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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/357

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/357 della Commissione del 4 marzo 2020 recante modifica del regolamento (UE) 2018/395 per quanto riguarda le licenze di pilota di pallone (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0357

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regime dei palloni nel diritto aeronautico dell’UE, aggiornando il regolamento (UE) 2018/395 e introducendo una disciplina completa per le licenze di pilota di pallone (BPL) nella nuova parte BFCL. Le modifiche semplificano e riorganizzano i requisiti di addestramento e di esperienza, disciplinano le operazioni commerciali mediante dichiarazione dell’operatore e rafforzano i requisiti per istruttori ed esaminatori. Sono inoltre previste norme transitorie per la conversione delle licenze nazionali e per il credito degli addestramenti già iniziati prima della data di applicazione.

Modifica il regolamento (UE) 2018/395 per aggiornare le regole su operazioni con palloni e licenze degli equipaggi di condotta per palloni, introducendo la nuova parte BFCL e adeguando la disciplina delle operazioni commerciali e degli addestramenti.

Ambito di applicazione

Si applica alle operazioni di volo con palloni e al rilascio, mantenimento, rinnovo, ripristino e uso delle licenze di pilota di pallone, delle abilitazioni, dei privilegi e dei certificati associati, per gli aeromobili che rientrano nelle condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2018/1139. Riguarda operatori, piloti, allievi piloti, istruttori, esaminatori, organizzazioni di addestramento (ATO/DTO) e autorità competenti degli Stati membri; comprende anche i casi di operazioni commerciali, voli introduttivi, voli di addestramento, voli frenati e attività svolte con palloni immatricolati in Stati membri o, in alcuni casi, in paesi terzi. Sono previste disposizioni transitorie per licenze, certificati e addestramenti già avviati prima dell’8 aprile 2020, con termini fino all’8 aprile 2021 per la conversione o l’adattamento in diversi casi.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/357: licenze di pilota di pallone e operazioni con palloni

Il regolamento interviene sul quadro europeo delle operazioni con palloni e delle licenze dei relativi equipaggi di condotta, modificando il regolamento (UE) 2018/395. La finalità dichiarata è quella di introdurre requisiti più proporzionati e basati sul rischio per il rilascio delle licenze di pilota di pallone, tenendo conto delle specificità operative di questo segmento dell’aviazione generale e dell’esperienza applicativa maturata.

Ambito e finalità della modifica

Il nuovo testo precisa che il regolamento disciplina sia le operazioni di volo con palloni sia il rilascio e il mantenimento delle licenze di pilota, delle abilitazioni, dei privilegi e dei certificati associati, per gli aeromobili rientranti nelle condizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2018/1139. Il sistema è costruito in coordinamento con il regolamento (UE) n. 1178/2011, che resta il riferimento per varie definizioni, per la parte medica e per il modello di governance delle organizzazioni di addestramento.

Operazioni commerciali e dichiarazione dell’operatore

La modifica dell’articolo 3 rafforza il regime delle operazioni commerciali con palloni: l’operatore può svolgerle solo dopo aver dichiarato all’autorità competente di avere capacità e mezzi adeguati a rispettare gli obblighi connessi all’impiego del pallone. Il regolamento individua però alcune attività escluse da tale dichiarazione, in particolare i voli introduttivi e i voli per lanci con paracadute svolti da determinate organizzazioni di addestramento o da organizzazioni dedicate alla promozione degli sport aerei o dell’aviazione da diporto, nonché i voli di addestramento svolti da ATO con sede principale in uno Stato membro, a condizione che siano rispettati specifici requisiti soggettivi e oggettivi.

Definizioni e struttura della nuova disciplina BFCL

Una parte centrale dell’intervento è l’introduzione di nuove definizioni, tra cui "operazione commerciale", "volo introduttivo", "contratto di dry lease", "licenza nazionale", "licenza conforme alla parte-BFCL" e "relazione di conversione". Nell’allegato I vengono inoltre precisati concetti operativi fondamentali, come il tempo di volo, le classi e i gruppi di palloni, il test di abilitazione, la valutazione della competenza, il volo come solista e il volo frenato. Su tale base viene aggiunto l’allegato III, che costituisce la nuova parte BFCL sui requisiti per le licenze degli equipaggi di condotta di palloni.

Licenza di pilota di pallone: requisiti essenziali

La parte BFCL stabilisce che la BPL può essere rilasciata solo a chi soddisfi requisiti di età, addestramento teorico e pratico, conoscenze, esperienza e idoneità medica. In sintesi:

  • l’età minima per richiedere la BPL è 16 anni;
  • l’addestramento deve essere svolto presso una ATO o una DTO e comprendere almeno 16 ore di istruzione di volo, 12 ore di volo a doppio comando, 10 gonfiaggi, 20 decolli e atterraggi e un volo da solista supervisionato di almeno 30 minuti;
  • le conoscenze teoriche riguardano, tra l’altro, regolamentazione aeronautica, prestazioni umane, meteorologia, comunicazioni, principi del volo, procedure operative, prestazioni e pianificazione, conoscenza generale dell’aeromobile e navigazione;
  • il superamento degli esami teorici richiede almeno il 75 % dei punti per ciascun esame scritto e il completamento dell’intera serie entro 18 mesi dal primo esame;
  • il test pratico va sostenuto sulla stessa classe di palloni del corso e, per i palloni ad aria calda, sul gruppo A.

