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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/358

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/358 della Commissione del 4 marzo 2020 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 per quanto riguarda le licenze di pilota di aliante (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0358

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il quadro esecutivo sugli alianti introducendo una parte specifica (parte SFCL) dedicata alle licenze di pilota di aliante, alle relative abilitazioni e ai certificati di istruttore ed esaminatore. La disciplina è costruita in modo più proporzionato e basato sul rischio, con regole separate rispetto a quelle generali sugli equipaggi di condotta, ma con numerosi rinvii ai requisiti medici e procedurali del regolamento (UE) n. 1178/2011. Sono previste norme transitorie per il riconoscimento di licenze, addestramenti e certificazioni già esistenti, nonché per la conversione delle licenze nazionali entro l'8 aprile 2021.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 introducendo regole autonome e dettagliate per le licenze di pilota di aliante, i relativi privilegi, le abilitazioni, gli istruttori e gli esaminatori.

Ambito di applicazione

Si applica alle operazioni di volo con alianti e al rilascio, mantenimento, rinnovo e ripristino delle licenze di pilota di aliante (SPL) e dei privilegi, abilitazioni e certificati associati, quando gli aeromobili rientrano nelle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2018/1139. Coinvolge piloti, allievi pilota, istruttori di volo su aliante (FI(S)), esaminatori di volo su aliante (FE(S)), organizzazioni di addestramento approvate (ATO) o dichiarate (DTO) e autorità competenti designate dagli Stati membri. Sono previste disposizioni transitorie per licenze, certificati, addestramenti e crediti già avviati prima dell'8 aprile 2020, nonché la possibilità per gli Stati membri di autorizzare, entro condizioni rigorose, privilegi limitati senza supervisione per allievi pilota e di continuare ad applicare alcune regole nazionali fino all'8 aprile 2021 per la conversione delle licenze nazionali.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/358 - licenze di pilota di aliante

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 per separare e dettagliare la disciplina delle licenze di pilota di aliante, creando una parte autonoma dedicata alle licenze, ai privilegi, alle abilitazioni e ai certificati per gli alianti. La scelta normativa è motivata dall'esigenza di adottare requisiti più proporzionati, semplificati e basati sul rischio, pur mantenendo un livello accettabile di sicurezza aerea e la continuità con il sistema generale di licenze aeronautiche.

Finalità e contesto normativo

L'atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2018/1139, che attribuisce alla Commissione il compito di adottare regole di esecuzione per l'aviazione civile. I considerando richiamano la necessità di una disciplina autonoma per gli equipaggi di condotta degli alianti, basata sulle regole generali del regolamento (UE) n. 1178/2011 ma ristrutturata in modo da tenere conto delle specificità dell'attività aliante e del passaggio delle regole sulle licenze dal regolamento 1178/2011 al regolamento 2018/1976 modificato.

Modifiche al regolamento 2018/1976

Viene sostituito il titolo del regolamento 2018/1976, che ora include espressamente le regole dettagliate per l'impiego di alianti e per il rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per alianti a norma del regolamento 2018/1139. L'articolo 1 è riscritto per chiarire che il regolamento disciplina sia le operazioni di volo con alianti sia il rilascio e il mantenimento delle licenze, delle abilitazioni, dei privilegi e dei certificati associati, quando gli aeromobili rientrano nelle condizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento 2018/1139.

Sono inoltre aggiornate le definizioni: viene introdotto il concetto di 'licenza nazionale', di 'licenza conforme alla parte SFCL' e di 'relazione di conversione'; viene precisata la nozione di 'contratto di dry lease' e sono aggiunte ulteriori definizioni tecniche nell'allegato I, tra cui 'notte', 'test di abilitazione', 'valutazione della competenza', 'tempo di volo', 'volo come solista' e 'volo di navigazione'.

Regime transitorio e conversione delle licenze

Il regolamento contiene un impianto transitorio molto rilevante per i professionisti. Le licenze, le autorizzazioni e le approvazioni rilasciate prima della data di applicazione continuano a essere valide; le licenze nazionali di pilota di aliante rilasciate prima dell'applicazione devono però essere convertite in licenze conformi alla parte SFCL sulla base di relazioni di conversione elaborate dalle autorità competenti in consultazione con l'AESA.

Per le licenze conformi alla parte FCL già rilasciate prima della data di applicazione, il regolamento stabilisce che esse si considerano rilasciate in conformità al nuovo regime e possono essere sostituite nel formato previsto quando siano riemesse per ragioni amministrative o su richiesta del titolare. In tale sede, gli Stati membri devono trasferire i privilegi annotati, convertire gli eventuali privilegi di volo acrobatico secondo le nuove regole e annotare la scadenza dei certificati di istruttore associati, con il passaggio ai requisiti SFCL.360 dopo la scadenza.

Le licenze nazionali rilasciate prima della data di applicazione della parte SFCL possono continuare a produrre effetti fino all'8 aprile 2021, entro il quale gli Stati membri devono procedere alla conversione. Analogamente, i certificati medici nazionali di idoneità del pilota associati a tali licenze restano validi fino al rinnovo successivo o fino all'8 aprile 2021, se anteriore, e i rinnovi devono conformarsi ai requisiti medici del regolamento (UE) n. 1178/2011.

Crediti per addestramenti già iniziati

L'addestramento iniziato prima della data di applicazione del regolamento è, in linea generale, accreditato integralmente se era stato avviato ai sensi della parte FCL del regolamento 1178/2011. Per gli addestramenti avviati in conformità all'annesso 1 della Convenzione di Chicago, l'accreditamento avviene sulla base di una relazione di credito elaborata dallo Stato membro in consultazione con l'AESA.

La relazione di credito deve descrivere la portata dell'addestramento, indicare per quali requisiti della parte SFCL il credito è concesso e, se necessario, specificare quali ulteriori requisiti restano a carico del richiedente. Deve inoltre contenere la documentazione probatoria, compresi i regolamenti e le procedure nazionali applicabili al momento dell'avvio dell'addestramento.

Organizzazioni di addestramento

Le organizzazioni che formano piloti di aliante devono rispettare i requisiti dell'articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011. Le organizzazioni già approvate secondo la parte ORA o già dichiarate secondo la parte DTO prima della data di applicazione devono adeguare i propri programmi di addestramento, se necessario, entro l'8 aprile 2021.

Licenza SPL: domanda, requisiti e documentazione

La SPL è la licenza di pilota di aliante disciplinata dalla nuova parte SFCL. La domanda di rilascio, estensione, rinnovo, ripristino o modifica va presentata all'autorità competente designata dallo Stato membro competente. La domanda deve essere accompagnata dalla prova del rispetto dei requisiti pertinenti e, se richiesto, da estratti del libretto di volo. Il regolamento precisa che una persona non può essere titolare in nessun momento di più SPL rilasciate ai sensi della parte SFCL.

I richiedenti devono presentare la domanda entro sei mesi dal superamento del test di abilitazione o della valutazione della competenza. L'accreditamento del tempo di volo consente di valorizzare integralmente il tempo trascorso come solista, in doppio comando o come PIC su alianti ai fini dei requisiti della licenza, dei privilegi, delle abilitazioni o dei certificati associati.

Privilegi della SPL ed età minima

La SPL consente di esercitare la funzione di PIC su alianti senza retribuzione nelle operazioni non commerciali. Il trasporto passeggeri è consentito solo al ricorrere di requisiti aggiuntivi: per i voli su alianti, il pilota deve aver soddisfatto la norma SFCL.160, lettera e), ed aver completato, dopo il rilascio della SPL, almeno 10 ore di volo o 30 lanci o decolli e atterraggi come PIC, oltre a un volo di addestramento con dimostrazione delle competenze a un FI(S), oppure essere titolare di certificato FI(S).

Per operazioni diverse da quelle non commerciali, il titolare deve avere almeno 18 anni e aver completato, dopo il rilascio della licenza, 75 ore di volo o 200 lanci o decolli e atterraggi come PIC. Per i titolari che abbiano compiuto 70 anni, è vietato esercitare la funzione di pilota di aliante in operazioni commerciali di trasporto passeggeri su aliante.

Privilegi aggiuntivi: TMG, traino, volo acrobatico e cloud flying

La parte SFCL disciplina una serie di abilitazioni e privilegi aggiuntivi.

Per i TMG, i privilegi possono essere estesi se il pilota completa il corso e il test di abilitazione previsti; i titolari di licenza FCL con privilegi TMG possono beneficiare di crediti completi in varie ipotesi.

Per il volo acrobatico, il regolamento distingue tra privilegi di base e avanzati. I privilegi di base consentono soltanto alcune manovre specifiche; quelli avanzati non sono limitati a tali manovre. In entrambi i casi è richiesta esperienza come PIC, addestramento teorico e pratico presso ATO o DTO, con possibili estensioni ai TMG e agli alianti a motore spento o acceso secondo i casi.

L'abilitazione al traino di alianti o al traino di striscioni pubblicitari richiede esperienza significativa su TMG, addestramento teorico e pratico e, per mantenere i privilegi, un numero minimo di traini negli ultimi due anni. Se il requisito non è rispettato, devono essere completati traini supplementari con istruttore o sotto supervisione.

