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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/352

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/352 della Commissione del 3 marzo 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa all’Ucraina nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti dai quali determinati prodotti a base di pollame possono essere importati e transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0352

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la voce relativa all’Ucraina nell’elenco dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008, che disciplina le condizioni veterinarie per l’importazione e il transito nell’Unione di prodotti a base di pollame. Alla luce della situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità in Ucraina, la Commissione limita le autorizzazioni alle sole aree non colpite o alle zone specificamente regionalizzate. L’atto modifica quindi il perimetro geografico delle partite ammissibili, con effetto immediato secondo la data di entrata in vigore prevista.

Modifica l’elenco di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 aggiornando la voce relativa all’Ucraina per le importazioni e il transito nell’Unione di determinati prodotti a base di pollame in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni e al transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame provenienti dall’Ucraina, con riferimento alla regionalizzazione sanitaria prevista dal regolamento (CE) n. 798/2008. Incide sui paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati a esportare verso l’UE in funzione dello stato sanitario rispetto all’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Le nuove restrizioni e aperture riguardano in particolare le aree ucraine colpite dal focolaio H5 segnalato il 19 gennaio 2020, mentre restano rilevanti anche le zone già regionalizzate per i focolai H5N8 del 2016-2017. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini SEE.

Modifica della voce Ucraina nell’elenco dei paesi autorizzati per prodotti a base di pollame

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/352 interviene sul regolamento (CE) n. 798/2008, che disciplina le condizioni di certificazione veterinaria per l’importazione e il transito nell’Unione di pollame e prodotti a base di pollame. La Commissione aggiorna la situazione dell’Ucraina alla luce dell’evoluzione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), applicando un approccio di regionalizzazione più puntuale rispetto alle aree effettivamente colpite.

Contesto e base giuridica

L’atto è adottato sulla base della direttiva 2002/99/CE e della direttiva 2009/158/CE. Nei considerando la Commissione ricorda che il regolamento (CE) n. 798/2008 consente importazioni e transiti solo da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inseriti nell’elenco di cui all’allegato I, parte 1, e che tali elenchi dipendono dalla situazione sanitaria rispetto all’HPAI. Viene altresì richiamato il precedente intervento del 2017, adottato a seguito dei focolai H5N8 del 2016-2017.

Evoluzione sanitaria in Ucraina

La Commissione prende atto che l’Ucraina aveva comunicato l’avvenuta pulizia e disinfezione nelle aree interessate dai focolai precedenti e le misure adottate per evitarne la diffusione, con valutazione positiva circa l’eliminazione di quei focolai. Tuttavia, il 19 gennaio 2020 l’Ucraina ha confermato un nuovo focolaio di HPAI del sottotipo H5 in un’azienda avicola sul proprio territorio. Di conseguenza, l’intero territorio ucraino non può più essere considerato indenne dalla malattia e le autorità veterinarie ucraine non possono certificare partite provenienti dalle zone interessate dal nuovo focolaio.

Effetto normativo: aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. La voce relativa all’Ucraina viene sostituita integralmente dall’allegato del regolamento, con aggiornamento delle qualifiche territoriali e delle condizioni per i certificati veterinari relativi alle partite di prodotti a base di pollame.

Articolazione territoriale della voce "UA – Ucraina"

L’allegato distingue diverse situazioni territoriali:

  • "UA-0": l’intero paese;
  • "UA-1": l’intero paese Ucraina, esclusa la zona "UA-2";
  • "UA-2": zona dell’Ucraina corrispondente a specifiche aree sottoposte a restrizioni.

Tra le aree ricomprese nella zona "UA-2" sono indicate:

  • regione (oblast) di Kherson;
  • regione (oblast) di Odessa;
  • regione (oblast) di Chernivtsi;
  • regione (oblast) di Vinnytsia, distretto (raion) di Nemyriv, con l’elenco dettagliato dei comuni riportati nel testo.

Date di chiusura e riapertura delle zone

Per le aree regionalizzate l’allegato indica le date rilevanti ai fini della certificazione:

  • Kherson: chiusura 30.11.2016, apertura 7 marzo 2020;
  • Odessa: chiusura 4.1.2017, apertura 7 marzo 2020;
  • Chernivtsi: chiusura 4.1.2017, apertura 7 marzo 2020;
  • Vinnytsia, distretto di Nemyriv: chiusura 19.1.2020.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con rilevanza anche ai fini SEE.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda la voce "UA – Ucraina" e ridefinisce le zone autorizzate all’importazione e al transito di determinati prodotti a base di pollame in funzione della situazione HPAI.

Regionalizzazione e zone autorizzate per l’Ucraina

L’allegato sostituisce integralmente la voce relativa all’Ucraina. Sono previste diverse qualifiche territoriali: "UA-0" per l’intero paese; "UA-1" per l’intero paese esclusa la zona "UA-2"; e "UA-2" per specifiche zone soggette a restrizioni. Tra queste figurano la regione di Kherson, la regione di Odessa, la regione di Chernivtsi e, per la regione di Vinnytsia, il distretto di Nemyriv con l’elenco dettagliato dei comuni indicati nell’allegato.

Date di chiusura e di riapertura delle zone regionalizzate

Per le zone elencate in "UA-2" l’allegato riporta date di chiusura e apertura: Kherson con chiusura 30.11.2016 e apertura 7 marzo 2020; Odessa e Chernivtsi con chiusura 4.1.2017 e apertura 7 marzo 2020; Vinnytsia, distretto di Nemyriv, con chiusura 19.1.2020 e senza data di apertura indicata nel testo fornito.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica e motivazione sanitaria

Il regolamento è adottato sulla base della direttiva 2002/99/CE e della direttiva 2009/158/CE. I considerando spiegano che l’Ucraina aveva inizialmente completato le operazioni di pulizia e disinfezione relative ai focolai H5N8 del 2016-2017, ma ha poi confermato un nuovo focolaio di HPAI H5 il 19 gennaio 2020; di conseguenza non è più possibile considerare indenne l’intero territorio nazionale e le restrizioni devono applicarsi alle sole aree colpite e sottoposte a restrizioni dalle autorità ucraine.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleimportazioni agroalimentarisicurezza alimentarecommercio internazionale

Testo integrale

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