Privilegi, estensioni e attività recente

I privilegi della BPL consentono di operare come pilota in comando, senza retribuzione nelle operazioni non commerciali e, nelle operazioni commerciali, solo se il pilota è titolare della specifica abilitazione alle operazioni commerciali. Il regolamento disciplina poi l’estensione dei privilegi ad altre classi o gruppi di palloni, inclusi i criteri di esperienza per passare da un gruppo all’altro nella classe dei palloni ad aria calda. È anche previsto un dettagliato regime di attività di volo recente, basato su ore di volo, decolli e atterraggi, voli con istruttore o controlli di professionalità, con specifiche regole aggiuntive per i piloti abilitati a più classi e per chi detiene anche l’abilitazione commerciale.

Abilitazioni aggiuntive: volo frenato, volo notturno e operazioni commerciali

La sottoparte ADD introduce tre abilitazioni principali.

Per il volo frenato con palloni ad aria calda, è necessario essere già titolari dei privilegi per tale classe e aver completato almeno due voli di istruzione frenati; per esercitare i privilegi occorre inoltre aver effettuato almeno un volo frenato nei 48 mesi precedenti, oppure un volo equivalente sotto supervisione.

Per il volo notturno, il pilota deve aver completato almeno due voli notturni di istruzione, della durata minima di un’ora ciascuno.

Per le operazioni commerciali, il richiedente deve avere almeno 18 anni, almeno 50 ore di tempo di volo e 50 decolli/atterraggi come PIC, i privilegi sulla classe interessata e il superamento di un test di abilitazione. Il mantenimento dei privilegi richiede, nei 180 giorni precedenti il volo pianificato, tre voli come PIC oppure un volo sotto supervisione, e nei 24 mesi precedenti un controllo di professionalità oppure un corso di aggiornamento con almeno sei ore di teoria e un volo di addestramento. Sono previste anche regole specifiche per la registrazione nel libretto di volo e per l’estensione a più classi di palloni.

Istruttori di volo e centri di addestramento

Il regolamento definisce il certificato FI(B) per gli istruttori di volo su pallone. Il richiedente deve avere almeno 18 anni, essere titolare della BPL con i relativi privilegi, aver totalizzato 75 ore di volo come PIC, aver completato un corso istruttori presso ATO o DTO e aver superato una valutazione della competenza. Il corso comprende elementi pedagogici, teoria, pratica di volo e almeno una fase di addestramento supervisionato. Il certificato consente l’istruzione per il rilascio e il mantenimento di licenze, abilitazioni e certificati, nonché per l’estensione dei privilegi a ulteriori classi o gruppi.

Le organizzazioni di addestramento devono rispettare i requisiti del regolamento (UE) n. 1178/2011; quelle già approvate o dichiarate devono adattare i programmi di addestramento, se necessario, entro l’8 aprile 2021.

Esaminatori di volo e controlli di competenza

La sottoparte FE disciplina il certificato FE(B), necessario per svolgere test di abilitazione, controlli di professionalità e valutazioni della competenza. Il richiedente deve possedere esperienza di volo significativa, aver completato un corso di standardizzazione, superare una valutazione della competenza e dimostrare la preparazione pertinente ai privilegi richiesti. Il certificato ha validità quinquennale e si rinnova se, durante il periodo di validità, sono stati svolti un corso di aggiornamento e almeno un test o controllo supervisionato negli ultimi 24 mesi.

Sono previsti limiti in caso di conflitto di interessi: l’esaminatore non può valutare un richiedente cui abbia fornito oltre il 50 % dell’istruzione necessaria, né operare quando la propria obiettività possa risultare compromessa. Dopo ogni prova deve comunicare l’esito, redigere e trasmettere una relazione dettagliata e conservare la documentazione per cinque anni.

Disposizioni transitorie, conversioni e crediti formativi

Il regolamento contiene un articolato regime transitorio. Le licenze conformi alla parte-FCL per i palloni, con i relativi privilegi, abilitazioni e certificati, già rilasciate prima della data di applicazione, si considerano rilasciate a norma del nuovo regolamento; le licenze nazionali di pallone rilasciate prima di tale data possono essere esercitate fino all’8 aprile 2021 e devono essere convertite entro quel termine. Anche i certificati medici nazionali restano validi fino al rinnovo o, se anteriore, fino all’8 aprile 2021.

Gli addestramenti iniziati prima della data di applicazione secondo la parte-FCL, o secondo l’annesso 1 della convenzione di Chicago, beneficiano del credito normativo, purché la BPL sia rilasciata entro l’8 aprile 2021. Le relazioni di conversione e di credito sono elaborate dallo Stato membro, in consultazione con l’AESA, e devono descrivere con precisione la portata dell’addestramento e i requisiti riconosciuti.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dall’8 aprile 2020. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e modifica del regolamento 2018/395

L’articolo 1 sostituisce il titolo e l’articolo 1 del regolamento (UE) 2018/395, precisando che esso stabilisce regole dettagliate per le operazioni di volo con palloni e per il rilascio e il mantenimento delle licenze di pilota e delle abilitazioni, dei privilegi e dei certificati associati, per i palloni che rientrano nell’ambito del regolamento (UE) 2018/1139.

