 2020. Alcune modifiche specifiche si applicano solo dall’8 settembre 2021, mentre altre si applicano già dalla data di entrata in vigore, secondo il dettaglio contenuto nell’articolo 2.
Disposizioni principali
Modifica dell’oggetto del regolamento 1178/2011
L’articolo 1 riscrive l’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1178/2011, precisando che esso disciplina licenze di pilota, certificazione di istruttori ed esaminatori, certificati medici, esaminatori aeromedici, equipaggio di cabina, organizzazioni di addestramento, FSTD e requisiti di amministrazione e gestione. Si chiarisce inoltre che gli articoli 11 ter e 11 quater e gli allegati IV, VI, VII e VIII si applicano anche alle licenze di pilota per palloni e alianti.
Palloni e alianti: rinvio a regolamenti separati
I requisiti di rilascio delle licenze per palloni e alianti sono rimossi dalla parte FCL del regolamento 1178/2011 e ricondotti ai regolamenti (UE) 2018/395 e (UE) 2018/1976. Restano tuttavia applicabili la parte medica e le parti ARA, ORA e DTO, oltre a talune disposizioni trasversali sui crediti e sulle procedure amministrative.
Introduzione della Basic Instrument Rating (BIR)
Viene inserita la nuova norma FCL.835, che disciplina privilegi, prerequisiti, corso, test di abilitazione, validità, rinnovo e ripristino della BIR. La BIR consente voli IFR su velivoli monomotore o plurimotore a equipaggio singolo, con limiti operativi specifici, condizioni meteorologiche minime e validità annuale.
Soppressione dell’EIR e regole transitorie
La norma FCL.825 sull’en route instrument rating (EIR) è soppressa. L’articolo 4 quater prevede che i titolari di EIR possano continuare a esercitarne i privilegi fino all’8 settembre 2022 e ottenere crediti completi ai fini della BIR. I corsi EIR iniziati prima dell’8 settembre 2021 possono proseguire e sono considerati corsi BIR.
Aggiornamento dei requisiti teorici, di credito e di età
Sono modificati i requisiti di età minima per LAPL e PPL, i periodi di validità degli esami teorici, i crediti tra diverse licenze e categorie di aeromobili e le condizioni di presentazione delle domande. In particolare, per il primo volo da solista l’età minima è 16 anni, per la LAPL 17 anni e per la PPL 17 anni; sono introdotte nuove regole di credito per BIR, IR, TMG e licenze di palloni/alianti.
Aggiornamento di istruttori, esaminatori e organizzazioni
Sono rivisti i privilegi e i requisiti di FI, IRI, TRI, CRI, SFE, FIE, FE, FE(S) e FE(B), nonché le regole per ATO e DTO. Le organizzazioni di addestramento devono conformarsi alle parti FCL, BFCL e SFCL, e le autorità competenti devono verificare i programmi di addestramento e la conformità dei soggetti dichiarati o certificati.
Misure transitorie istituzionali
Entro l’8 aprile 2021 gli Stati membri devono trasferire all’AESA tutti i registri relativi alla sorveglianza delle organizzazioni di addestramento per licenze di pilota nei settori affidati all’Agenzia. I procedimenti di certificazione avviati prima dell’8 aprile 2020 devono essere conclusi con coordinamento tra Stato membro e AESA, dopodiché l’AESA assume le responsabilità di autorità competente.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica dall’8 aprile 2020. Talune disposizioni si applicano solo dall’8 settembre 2021, mentre altre si applicano dalla data di entrata in vigore, secondo il dettaglio dell’articolo 2.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 4 mar 2020Regolamento (UE) 2020/354
- Regolamento · 4 mar 2020Regolamento (UE) 2020/356
- Regolamento · 4 mar 2020Regolamento (UE) 2020/357
- Regolamento · 4 mar 2020Regolamento (UE) 2020/358
- Regolamento · 4 mar 2020Regolamento (UE) 2020/723
- Regolamento · 3 mar 2020Regolamento (UE) 2020/352
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →