Sentenza del 19/01/2021 n. 522 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Rettifica della dichiarazione - Studi di settore
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
rettifica della dichiarazione tributaria operata dall'Amministrazione sulla base delle risultanze degli studi di settore; questione se tali risultanze, fondate su dati di natura statico-matematica, costituiscano presunzioni iuris tantum suscettibili di prova contraria oppure debbano essere necessariamente integrate da "ulteriori elementi di fatto e di diritto"
La decisione
La decisione ha affermato che le risultanze degli studi di settore vanno considerate, in via interpretativa consolidata di legittimità, presunzioni iuris tantum: cioè rilevanti e idonee a fondare una rettifica ma suscettibili di prova contraria da parte del contribuente. Non è quindi richiesto aprioristicamente che siano integrate da ulteriori elementi; se il contribuente fornisce prova contraria idonea la rettifica deve essere disconfermata. Nel caso concreto la pronuncia ha ritenuto fondata la tesi del ricorrente (annullamento/accoglimento del gravame a favore del contribuente)
Norme richiamate
art. 62-sexies D.L. 331/1993 conv. in L. 427/1993
la disposizione è richiamata nel quadro normativo che autorizza l'utilizzo degli studi di settore ai fini della rettifica fiscale; le risultanze possono costituire base per rettificare, ma il loro valore è valutabile e suscettibile di prova contraria
art. 5 D.lgs. 218/1997
richiamata in relazione ai principi processuali e all'onere della prova nel contenzioso, in particolare alla valutazione delle presunzioni e alla possibilità di confutarle con mezzi di prova
giurisprudenza di legittimità
interpretazione consolidata secondo cui gli studi di settore costituiscono presunzioni iuris tantum e non presunzioni assolute; sono quindi revocabili mediante prova contraria
Massime di principio
- Le risultanze degli studi di settore vanno considerate presunzioni iuris tantum: utili e rilevanti per la rettifica, ma sempre soggette a prova contraria da parte del contribuente
- Il contribuente che intende opporsi a una rettifica fondata sugli studi di settore deve produrre documentazione e prove concrete (contabili, bancarie, contratti, giustificativi) volte a dimostrare la non rispondenza delle risultanze alla situazione reale
- L'Amministrazione finanziaria non può esigere a priori "ulteriori elementi" come condizione per validare le risultanze: deve valutare la congruità delle prove offerte e motivare la decisione
- Le argomentazioni generiche sulla crisi economica o di settore sono smentite, se i dati dei ricavi mostrano un incremento anche lieve; bisogna provare in modo specifico l'impatto sulla singola posizione tributaria
- In sede giudiziale il giudice valuta nel merito la sussistenza della presunzione e la efficacia della prova contraria; se il contribuente confuta la presunzione la rettifica deve essere annullata
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