Per il volo notturno su TMG è richiesto un corso specifico, con almeno cinque ore di volo notturno su TMG e una parte di navigazione notturna; il completamento dell'addestramento strumentale di base necessario per la PPL è inoltre condizione preliminare. È previsto un credito completo per i titolari di abilitazione al volo notturno FCL già esistente.

Per il cloud flying con alianti, la disciplina richiede un corso specifico, un certo numero di ore come PIC e un addestramento in volo strumentale limitato all'interno delle nuvole. Il possesso di BIR o IR(A) comporta crediti completi per alcune parti dei requisiti.

Requisiti di attività recente per i titolari di SPL

Per continuare a esercitare i privilegi della SPL, il pilota deve rispettare requisiti di attività di volo recente distinti per alianti esclusi i TMG e per i TMG. Per gli alianti, nei 24 mesi precedenti il volo pianificato sono richieste almeno cinque ore di volo come PIC o sotto supervisione, comprendenti 15 lanci e due voli di addestramento con FI(S), oppure il superamento di un controllo di professionalità con FE(S). Per i TMG, nei 24 mesi precedenti sono richieste almeno 12 ore di volo, 12 decolli e atterraggi, un'ora di addestramento con istruttore, oppure il superamento di un controllo di professionalità.

Per il trasporto passeggeri, la SPL può essere esercitata solo se nei 90 giorni precedenti il pilota ha effettuato almeno tre lanci su alianti, oppure tre decolli e atterraggi su TMG; per il trasporto notturno di passeggeri su TMG, almeno uno di questi decolli e atterraggi deve essere avvenuto di notte.

Istruttori di volo su aliante (FI(S))

Un istruttore può fornire istruzione di volo su aliante solo se titolare della SPL pertinente e del certificato FI(S) corrispondente, oltre che autorizzato a svolgere il ruolo di PIC sull'aliante durante l'istruzione. È prevista anche una disciplina speciale per l'istruzione fornita fuori dal territorio degli Stati membri ai sensi della Convenzione di Chicago, con rilascio del certificato a chi possieda una licenza conforme all'annesso 1 e dimostri un'adeguata conoscenza delle regole europee di sicurezza aerea.

Per ottenere il certificato FI(S), il richiedente deve avere almeno 18 anni, possedere la SPL e i privilegi richiesti, aver completato 100 ore di volo e 200 lanci come PIC, aver frequentato un corso di addestramento da istruttore presso ATO o DTO e aver superato una valutazione della competenza. Il corso richiede competenze pedagogiche, teoria dell'insegnamento, valutazione del progressi dell'allievo e, in alcuni casi, ulteriore addestramento su TMG.

Il certificato può comprendere diversi privilegi: istruzione per SPL, privilegi aggiuntivi per TMG, metodi di lancio, privilegi acrobatici, cloud flying, traino di alianti o striscioni pubblicitari, volo notturno su TMG e istruzione per altri istruttori FI(S). Alcuni di questi privilegi richiedono ore aggiuntive di esperienza o specifici prerequisiti tecnici.

Il titolare di FI(S) può essere soggetto a privilegi ristretti, soprattutto nei primi periodi di esercizio, e tali limitazioni sono rimosse dopo un certo numero di ore o lanci di istruzione di volo. Per mantenere il certificato, occorre rispettare requisiti di attività recente: aggiornamento entro tre anni, minimo di ore o lanci come istruttore e una dimostrazione di competenza entro nove anni. In mancanza, il certificato non può essere esercitato fino al ripristino dei requisiti.

Esaminatori di volo su aliante (FE(S))

Il certificato FE(S) consente di condurre test di abilitazione, controlli di professionalità e valutazioni della competenza, a condizione che il titolare sia anche in possesso della SPL e dei privilegi di istruttore pertinenti e sia autorizzato a esercitare la funzione di PIC durante tali attività. Esiste una deroga per l'attività svolta fuori dal territorio degli Stati membri, con limiti territoriali e linguistici analoghi a quelli previsti per gli istruttori.

Il richiedente FE(S) deve rispettare requisiti di età, esperienza, formazione e integrità professionale: completamento del corso di standardizzazione, superamento della valutazione della competenza, adeguata preparazione relativa ai privilegi richiesti e assenza di sanzioni rilevanti negli ultimi tre anni per violazioni della normativa europea di sicurezza aerea.