Nuove definizioni

L’articolo 2 introduce e aggiorna definizioni essenziali, tra cui "operazione commerciale", "volo introduttivo", "contratto di dry lease", "licenza nazionale", "licenza conforme alla parte-BFCL" e "relazione di conversione". Nell’allegato I sono inoltre ridefinite nozioni tecniche come AMC, AltMoC, tempo di volo, classi e gruppi di palloni, test di abilitazione, valutazione della competenza, volo come solista e volo frenato.

Regole per le operazioni commerciali e per alcune eccezioni

L’articolo 3, paragrafo 2, impone agli operatori di palloni di effettuare operazioni commerciali solo previa dichiarazione all’autorità competente circa capacità e mezzi per adempiere alle responsabilità connesse. Sono esentati dalla dichiarazione alcuni voli, tra cui voli introduttivi e voli per lanci con paracadute svolti da organizzazioni di addestramento o da organizzazioni per sport aerei/aviazione da diporto, a condizioni specifiche, nonché i voli di addestramento effettuati da ATO con sede principale in uno Stato membro.

Licenze di pilota e certificazione medica

Il nuovo articolo 3 bis stabilisce che i piloti devono rispettare i requisiti tecnici e amministrativi della parte-BFCL e della parte medica del regolamento (UE) n. 1178/2011. Le licenze BFCL consentono, in deroga, di effettuare i voli esentati senza rispettare la norma BFCL.215. Gli Stati membri possono autorizzare allievi piloti a esercitare privilegi limitati senza supervisione, sulla base di una valutazione del rischio, con limiti territoriali e di immatricolazione, credito dell’addestramento ai fini del rilascio della BPL, relazioni triennali alla Commissione e all’AESA e monitoraggio continuo della sicurezza.

Regime transitorio per licenze e certificati esistenti

Il nuovo articolo 3 ter prevede la validità delle licenze conformi alla parte-FCL e dei relativi privilegi, abilitazioni e certificati rilasciati prima della data di applicazione. Le licenze nazionali di pallone rilasciate prima di tale data restano utilizzabili fino all’8 aprile 2021, entro cui devono essere convertite. I certificati medici nazionali restano validi fino al rinnovo o, se precedente, fino all’8 aprile 2021.

Credito per addestramenti già iniziati

L’articolo 3 quarter riconosce il credito per gli addestramenti iniziati prima della data di applicazione secondo la parte-FCL o secondo l’annesso 1 della convenzione di Chicago, purché la BPL sia rilasciata entro l’8 aprile 2021. Sono previste regole specifiche per il completamento dell’addestramento su dirigibili ad aria calda e per il riconoscimento delle ore di addestramento. Le relazioni di credito sono elaborate dallo Stato membro in consultazione con l’AESA.

Organizzazioni di addestramento

L’articolo 3 quinquies impone alle organizzazioni di addestramento per licenze di pilota di rispettare i requisiti dell’articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011. Le organizzazioni già approvate o dichiarate devono adattare i programmi di addestramento, se necessario, entro l’8 aprile 2021.

Nuova parte BFCL: rilascio e gestione della BPL

L’allegato III disciplina in modo organico la licenza di pilota di pallone, i requisiti di età, addestramento, conoscenze teoriche, test pratici, estensioni di privilegi, attività recente, documenti da portare a bordo e registrazione del tempo di volo. Prevede anche la limitazione, sospensione o revoca delle licenze ai sensi della parte-ARA del regolamento (UE) n. 1178/2011.

Abilitazioni aggiuntive

La sottoparte ADD introduce l’abilitazione al volo frenato con palloni ad aria calda, l’abilitazione al volo notturno e l’abilitazione alle operazioni commerciali. Per ciascuna sono fissati requisiti di accesso, esperienza minima, test o voli di addestramento, criteri di mantenimento dei privilegi e obblighi di registrazione nel libretto di volo.

Istruttori di volo (FI(B))

La sottoparte FI definisce i requisiti per il certificato di istruttore di volo su pallone, inclusi età minima, esperienza di volo, corso di addestramento, valutazione della competenza, privilegi, ambito territoriale, e requisiti di attività recente. Sono previste regole per l’istruzione svolta al di fuori del territorio degli Stati membri.

Esaminatori di volo (FE(B))

La sottoparte FE disciplina i requisiti per il certificato di esaminatore di volo su pallone, i conflitti di interessi, lo svolgimento dei test e dei controlli, gli obblighi di relazione e conservazione documentale, la standardizzazione iniziale e il rinnovo o ripristino del certificato con validità quinquennale.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilesicurezza aerealicenze aeronauticheoperazioni aereeformazione e certificazione professionale

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