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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13236/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Piunti ha chiesto la rescissione del giudicato relativo alla sentenza di condanna del Tribunale di Ascoli Piceno per reati ex artt. 186 co.7 e 187 co.8 cod. strada, sostenendo di non avere avuto conoscenza delle successive fasi processuali perché le notifiche erano state effettuate presso un domicilio eletto presso l'avv. Sergio Gabrielli e che il verbale di elezione di domicilio sarebbe viziato (prima pagina non sottoscritta), che la nomina del difensore non sarebbe provata o non corrispondente (civilista che avrebbe rinunciato), e che dopo la rinuncia non sarebbe stato nominato un nuovo difensore; deduce dunque vizio della motivazione e travisamento dei fatti.

La decisione

Ricorso per cassazione rigettato. La Corte ha ritenuto provata la nomina del difensore di fiducia e l'elezione di domicilio datata 28/6/2018; ha ritenuto che la contestazione sulla mancata firma della prima pagina equivale a una denuncia di falso ideologico che doveva essere proposta con querela di falso e che comunque non invalida il verbale regolare. La rinuncia del difensore domiciliatario non conteneva espressa dichiarazione di rifiuto di ricevere notifiche e fu comunicata alla Procura: perciò l'elezione di domicilio è rimasta efficace e, comunque, la Procura nominò difensore d'ufficio al decreto di citazione. Sul punto della rescissione, la Corte ha ricordato che la nomina di un difensore con elezione di domicilio costituisce indice rilevante di conoscenza effettiva del processo; il ricorrente non ha allegato fatti concreti e specifici (detenzione, ricovero, espulsione, grave impedimento) che giustifichino l'incolpevole mancata conoscenza richiesta dall'art. 629-bis cod. proc. pen.; pertanto non è stato dimostrato che il processo si sia celebrato in sua assenza per causa a lui non imputabile.

Norme richiamate

  • Codice della Strada

    art. 186 co. 7; art. 187 co. 8

    Reati per i quali il Piunti è stato condannato: contestazione originaria alla base della vicenda penale

  • Codice di Procedura Penale

    art. 157; art. 161 co. 4; art. 162; art. 420-bis; art. 420-ter; art. 420-quater; art. 489 co.2; art. 604 co.5-bis; art. 611; art. 629-bis; art. 175 co.2 (richiamata storicamente)

    Disciplina delle notifiche, dell'assenza dell'imputato e dei rimedi (sospensione, restituzione in termini, rescissione del giudicato). La Corte interpreta l'art. 420-bis come indicativa di situazioni che possono permettere di ritenere raggiunta la conoscenza effettiva, ma non come presunzione assoluta; l'art. 629-bis richiede prova di incolpevole mancata conoscenza per ottenere la rescissione del giudicato

  • Norme processuali correlate (richiami giurisprudenziali)

    Sez. U. nn. 28912/2019 Innaro; SSUU Ismail nn. 23948/2019 e 15498/2020 Lovric; giurisprudenza successiva

    La giurisprudenza di legittimità chiarisce che la conoscenza effettiva della vocatio in ius è essenziale per la legittimità del processo in absentia; gli indici dell'art. 420-bis possono essere valorizzati ma richiedono verifica fattuale e non automatica presunzione

Massime di principio

  • La nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio è un indice forte, ma non assoluto, di conoscenza effettiva del processo: può fondare il procedimento in assenza salvo che non emergano circostanze concrete e specifiche che dimostrino l'incolpevole mancata conoscenza.
  • La mera irregolarità formale di un verbale pubblico (es. pagina non sottoscritta) non invalida automaticamente gli atti; per contestarne la veridicità occorre proporre la querela di falso o allegare fatti idonei a dimostrare l'errore/illiceità.
  • La rinuncia del difensore domiciliatario non annulla automaticamente l'elezione di domicilio: serve una manifestazione chiara di rifiuto di ricevere notifiche o un tempestivo aggiornamento del domicilio all'autorità; in mancanza, l'elezione può conservare efficacia.
  • Per ottenere la rescissione del giudicato ex art. 629-bis il condannato deve allegare fatti specifici che abbiano impedito la conoscenza del processo (es. detenzione per altra causa, ricovero, espulsione, grave malattia) e non basta un'affermazione generica di mancata conoscenza o irreperibilità.
  • Se si contesta la regolarità delle notifiche, la questione deve essere sollevata tempestivamente nella fase di cognizione: eventuali nullità connesse alle notifiche potevano essere dedotte prima della deliberazione della sentenza di primo grado.
  • Il giudice della rescissione deve compiere un accertamento concreto e caso per caso; l'elemento decisivo è la sostanziale certezza della conoscenza dell'atto, non la mera forma della notifica.

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