Il certificato ha validità quinquennale. Il rinnovo richiede un corso di aggiornamento per esaminatori e la dimostrazione, nei 24 mesi precedenti la scadenza, della capacità di condurre test e controlli a un ispettore o a un esaminatore espressamente autorizzato. Se il certificato scade, il titolare deve prima soddisfare nuovamente i requisiti di aggiornamento e valutazione della competenza.

Regole di comportamento degli esaminatori e documentazione

Gli esaminatori devono evitare conflitti di interessi: non possono esaminare candidati a cui abbiano fornito oltre il 50% dell'addestramento richiesto e devono astenersi quando la loro oggettività possa essere compromessa. Durante lo svolgimento delle prove devono verificare l'assenza di barriere linguistiche, controllare la conformità dei requisiti di qualifica, addestramento ed esperienza e informare il candidato sulle conseguenze di informazioni incomplete o false.

Dopo il test o controllo devono comunicare l'esito, aggiornare la licenza o il certificato quando autorizzati, e trasmettere una relazione firmata all'autorità competente e all'autorità che ha rilasciato il certificato di esaminatore. La relazione deve contenere l'attestazione dei requisiti verificati, il dettaglio delle manovre e degli esercizi svolti, il risultato, e, se del caso, il richiamo alle procedure nazionali dell'autorità competente del richiedente. La documentazione relativa alle prove deve essere conservata per cinque anni.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dall'8 aprile 2020. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica del regolamento 2018/1976 e introduzione della parte SFCL

Il regolamento sostituisce il titolo del regolamento (UE) 2018/1976, ne amplia l'articolo 1 e aggiunge l'allegato III (parte SFCL), che disciplina in modo organico le licenze di pilota di aliante, i privilegi e i certificati associati, oltre ai requisiti per istruttori ed esaminatori.

Ambito e definizioni

Vengono precisati l'ambito di applicazione delle regole sugli alianti e nuove definizioni, tra cui 'licenza nazionale', 'licenza conforme alla parte SFCL', 'relazione di conversione', 'contratto di dry lease', oltre a varie definizioni tecniche nell'allegato DEF.

Autorizzazione degli allievi a esercitare privilegi limitati

Gli Stati membri possono autorizzare gli allievi pilota SPL a esercitare privilegi limitati senza supervisione prima del completo soddisfacimento dei requisiti, purché vi sia una valutazione del rischio, limiti territoriali e di immatricolazione, credito per l'addestramento, monitoraggio triennale verso Commissione e AESA e sorveglianza continua della sicurezza.

Regime transitorio per licenze, addestramento e certificati

Le licenze e i certificati rilasciati prima della data di applicazione restano validi secondo le regole transitorie; le licenze nazionali devono essere convertite in licenze SFCL mediante relazioni di conversione. L'addestramento iniziato prima dell'applicazione è accreditato, con disciplina specifica anche per addestramenti avviati in base all'annesso 1 della Convenzione di Chicago.

Requisiti generali per la SPL

Sono disciplinati domanda, rilascio, rinnovo e ripristino, autorità competente, divieto di detenere più SPL, obbligo di presentare la domanda entro sei mesi dal superamento del test o della valutazione, e accreditamento del tempo di volo svolto come solista, in doppio comando o come PIC.

Privilegi, età minima e attività recente

La SPL consente l'esercizio della funzione di PIC su alianti, con o senza passeggeri in presenza di requisiti specifici, limiti per età pari o superiore a 70 anni nelle operazioni commerciali di trasporto passeggeri, e requisiti di attività recente distinti per alianti e TMG, inclusi controlli di professionalità e condizioni per il trasporto passeggeri.

Abilitazioni aggiuntive

La parte SFCL disciplina i privilegi per il volo acrobatico, il traino di alianti e striscioni pubblicitari, il volo notturno su TMG e il cloud flying con alianti, con requisiti di esperienza, addestramento specifico, esami o controlli di competenza e rinnovi periodici.

Istruttori di volo su aliante (FI(S))

Sono previsti requisiti per il rilascio, i privilegi, le restrizioni, il mantenimento e il rinnovo del certificato FI(S), inclusi età minima, esperienza, corso di addestramento, valutazione della competenza, aggiornamento periodico e requisiti di attività recente.

Esaminatori di volo su aliante (FE(S))

Sono disciplinati i requisiti per il rilascio, la validità quinquennale, il rinnovo e il ripristino del certificato FE(S), il corso di standardizzazione, le regole per evitare conflitti di interesse, le modalità di svolgimento e documentazione di test e controlli, e i requisiti di esperienza per eseguire valutazioni su SPL, privilegi aggiuntivi e certificati FI(S).

Come è indicizzato

Materieaviazione civilelicenze aeronautichesicurezza aereaaddestramento aeronauticocertificazione e qualifiche professionali

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