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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47334/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia in carcere dal 18/06/2019 al 13/01/2020 e agli arresti domiciliari dal 14/01/2020 al 26/06/2020, conseguenti ad arresto in quasi flagranza per tentato omicidio in concorso (assoluzione con sentenza del 16/12/2021, irrevocabile 01/05/2022). La Corte di appello aveva rigettato la domanda ritenendo sussistente la causa ostativa della colpa grave, principalmente sulla base del silenzio tenuto dall'imputato nell'udienza di convalida e del quadro indiziario (segni di aggressione su Dardengo e una macchia ematica sul ricorrente), nonché della scarsa verosimiglianza delle dichiarazioni successive del Gechele.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia, perché la motivazione della Corte territoriale non ha adeguatamente indicato elementi diversi dall'esercizio del diritto al silenzio in fase di interrogatorio tali da integrare dolo o colpa grave. La Cassazione ha richiamato la modifica normativa (d.lgs. n.188/2021) secondo cui il silenzio esercitato nell'ambito della facoltà difensiva non è più condotta ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, e ha disposto che la Corte territoriale riesamini con motivazione specifica l'eventuale incidenza causale di altre condotte gravemente colpose.

Norme richiamate

  • art.314 cod. proc. pen.

    Disciplina il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione e le cause ostative: la Cassazione ricorda che dopo il d.lgs. n.188/2021 il silenzio nell'esercizio della facoltà difensiva non costituisce causa ostativa.

  • art.315 cod. proc. pen.

    Norma che indica il giudice competente per le domande di riparazione: la Corte d'appello è giudice adito ai sensi di tale articolo.

  • art.64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.

    Riconosce la facoltà per l'imputato di non rispondere; la Corte di Cassazione afferma che l'esercizio di tale facoltà non può essere considerato colpa grave dopo la riforma

  • art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme sulla cassazione per violazione di legge e per motivazione illogica o mancante: il ricorso è stato articolato su queste basi e accolto.

  • d.lgs. n.188/2021 (art.4, comma 4, lett. b)

    Modifica normativa che ha esplicitamente escluso che il silenzio esercitato in sede di interrogatorio integri di per sé una condotta ostativa al diritto all'indennizzo.

Massime di principio

  • Dopo il d.lgs. n.188/2021, l'esercizio della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio non può essere considerato di per sé comportament o ostativo (dolo o colpa grave) ai fini della negazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione.
  • Per escludere il diritto all'indennizzo il giudice deve motivare specificamente e in modo autonomo (rispetto al processo penale) quale comportamento extra-processuale o processuale, concretamente e causalmente, abbia contribuito con dolo o colpa grave alla decisione di sottoporre o mantenere la misura cautelare.
  • La mera scarsa credibilità o discrasia delle dichiarazioni rese successivamente non è sufficiente di per sé: è necessario dimostrare una condotta sinergica e gravemente colposa che abbia creato la falsata apparenza dell'esistenza del reato.
  • Il giudice della riparazione deve distinguere la valutazione civilistica della causalità della detenzione dalla valutazione penale della responsabilità: può rivalutare gli elementi del processo ma deve fornire adeguata motivazione prima di ritenere sussistente una causa ostativa.
  • In situazioni analoghe, difendersi avvalendosi della facoltà di non rispondere non può essere sanzionato con la perdita del diritto all'indennizzo; per contrastare una domanda di riparazione è necessario che la parte resistente indichi e motivi condotte specifiche e provate, anteriori o successive, costituenti dolo o colpa grave.

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